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Sentenza

Sentenza del 18/01/2022 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Giudicato esterno - Effetto vincolante - Applicabilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'O. ha impugnato quattro avvisi di accertamento IMU relativi ai periodi d'imposta 2012-2015, chiedendo l'esenzione prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 per tre immobili (Cappella, Ex Convitto, Ex Scuola). Ha dedotto il requisito soggettivo (ente morale con d.P.R. 30.06.1959, n. 630) e il requisito oggettivo (inserimento negli elenchi ai sensi dell'art. 4 legge n. 1089/1939; uso religioso e museale di alcuni cespiti). Ha invocato precedenti sentenze, tra cui una passata in giudicato (CTR Pistoia n. 245/2008, periodo 2005) sostenendo che il giudicato dovesse estendersi alle annualità successive. Il Comune ha contestato l'estensibilità del giudicato (soprattutto perché la pronuncia riguardava ICI e non IMU e non avrebbe accertato fatti concreti), ha sostenuto che l'esenzione richiede uso concreto e immediato degli immobili (non mera destinazione futura o parziale), e ha rilevato carenze dichiarative IMU.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello del Comune. Ha ritenuto che il giudicato esterno vincoli per le imposte periodiche solo quando concerne fatti costitutivi stabili e pluriennali; nel caso di specie gli elementi fattuali erogati dall'atto impugnato sono variabili e non vincolano l'IMU. Ha altresì affermato che il giudicato richiamato riguardava l'ICI e non può essere automaticamente esteso all'IMU, trattandosi di imposte sostanzialmente diverse. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che l'O. avesse dimostrato i requisiti soggettivi e oggettivi per l'esenzione ex art. 7 d.lgs. 504/1992 e che la temporanea non utilizzazione non precluda l'esenzione se permane la destinazione potenziale e la strumentalità all'attività protetta. Quanto all'obbligo dichiarativo (art. 13, comma 12-ter, D.L. 201/2011), è stato osservato che non è richiesto nuovo adempimento se non vi sono variazioni rilevanti; la mancata dichiarazione non comporta perdita dell'esenzione ma l'applicazione di sanzioni. Il Comune è stato condannato a rimborsare le spese del grado, liquidate in € 6.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7

    comma 1, lett. i) (esenzione)

    L'esenzione richiede la contemporanea presenza di un requisito soggettivo (ente pubblico/privato non a prevalente carattere commerciale) e di un requisito oggettivo (uso esclusivo dell'immobile per attività assistenziali o equiparate). L'esenzione può valere anche per immobili temporaneamente non utilizzati purché permanga la destinazione potenziale e la strumentalità ai fini istituzionali.

  • D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630

    Richiamato in relazione alla qualifica dell'ente (requisito soggettivo) attestando lo status di ente morale dell'O.

  • Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 4

    Usata per comprovare l'inserimento del complesso immobiliare negli elenchi dei beni tutelati, a supporto della destinazione culturale/pubblica di alcuni immobili.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 12-ter (conv. L. 214/2011)

    Prevede l'obbligo di dichiarazione IMU entro 90 giorni dall'inizio del possesso o di variazioni rilevanti; la dichiarazione vale per gli anni successivi salvo modifiche. Interpretato con flessibilità: se non ci sono variazioni rilevanti non è necessario ripresentare la dichiarazione; la mancata presentazione non comporta perdita dell'esenzione ma l'applicazione di sanzioni.

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8

    Richiamato per sottolineare che l'IMU ha assorbito funzioni dell'ICI e presenta caratteristiche e base imponibile diverse, giustificando la non estensibilità automatica di un giudicato ICI all'IMU.

Massime di principio

  • L'effetto vincolante del giudicato esterno nelle imposte periodiche opera solo se la pronuncia riguarda fatti costitutivi stabili e durevoli che si estendono a più periodi d'imposta; decisioni su aspetti formali o su elementi variabili non vincolano le annualità successive.
  • Un giudicato formato in relazione all'ICI non si estende automaticamente all'IMU: le due imposte hanno basi imponibili, coefficienti e scopi differenti, per cui occorre cautela nel trasferire gli effetti di una pronuncia da un tributo all'altro.
  • Per ottenere l'esenzione ex art. 7 d.lgs. 504/1992 è necessario provare sia il requisito soggettivo (natura dell'ente) sia quello oggettivo (destinazione e uso dell'immobile). La prova può comprendere titoli amministrativi, destinazione urbanistica, uso effettivo o destinazione potenziale se dimostrabile.
  • La temporanea non utilizzazione dell'immobile non esclude automaticamente l'esenzione se sussiste una destinazione potenziale e la strumentalità dell'immobile rispetto alle attività protette; va valutata la concretezza della destinazione e la sua persistenza nel tempo.
  • L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sussiste in caso di inizio del possesso o di variazioni rilevanti; tuttavia, in assenza di modifiche rilevanti non è sempre necessaria una nuova dichiarazione e la sua omissione non priva automaticamente del beneficio dell'esenzione, sebbene possa comportare sanzioni.
  • In controversie simili è utile documentare l'uso continuativo o la destinazione stabile degli immobili (convenzioni, provvedimenti amministrativi, pubblica fruizione, atti di sponsorizzazione, precedenti sentenze passate in giudicato) e distinguere chiaramente quale tributo è oggetto del giudicato richiamato.

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