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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37179/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due verbali elevati nei confronti della società quale proprietaria di un complesso veicolare adibito al trasporto su strada, per il superamento del limite di velocità da parte del conducente di un mezzo soggetto a limitazione di velocità. La società aveva proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che: 1) gli agenti avrebbero dovuto sempre accompagnare il veicolo presso un'officina autorizzata ai fini dell'accertamento della funzionalità del cronotachigrafo e del limitatore di velocità; 2) avrebbe dovuto esserle concesso il termine di trenta giorni per esibire il contratto di trasporto e la documentazione prevista dal d.lgs. n. 286/2005, perché tali documenti erano necessari per valutare la responsabilità del coobbligato proprietario. Il giudice di pace rigettava l'opposizione e la Corte d'appello confermava, ritenendo che nel caso concreto non fosse contestato il malfunzionamento o la manomissione del cronotachigrafo/limitator, ma solo il superamento del limite di velocità accertato tramite le stesse rilevazioni del cronotachigrafo; inoltre escludeva l'applicabilità del termine di trenta giorni, poiché il conducente aveva dichiarato che non esistevano contratto scritto né istruzioni a bordo. Con il ricorso per cassazione la società deduceva due motivi, entrambi formalmente qualificati come violazione di legge: il primo sulla portata dell'art. 142, comma 11, cod. strada, letto in combinato con le norme sul cronotachigrafo e sul limitatore di velocità; il secondo sulla portata degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 286/2005, sostenendo che il termine per l'esibizione del contratto dovesse essere concesso anche nel caso in cui il documento non fosse rinvenuto a bordo.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Quanto al primo, ha affermato che l'obbligo di accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata opera soltanto nelle ipotesi di limitatore di velocità o cronotachigrafo alterati, manomessi o non funzionanti, finalizzate all'accertamento e ripristino della funzionalità ex art. 179 cod. strada, comma 6-bis; non opera invece nelle ipotesi ordinarie di semplice superamento del limite di velocità accertato tramite le registrazioni del cronotachigrafo. Quanto al secondo, ha interpretato gli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 286/2005 nel senso che il termine di trenta giorni per esibire il contratto di trasporto è previsto solo quando il contratto in forma scritta non sia esibito al controllo ma a bordo sia presente una dichiarazione sottoscritta che ne attesti l'esistenza; se invece il conducente dichiara che il contratto scritto non è mai stato redatto e non vi sono istruzioni a bordo, la proroga non spetta. Per ragioni di economia processuale la Corte ha anche escluso la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato, con applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 142 cod. strada

    L'obbligo di accompagnamento del mezzo presso officina autorizzata non si applica a ogni superamento del limite di velocità, ma solo nelle ipotesi in cui si debba accertare il funzionamento di limitatore o cronotachigrafo alterati, manomessi o non funzionanti. Il superamento del limite può essere provato anche tramite le registrazioni del cronotachigrafo.

  • art. 179 cod. strada

    Il richiamo al comma 6-bis delimita la finalità dell'accompagnamento del veicolo all'accertamento e ripristino della funzionalità del limitatore o del cronotachigrafo quando questi risultino alterati, manomessi o non funzionanti.

  • art. 279 cod. strada

    I veicoli devono essere provvisti di cronotachigrafo e, nei casi previsti, di limitatore di velocità, secondo le caratteristiche e modalità d'impiego stabilite dalla normativa richiamata.

  • art. 7 d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286

    Nel trasporto di merci su strada il vettore risponde delle violazioni delle norme sulla sicurezza della circolazione; il superamento dei limiti di velocità è rilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità. In presenza di contratto scritto, alcuni soggetti possono essere esonerati dalla responsabilità solidale se le modalità di esecuzione sono compatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

  • art. 8 d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286

    Il termine di trenta giorni per produrre il contratto non si applica in modo automatico ogni volta che il contratto non sia esibito; è necessario che a bordo sia presente una dichiarazione sottoscritta che attesti l'esistenza del contratto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    L'interpretazione della legge deve ricostruire la norma secondo il significato delle parole e la loro connessione logica, non isolando singoli termini ma coordinando la proposizione nel suo complesso.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione di legge, ma la Corte decide nel merito dei motivi ritenendoli infondati.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso è stato rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'obbligo di accompagnamento del veicolo in officina per verifiche tecniche non è generale, ma va circoscritto alle ipotesi espressamente previste dalla norma, cioè quando l'accertamento riguarda apparecchi alterati, manomessi o non funzionanti.
  • Nel interpretare una disposizione, il significato dell'avverbio o di un'espressione non può essere isolato dal resto della proposizione: occorre coordinarlo con la finalità indicata dalla norma e con la sua struttura sintattica complessiva.
  • Quando la violazione è accertata tramite le registrazioni del cronotachigrafo e non è contestato il malfunzionamento dell'apparecchio, non può pretendersi l'attivazione della procedura tecnica prevista per i casi di alterazione o guasto dello strumento.
  • Nel trasporto di merci su strada, il termine per l'esibizione successiva del contratto non opera automaticamente per la sola mancanza del documento a bordo, ma richiede anche la presenza della dichiarazione sostitutiva che ne attesti l'esistenza.
  • La disciplina che consente di esonerare dalla responsabilità solidale alcuni soggetti del trasporto è applicabile solo se la documentazione contrattuale dimostra modalità esecutive compatibili con il rispetto delle norme di sicurezza stradale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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