Sentenza del 18/01/2022 n. 1323 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamenti fiscali basati su informazioni tratte dalla 'lista P' rinvenuta nel pc sequestrato all'avv. P., che avrebbero indicato il coinvolgimento del F.G. in trust, fondazioni e società veicolo estere e in operazioni finalizzate al trasferimento all'estero di capitali. La ricorrente impugna le sentenze della CTR che avevano annullato avvisi di accertamento (anni 2001 e 2005) e atti sanzionatori per mancata indicazione nel quadro RW, sostenendo l'utilizzabilità probatoria della lista P., la corretta applicazione delle presunzioni e la legittima estensione retroattiva dei raddoppi dei termini procedurali previsti dall'art. 12 D.L. 78/2009 (commi 2-bis e 2-ter). Il contribuente contestava invece la riconducibilità dei depositi esteri a proprie disponibilità e l'irretroattività della disciplina sostanziale di presunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e in parte li ha accolti: ha cassato le sentenze della CTR di Verona nei punti ritenuti erronei e ha rinviato gli atti alla CTR-Veneto, sezione distaccata di Verona, in diversa composizione per nuovo esame. In particolare la Corte ha ritenuto fondate le doglianze dell'Agenzia sul piano procedurale (applicabilità retroattiva dei raddoppi dei termini di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12 D.L. 78/2009; sospensione del giudizio sulle sanzioni in presenza di causa pregiudicante non divenuta definitiva) e ha censurato la valutazione della CTR circa l'uso dei prelievi bancari e l'erronea applicazione delle regole probatorie relative all'art. 32 D.P.R. 600/1973. Viceversa, alcuni motivi dell'Agenzia (di merito) sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti. La sentenza ha quindi disposto la rinnovazione del giudizio in grado d'appello per le questioni rimesse.
Norme richiamate
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2
La Corte conferma che la presunzione legale di evasione prevista dal comma 2 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente; tuttavia i commi 2-bis e 2-ter (raddoppio termini) sono di natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta anteriori al 1/7/2009 quando ricorra la condizione obiettiva prevista.
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, commi 2-bis e 2-ter
Ritenuti disposizioni procedurali: i raddoppi dei termini di decadenza/ prescrizione operano retroattivamente per i periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore se sussiste l'evento obiettivo (es. rilevanza di reati tributari o fattispecie con fiscalità privilegiata).
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 44 e ss.
Riferimento alle norme sul reddito di capitale e alle regole di determinazione dei redditi, richiamate nella valutazione degli elementi probatori relativi a utili e fatture.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
La Corte afferma che, ratione temporis (ante modifiche 2016), non esisteva un'esenzione automatica per prelievi fino a determinati limiti; la CTR ha erroneamente ritenuto che prelievi fino a €2.500 dovessero considerarsi per spese familiari senza valutare l'onere probatorio e gli elementi indiziari.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Riferito ai termini ordinari di decadenza e al differente regime dei termini raddoppiati; la Corte sottolinea che il termine raddoppiato è autonomo e opera se sussistono le condizioni previste dalla legge.
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5, commi 4 e 5 (conv. L. 4/8/1990, n. 227)
Norme sulle sanzioni per omissioni nel quadro RW: la Corte ha richiamato il rapporto di pregiudizialità fra accertamento e sanzioni, con obbligo di sospensione del processo sanzionatorio fino alla definizione dell'accertamento quando quest'ultimo non è definitivo.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3
Principio di non retroattività delle norme tributarie; rilevante nella distinzione sostanziale/procedimentale delle modifiche normative.
Codice Civile, artt. 2727-2729 e art. 2697
Richiamate per i criteri probatori delle presunzioni semplici (gravità, precisione, concordanza) e per l'onere della prova: la Corte ribadisce che una singola presunzione semplice può essere sufficiente se grave e precisa.
Codice di Procedura Civile, art. 295
Regola la sospensione del giudizio pregiudicato in presenza di causa pregiudicante non definitiva: la Corte ha ordinato la sospensione/rinvio nei giudizi sanzionatori collegati agli accertamenti non definitivi.
Codice di Procedura Civile, art. 274
Previsione sulla riunione dei procedimenti connessi; la Corte ne ha rilevato l'utilizzabilità anche in sede di legittimità per ragioni di economia e unità del diritto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione delle sentenze di merito; la Corte ha valutato la regolarità della motivazione della CTR e ha respinto le censure di motivazione inammissibili.
Massime di principio
- Le informazioni tratte da elenchi rinvenuti in indagini (es. lista P.) possono essere utilizzate in sede fiscale come prova atipica mediante la tecnica delle presunzioni semplici, purché l'indizio sia grave, preciso e, se più elementi, concordante; una singola presunzione può bastare se di elevata valenza indiziaria.
- La presunzione legale di evasione dell'art. 12 D.L. 78/2009, comma 2, è di natura sostanziale e non retroattiva; invece i commi che raddoppiano i termini procedurali sono di natura processuale e si applicano anche ai periodi anteriori alla loro entrata in vigore quando sussistono le condizioni obiettive previste dalla legge.
- I prelievi bancari non giustificati costituiscono presunzione legale di ricavi ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/1973: l'indicazione del beneficiario del prelievo non è di per sé sufficiente a superare la presunzione, spettando al contribuente l'onere di fornire elementi probatori che giustifichino la destinazione delle somme.
- Quando l'atto sanzionatorio dipende dall'esito di un accertamento principale (causa pregiudicante), il processo sulle sanzioni deve essere sospeso fino alla definizione definitiva dell'accertamento; il mancato rispetto di tale regola comporta annullamento e rinvio.
- In sede di legittimità la Corte può esaminare errori di diritto e di motivazione relativi all'uso delle presunzioni; invece le valutazioni meramente consequenziali sui fatti tipicamente rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili solo se viziate da specifici profili di motivazione o di sussunzione illegale.
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