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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37178/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non ha pronunciato sulle spese di legittimità perché l’ente intimato non ha svolto difese.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un verbale della polizia municipale per violazione del Codice della strada, contestata per avere lasciato l’autovettura in sosta vietata. Il destinatario del verbale sosteneva: 1) la nullità dell’accertamento per difetto di compiuta contestazione del fatto, perché nel verbale era usato l’acronimo "c.a." ritenuto incomprensibile e tale da impedire la difesa; 2) la mancata specifica indicazione dell’illecito e quindi l’indeterminatezza della contestazione; 3) l’illegittimità della segnaletica verticale di divieto per mancanza degli estremi dell’ordinanza di apposizione, con dedotta mancata produzione del relativo provvedimento; 4) l’illegittima regolazione delle spese di lite nei vari gradi, nonostante l’esito favorevole ottenuto in Cassazione in precedenza; 5) l’erronea liquidazione dei compensi professionali per scostamento dai parametri tariffari. La Corte ha esaminato i primi tre motivi come infondati o in parte inammissibili, rilevando che il luogo dell’infrazione era comunque individuabile, che la contestazione era descritta nel verbale in modo sufficiente e che la mancanza degli estremi dell’ordinanza sul retro del segnale non rende illegittimo il segnale né il verbale; inoltre ha ritenuto non specificamente coltivata la censura sulla produzione documentale. Il quarto motivo è stato respinto perché le spese vanno regolate secondo l’esito complessivo finale della lite e non fase per fase. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la liquidazione dei compensi, nei limiti di legge, è valutazione discrezionale del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 1 e 7, Codice della strada

    norma sanzionatoria violata per la sosta in divieto; il verbale di contestazione era riferito a tale infrazione.

  • art. 77, comma 7, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    la mancata indicazione degli estremi dell’ordinanza sul retro del segnale verticale non comporta illegittimità del segnale né del verbale di contestazione.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove inesistenti o fatti non ricavabili dagli elementi acquisiti, e la censura deve prospettare l’assoluta impossibilità logica di desumere quei contenuti probatori.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia riguarda la domanda e non è configurabile, nei termini prospettati, rispetto a un motivo di opposizione che risulti comunque implicitamente disatteso dalla motivazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione ai vizi di motivazione/nullità dedotti contro la sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese deve seguire la soccombenza complessiva e finale della controversia.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di spese, ma la Corte ha ribadito il criterio unitario della soccombenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese/compensi.

  • art. 5 d.m. 127/2004

    richiamato per la doglianza sui compensi professionali liquidati oltre i minimi.

  • d.m. 55/2014

    la liquidazione dei compensi è sindacabile solo per violazione dei limiti o per scostamento apprezzabile dai parametri medi; altrimenti è valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di ricorso rigettato, inammissibile o improcedibile, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di opposizione a verbale per violazioni del Codice della strada, l’uso di un acronimo nel verbale non determina nullità se, dal complesso della contestazione, il luogo e la condotta sono comunque identificabili con certezza e non risulta concretamente compromesso il diritto di difesa.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere denunciata solo quando il giudice fondi la decisione su prove inesistenti o su fatti non desumibili dagli atti, non essendo sufficiente prospettare una mera diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda la domanda e non ricorre, in senso tecnico, quando il motivo di opposizione risulti comunque incompatibile con la decisione adottata e possa ritenersi implicitamente respinto.
  • In tema di segnaletica stradale, l’assenza degli estremi dell’ordinanza di apposizione sul retro del segnale verticale non comporta di per sé l’illegittimità del segnale né l’invalidità del verbale di contestazione.
  • La contestazione della legittimità del segnale o del provvedimento amministrativo che lo ha disposto deve essere specifica e tempestiva; se resta generica, non impone al Comune un onere probatorio ulteriore rispetto a quello ordinario.
  • Le spese di lite devono essere regolate in base all’esito complessivo finale della controversia, senza frazionare il giudizio per singole fasi processuali.
  • La liquidazione dei compensi professionali è censurabile in cassazione solo se si deduce specificamente la violazione dei limiti tariffari o uno scostamento apprezzabile dai parametri applicabili; altrimenti resta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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