Sentenza del 18/01/2022 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Giudicato esterno - Effetto vincolante - Applicabilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'O. ha impugnato quattro avvisi di accertamento IMU relativi ai periodi d'imposta 2012-2015, chiedendo l'esenzione prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 per tre immobili (Cappella, Ex Convitto, Ex Scuola). Ha dedotto il requisito soggettivo (ente morale con d.P.R. 30.06.1959, n. 630) e il requisito oggettivo (inserimento negli elenchi ai sensi dell'art. 4 legge n. 1089/1939; uso religioso e museale di alcuni cespiti). Ha invocato precedenti sentenze, tra cui una passata in giudicato (CTR Pistoia n. 245/2008, periodo 2005) sostenendo che il giudicato dovesse estendersi alle annualità successive. Il Comune ha contestato l'estensibilità del giudicato (soprattutto perché la pronuncia riguardava ICI e non IMU e non avrebbe accertato fatti concreti), ha sostenuto che l'esenzione richiede uso concreto e immediato degli immobili (non mera destinazione futura o parziale), e ha rilevato carenze dichiarative IMU.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello del Comune. Ha ritenuto che il giudicato esterno vincoli per le imposte periodiche solo quando concerne fatti costitutivi stabili e pluriennali; nel caso di specie gli elementi fattuali erogati dall'atto impugnato sono variabili e non vincolano l'IMU. Ha altresì affermato che il giudicato richiamato riguardava l'ICI e non può essere automaticamente esteso all'IMU, trattandosi di imposte sostanzialmente diverse. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che l'O. avesse dimostrato i requisiti soggettivi e oggettivi per l'esenzione ex art. 7 d.lgs. 504/1992 e che la temporanea non utilizzazione non precluda l'esenzione se permane la destinazione potenziale e la strumentalità all'attività protetta. Quanto all'obbligo dichiarativo (art. 13, comma 12-ter, D.L. 201/2011), è stato osservato che non è richiesto nuovo adempimento se non vi sono variazioni rilevanti; la mancata dichiarazione non comporta perdita dell'esenzione ma l'applicazione di sanzioni. Il Comune è stato condannato a rimborsare le spese del grado, liquidate in € 6.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7
comma 1, lett. i) (esenzione)
L'esenzione richiede la contemporanea presenza di un requisito soggettivo (ente pubblico/privato non a prevalente carattere commerciale) e di un requisito oggettivo (uso esclusivo dell'immobile per attività assistenziali o equiparate). L'esenzione può valere anche per immobili temporaneamente non utilizzati purché permanga la destinazione potenziale e la strumentalità ai fini istituzionali.
D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630
Richiamato in relazione alla qualifica dell'ente (requisito soggettivo) attestando lo status di ente morale dell'O.
Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 4
Usata per comprovare l'inserimento del complesso immobiliare negli elenchi dei beni tutelati, a supporto della destinazione culturale/pubblica di alcuni immobili.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 12-ter (conv. L. 214/2011)
Prevede l'obbligo di dichiarazione IMU entro 90 giorni dall'inizio del possesso o di variazioni rilevanti; la dichiarazione vale per gli anni successivi salvo modifiche. Interpretato con flessibilità: se non ci sono variazioni rilevanti non è necessario ripresentare la dichiarazione; la mancata presentazione non comporta perdita dell'esenzione ma l'applicazione di sanzioni.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8
Richiamato per sottolineare che l'IMU ha assorbito funzioni dell'ICI e presenta caratteristiche e base imponibile diverse, giustificando la non estensibilità automatica di un giudicato ICI all'IMU.
Massime di principio
- L'effetto vincolante del giudicato esterno nelle imposte periodiche opera solo se la pronuncia riguarda fatti costitutivi stabili e durevoli che si estendono a più periodi d'imposta; decisioni su aspetti formali o su elementi variabili non vincolano le annualità successive.
- Un giudicato formato in relazione all'ICI non si estende automaticamente all'IMU: le due imposte hanno basi imponibili, coefficienti e scopi differenti, per cui occorre cautela nel trasferire gli effetti di una pronuncia da un tributo all'altro.
- Per ottenere l'esenzione ex art. 7 d.lgs. 504/1992 è necessario provare sia il requisito soggettivo (natura dell'ente) sia quello oggettivo (destinazione e uso dell'immobile). La prova può comprendere titoli amministrativi, destinazione urbanistica, uso effettivo o destinazione potenziale se dimostrabile.
- La temporanea non utilizzazione dell'immobile non esclude automaticamente l'esenzione se sussiste una destinazione potenziale e la strumentalità dell'immobile rispetto alle attività protette; va valutata la concretezza della destinazione e la sua persistenza nel tempo.
- L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sussiste in caso di inizio del possesso o di variazioni rilevanti; tuttavia, in assenza di modifiche rilevanti non è sempre necessaria una nuova dichiarazione e la sua omissione non priva automaticamente del beneficio dell'esenzione, sebbene possa comportare sanzioni.
- In controversie simili è utile documentare l'uso continuativo o la destinazione stabile degli immobili (convenzioni, provvedimenti amministrativi, pubblica fruizione, atti di sponsorizzazione, precedenti sentenze passate in giudicato) e distinguere chiaramente quale tributo è oggetto del giudicato richiamato.
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