Sentenza del 18/01/2022 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Ruoli - Novazione dell'obbligazione - Prescrizione - Termine decennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza della CTP di Firenze chiedendo l'annullamento di più cartelle di pagamento e dei ruoli a esse correlati, deducendo: errata applicazione del termine prescrizionale (sostenendo decorrenza dalla singola annualità del tributo), illegittimità delle notifiche delle cartelle, inutilizzabilità dei documenti prodotto dall'Ufficio per effetto di formale disconoscimento, e insufficiente motivazione in ordine alla regolarità delle notifiche. In sostanza la questione principale era se la formazione del ruolo/cartella operasse novazione delle obbligazioni originarie comportando un unico termine prescrizionale proprio (e quale fosse tale termine).
La decisione
Il Collegio ha respinto l'appello. Ha ritenuto che la formazione del ruolo e la relativa cartella determinino una novazione delle singole obbligazioni originarie, facendo confluire le voci in un unico credito soggetto a un termine prescrizionale proprio, che in mancanza di diversa previsione normativa è quello ordinario decennale decorrente dalla notifica della cartella. Ha inoltre confermato che la scadenza del termine per impugnare la cartella determina solo l'irretrattabilità del credito e non la 'conversione' automatica di eventuali termini prescrizionali più brevi in termine ordinario, salvo l'esistenza di titolo giudiziale definitivo. Il Collegio ha altresì ritenuto regolari le notifiche (onere probatorio assolto dall'Ufficio) e precluso ogni eccezione tardiva ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92. Pur richiamando l'automatica cancellazione ex D.L. 119/2018 dei ruoli entro determinate soglie, ha riconosciuto interesse dell'appellante limitato alla regolazione delle spese. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in €1000 oltre accessori.
Norme richiamate
D.L. 119/2018, art. 4
"I debiti di importo residuo...fino a mille euro...sono automaticamente annullati"
Ha prodotto l'azzeramento ex lege dei ruoli rientranti nella previsione, riducendo l'interesse dell'appellante al solo profilo delle spese, ma non ha inciso sul merito delle questioni valutate.
art. 2953 c.c.
Richiamato nella discussione e nella giurisprudenza di legittimità: la Corte ha precisato che l'art. 2953 (decorrenza del termine prescrizionale) non opera per 'conversione' del termine breve in decennale in caso di semplice scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella, salvo esistenza di titolo giudiziale definitivo.
D.P.R. 29/9/1973 n. 602, art. 49
"Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo"
Sancisce la natura esecutiva del ruolo; la formazione del ruolo/cartella determina novazione delle singole obbligazioni in un unico credito esecutivo.
D.Lgs. 26/2/1999 n. 46, art. 17
"Entrate riscosse mediante ruolo"
Estende la riscossione mediante ruolo alle entrate dello Stato e altri enti pubblici: il ruolo reso esecutivo costituisce il titolo esecutivo e, insieme alla cartella, produce gli effetti novativi e prescrizionali esaminati.
D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 21
Prevede la preclusione per mancata impugnazione nei termini (sessanta giorni) degli atti; il Collegio ha ritenuto preclusa ogni contestazione tardiva relativa alla modalità di notifica delle cartelle.
Legge di stabilità 2014 (richiamata come art. 1 c. 6, disposizioni sulla definizione dei carichi di ruolo pregressi)
Ha comportato la sospensione tecnica della riscossione per il periodo utile alla definizione agevolata (con ricadute sulla decorrenza dei termini di prescrizione, prorogando i termini per 5 mesi e 15 giorni nel caso concreto).
D.L. 193/2016, art. 1 (convertito dalla L. 225/2016) - subentro Agenzia
Norma richiamata per l'indicazione dell'Ente resistente quale successore a titolo universale delle società di riscossione (Equitalia) nei rapporti processuali.
Giurisprudenza: Cass. SS.UU. n. 23397/2016
Principio secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella determina solo l'irretrattabilità del credito e non l'automatica conversione del termine prescrizionale breve in decennale; applicato e richiamato dal Collegio.
Massime di principio
- La formazione del ruolo e la notifica della cartella producono novazione delle obbligazioni originarie: le varie voci confluiscono in un unico credito esecutivo, il cui termine prescrizionale è autonomo rispetto ai termini originari delle singole poste.
- In assenza di specifica disciplina normativa, il termine prescrizionale del credito derivante dal ruolo è quello ordinario decennale, con decorrenza dalla notifica della cartella esattoriale.
- La semplice scadenza del termine per impugnare la cartella non determina la conversione automatica di un termine prescrizionale breve (eventualmente previsto per il singolo credito) in quello ordinario decennale; tale conversione richiede un titolo giudiziale definitivo.
- Le eccezioni circa vizi di notifica sono precluse se non sollevate nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs. 546/92; l'Ufficio che produce i referti di notifica soddisfa l'onere probatorio salvo specifiche e concrete contestazioni del loro contenuto.
- Norme di carattere straordinario (es. D.L. 119/2018, disposizioni di definizione agevolata) possono incidere sull'interesse ad agire e su singoli ruoli, ma non aboliscono i principi generali sulla novazione e la prescrizione derivante dalla formazione del ruolo.
- In caso di sospensioni normative della riscossione (es. misure di definizione), occorre considerare la proroga/ sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla norma applicabile (es. la proroga di 5 mesi e 15 giorni richiamata nel caso).
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