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Sentenza

Sentenza del 18/01/2022 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, sezione 1, ha dichiarato l'appello dell'ufficio inammissibile per tardività e lo ha rigettato. Per le ragioni esposte, assorbendo le altre eccezioni, l'appello non è stato accolto. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, stante il carattere procedurale della controversia.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

appello dell'ufficio avverso la sentenza della CTP di Potenza n. 53/2020 favorevole alla società contribuente riguardante una cartella di pagamento per contributo unificato (controversia di valore 1.950,00 euro). Il nodo processuale è la tardività dell'appello proposto dall'ufficio: la difesa del contribuente aveva notificato via PEC il 28 gennaio 2020 (documentato in relata), mentre l'appello dell'ufficio risulta notificato il 13 luglio 2020, oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 51 del codice di rito; la sospensione straordinaria ex lege per l'emergenza coronavirus è stata considerata ma non è bastata a rendere tempestivo il gravame, e la sentenza n. 53/2020 è così passata in giudicato il 1 giugno 2020.

Norme richiamate

  • art. 51 codice di rito

    il termine breve di appello (60 giorni) è perentorio: se il gravame è proposto oltre il termine, l'appello è inammissibile. La Corte ha ritenuto spirato il termine anche considerando la sospensione per COVID, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.

  • sospensione straordinaria ex lege per l'emergenza coronavirus

    la sospensione prevista per l'emergenza sanitaria può influire sul computo dei termini, ma la Commissione ha valutato che, anche tenendo conto di tale sospensione, il termine per proporre l'appello non era rispettato dall'Ufficio; l'eccezione di ritardo resta quindi decisiva.

Massime di principio

  • Il termine per proporre l'appello previsto dall'art. 51 è perentorio: un gravame notificato oltre il termine è inammissibile e il giudicato si perfeziona.
  • La prova della tempestiva notifica (es. relata di notifica via PEC) è essenziale: conservare e depositare la documentazione di notifica nel fascicolo telematico è decisivo per opporsi a un gravame tardivo.
  • La sospensione dei termini per emergenza sanitaria può incidere sul calcolo dei termini, ma non sterilizza automaticamente la tardività: bisogna calcolare attentamente i giorni utili alla luce delle norme sulla sospensione.
  • L'errore o la negligenza interna di un ente pubblico/ufficio non giustifica la tardività dell'impugnazione: il termine per proporre ricorso deve essere rispettato a prescindere da responsabilità organizzative interne.
  • In controversie decise su questioni meramente processuali è possibile la compensazione delle spese tra le parti; tuttavia, la parte che non rispetta i termini rischia l'inammissibilità del gravame.

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