Cassazione Civile, Ordinanza n. 37349/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2002, notificati nel 2011-2012, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione ingenti somme di provenienza estera accreditate sui conti correnti delle contribuenti. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi delle contribuenti; la CTR aveva poi rigettato l’appello principale dell’Agenzia e accolto l’appello incidentale delle contribuenti solo sulle spese. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: primo, omesso esame di fatti decisivi in punto di competenza territoriale dell’ufficio che aveva emesso l’atto, assumendo che una delle contribuenti avesse domicilio fiscale in Italia e quindi la direzione provinciale di Varese fosse competente; secondo, erronea applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., perché la CTR aveva escluso la fondatezza della pretesa per mancanza di prova della illiceità penale delle somme, mentre negli accertamenti bancari opera una presunzione legale relativa a favore dell’erario. Le contribuenti resistevano con controricorso e ricorso incidentale: deducevano la decadenza dell’accertamento per mancata operatività del raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. 600/1973, l’illegittimità degli avvisi per difetto di motivazione e la violazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale dell’Agenzia. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la CTR aveva motivato in modo lacunoso sulla competenza territoriale, senza considerare gli elementi addotti dall’Ufficio per dimostrare il domicilio fiscale in Italia della contribuente interessata. Ha accolto il secondo motivo perché, in materia di accertamenti bancari, opera una presunzione legale relativa di imponibilità delle movimentazioni sui conti riferibili al contribuente; spettava quindi alle contribuenti fornire una prova analitica e specifica della riferibilità di ogni versamento a operazioni non imponibili, e non all’Ufficio dimostrare la concreta illiceità penale delle somme. Ha invece rigettato il ricorso incidentale: ha ritenuto infondata la censura sul raddoppio dei termini, affermando che esso opera in presenza dell’obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia non sia stata effettivamente presentata, e ha dichiarato inammissibile la doglianza sul difetto di motivazione degli avvisi per mancato rispetto dell’autosufficienza e la questione del contraddittorio perché nuova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che il domicilio fiscale in Italia rileva ai fini della soggettività passiva dell’imposta sui redditi.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Prevede una presunzione legale relativa in favore dell’erario per le movimentazioni bancarie riferibili al contribuente; la prova contraria grava sul contribuente e deve essere analitica e specifica.
È richiamato per ribadire la ripartizione dell’onere della prova: nell’accertamento bancario non spetta al fisco provare la non imponibilità di ogni movimento, ma al contribuente dimostrare l’estraneità delle singole operazioni a redditi imponibili.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza dell’obbligo di denuncia penale per i reati tributari indicati, non necessariamente con la presentazione effettiva della denuncia.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
È evocato dai contribuenti per il difetto di motivazione degli avvisi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 14, legge n. 537 del 1993
"i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo"
I proventi illeciti sono imponibili se classificabili in una categoria reddituale e non già sequestrati o confiscati penalmente.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in parallelo all’art. 32 d.P.R. 600/1973 per la presunzione legale in materia di accertamenti bancari.
È menzionato solo come ipotesi delittuosa prospettata dall’Ufficio in relazione al reimpiego dei proventi.
artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Sono indicati come reati tributari la cui configurabilità fa sorgere l’obbligo di denuncia penale rilevante ai fini del raddoppio dei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per fondare l’inammissibilità della doglianza per mancata produzione/localizzazione degli avvisi impugnati.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso evocato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari, le movimentazioni su conti riconducibili al contribuente sono assistite da una presunzione legale relativa di imponibilità: l’Ufficio non deve provare analiticamente la natura imponibile di ciascun versamento, ma il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e riferita a ogni singola operazione.
- La prova contraria in materia di accertamenti bancari non può essere generica o meramente assertiva: il giudice di merito deve verificare con rigore le giustificazioni offerte per ciascun movimento e darne conto in motivazione.
- Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari rilevanti, non già la presentazione effettiva della denuncia.
- In tema di motivazione degli avvisi e di ricorso per cassazione, la doglianza è inammissibile se il ricorrente non trascrive o localizza gli atti rilevanti in modo da consentire il controllo della censura sulla base del solo ricorso.
- Questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
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