Cassazione Civile, Ordinanza n. 37176/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La titolare del bar aveva proposto opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che le aveva intimato il pagamento di euro 20.000 per la presenza, nel proprio esercizio, di un apparecchio di intrattenimento ritenuto non conforme alla disciplina sui giochi. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello, su gravame dell'Amministrazione, aveva riformato la decisione e rigettato l'opposizione. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano la sanzione, sostenendo che la fattispecie non fosse punibile sulla base della legge richiamata nel provvedimento e che la successiva legge avesse introdotto la specifica punibilità solo in un momento successivo; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione degli atti, deducendo che l'Amministrazione non avesse provato gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito e che la mera presenza di un totem non identificato non bastasse a descriverne le funzioni; 3) omesso esame e violazione delle norme sul contenuto della contestazione e dell'ordinanza ingiunzione, sostenendo una non corrispondenza tra l'atto di contestazione e il provvedimento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sanzione fosse già riconducibile all'art. 1, commi 646, 647 e 648, della l. n. 190 del 2014, che comprende non solo gli apparecchi tipizzati ma anche qualunque altro apparecchio idoneo a consentire il gioco con vincite in denaro non collegato alla rete statale. Ha considerato irrilevante che una legge successiva avesse poi meglio dettagliato il quadro sanzionatorio, perché tale intervento non esclude la punibilità già prevista in precedenza. Quanto alla prova, la Corte ha osservato che, una volta accertata nell'atto sanzionatorio la presenza di un apparecchio non autorizzato, con accesso a internet e collegato a piattaforme di gioco, incombeva sull'opponente dimostrare il contrario; in mancanza di tale prova, l'accertamento amministrativo era sufficiente. È stata respinta anche la doglianza sulla pretesa divergenza tra contestazione e ordinanza, perché il procedimento amministrativo risultava coerente con il paradigma normativo applicato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 646, 647 e 648, L. n. 190 del 2014
La disposizione sanziona non solo gli apparecchi espressamente tipizzati, ma anche qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire il gioco con vincite in denaro non collegato alla rete statale di raccolta del gioco o non idoneo alla lettura dei dati sulle somme giocate.
art. 1, comma 928, L. n. 205 del 2015
La successiva precisazione del quadro sanzionatorio non esclude la punibilità delle condotte già ricomprese nella previgente disciplina.
art. 1, L. n. 689 del 1981
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla legalità della sanzione amministrativa; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la fattispecie risultava già sussumibile nella norma sanzionatoria previgente.
art. 6, D.Lgs. n. 150 del 2011
Norma richiamata a sostegno dell'opposizione a sanzione amministrativa; la Corte non ne ha ravvisato una violazione decisiva.
art. 2697 c.c.
L'opponente non ha assolto l'onere di provare che l'apparecchio non fosse idoneo al gioco online con vincite in denaro o che avesse funzionalità diverse da quelle accertate dall'Amministrazione.
art. 2700 c.c.
Richiamato in tema di efficacia probatoria dell'atto amministrativo; la Corte valorizza l'accertamento contenuto nel verbale/atto di contestazione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte ritiene corretta la valutazione delle risultanze processuali e dell'atto di accertamento da parte del giudice di merito.
artt. 112, 14 e 18, L. n. 689 del 1981
Le censure su omessa pronuncia e difformità tra contestazione e ordinanza sono state respinte perché la contestazione amministrativa e il provvedimento sanzionatorio risultavano coerenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina sanzionatoria in materia di apparecchi da gioco va interpretata in senso sostanziale: rientra nella fattispecie anche ogni dispositivo non autorizzato che, per le sue caratteristiche concrete, sia idoneo a consentire il gioco con vincite in denaro fuori dalla rete statale.
- Quando l'atto di contestazione descrive in modo sufficiente l'apparecchio come collegato a internet e idoneo al gioco online, spetta al trasgressore dimostrare circostanze idonee a escludere l'illecito, come l'assenza di collegamento alla rete o la mancanza della funzione di gioco con vincite in denaro.
- La successiva specificazione legislativa di una fattispecie sanzionatoria non implica, di per sé, che la condotta fosse prima lecita, se essa era già riconducibile alla formulazione previgente della norma.
- In sede di opposizione a sanzione amministrativa, l'accertamento contenuto nell'atto amministrativo può essere sufficiente a fondare la pretesa sanzionatoria quando non sia efficacemente contestato con prova contraria sul piano fattuale.
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