Cassazione Civile, Ordinanza n. 37177/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero aveva irrogato a un ispettore regionale una sanzione amministrativa pecuniaria per asserita omessa vigilanza e controllo in relazione a operazioni di lavorazione del burro svolte da una società che, secondo l'accusa, aveva fraudolentemente ottenuto aiuti comunitari. L'ordinanza era stata notificata anche alla Regione Campania quale obbligata solidale ex art. 6 l. 689/1981. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano annullato l'ingiunzione, escludendo sia la colpa del funzionario sia la responsabilità solidale dell'ente. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente per relationem e apparente; 2) violazione dell'art. 6 d.P.R. 327/1980, per errata interpretazione delle modalità di campionamento del burro e dei controlli dovuti dall'ispettore; 3) violazione dell'art. 3 l. 689/1981, per avere escluso la colpa del funzionario e, di riflesso, la responsabilità dell'ente, nonostante l'asserita presunzione di colpa e l'onere della prova gravante sulla Regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, infatti, era intervenuto il giudicato esterno formatosi su una precedente decisione della Corte di cassazione che, in relazione ai medesimi fatti e tra le stesse parti, aveva confermato l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione e quindi escluso con efficacia di giudicato la responsabilità dei funzionari coinvolti. Da ciò la Corte ha desunto che, essendo definitivamente esclusa la responsabilità personale del dipendente, doveva altresì ritenersi esclusa la responsabilità solidale della Regione ex art. 6 l. 689/1981. La Corte ha inoltre affermato che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, pure se formatosi successivamente alla sentenza impugnata e anche se la pronuncia non sia stata formalmente prodotta con la certificazione prevista. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza del giudicato; nessun raddoppio del contributo unificato è stato disposto in ragione della qualità pubblica del ricorrente.
Norme richiamate
art. 6 l. 689/1981
la responsabilità solidale dell'ente presuppone la responsabilità personale del dipendente; venuta meno con giudicato la colpa del funzionario, viene meno anche la solidarietà dell'amministrazione.
art. 3 l. 689/1981
richiamato dal ricorrente per sostenere l'asserita presunzione di colpa; la Corte non entra nel merito perché il giudicato esterno rende i motivi privi di interesse.
art. 6 d.P.R. 327/1980
richiamato per la disciplina dei controlli e del campionamento di sostanze omogenee; la questione resta assorbita dalla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente per denunciare la nullità della motivazione, ma la censura è resa inammissibile dal giudicato esterno.
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 274 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza decisività per effetto del giudicato esterno.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale dedotto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem.
art. 124 disp. att. c.p.c.
la mancata rituale produzione della decisione che ha formato il giudicato non impedisce il rilievo officioso del giudicato esterno in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, quando intervenga su fatti e questioni identiche tra le stesse parti, è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, pure se si è formato dopo la sentenza impugnata e anche se la relativa decisione non sia stata prodotta con la certificazione formale prevista dalle norme processuali.
- Quando il giudicato ha definitivamente escluso la responsabilità personale del soggetto destinatario della sanzione amministrativa, viene meno anche la responsabilità solidale dell'ente ai sensi dell'art. 6 l. 689/1981.
- La sopravvenienza del giudicato esterno può determinare la declaratoria di inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse dei motivi di ricorso che mirano a rimettere in discussione un accertamento ormai coperto da giudicato.
- Il giudicato non è un mero fatto storico, ma una regola giuridica del caso concreto, la cui esistenza è funzionale a garantire stabilità delle decisioni e a prevenire il bis in idem processuale.
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