Sentenza del 18/01/2022 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Teramo
Sanzioni tributarie - L'amministrazione non può considerarsi onerata della contestazione delle interpretazioni normative della parte - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Domanda di annullamento dell'atto che ha imposto il pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del ricorso n. 207/2020 R.G. (iscrizione 24.7.2020) e ha irrogato la sanzione per mancato versamento. Il ricorrente deduce carenza di motivazione e travisamento circa l'efficacia retroattiva dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (sostiene che l'effetto retroattivo opererebbe già dalla presentazione dell'istanza) e contesta altresì l'entità della sanzione, ritenendola eccedente il minimo di legge.
La decisione
Ricorso parzialmente accolto. La Commissione ha ritenuto fondata la sussistenza dell'illecito (omissione del pagamento del contributo) e quindi legittima l'irrogazione della sanzione, ma ha annullato la parte dell'atto contenente la sanzione eccedente il minimo di legge. In particolare, ha ritenuto irrilevante che l'amministrazione non abbia confutato specificamente l'interpretazione normativa del ricorrente (l'autorità non è onerata di contestare le interpretazioni della parte) e ha richiamato l'art. 109, c.1, d.p.r. n.115/2002 circa la decorrenza degli effetti dall'istanza di presentazione. Tuttavia la motivazione per l'irrogazione della sanzione nel massimo edittale è risultata insufficiente: il mero richiamo al ritardo temporale non giustifica il massimo, perché tale profilo post factum non incide sulla gravità dell'illecito. Ne consegue la riduzione della sanzione al minimo, pari all'importo del contributo non versato (€ 370,00). Spese compensate.
Norme richiamate
art. 109, c. 1, d.p.r. n. 115/2002
"decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi"
La decorrenza degli effetti (qui richiamata a supporto della questione sulla retroattività dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) si valuta dalla data di presentazione dell'istanza; l'amministrazione non era dunque tenuta a confutare interpretazioni della parte che pretendessero effetti anteriori.
art. 16, c. 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
Riferimento normativo che richiama l'applicazione delle regole sulle sanzioni contenute nel t.u.r.; nella sentenza è utilizzato per collegare la misura sanzionatoria applicabile all'art. 71 del t.u.r.
art. 71, t.u.r.
"si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta"
Principio richiamato per indicare la fascia edittale di applicazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che, in assenza di adeguata motivazione per la quantificazione nella parte alta della forbice, la sanzione debba essere ridotta al minimo applicabile.
Massime di principio
- L'amministrazione non è obbligata a confutare nelle proprie motivazioni le interpretazioni giuridiche fornite dalla parte: la mancata risposta analitica non rende automaticamente annullabile l'atto sanzionatorio.
- La decorrenza degli effetti di istituti sostanziali (es. ammissione al patrocinio a spese dello Stato) va valutata alla luce delle norme che ne disciplinano l'efficacia temporale; ove la norma disponga decorrenza dall'istanza, l'effetto retroattivo non può essere fatto valere anteriormente alla presentazione.
- La motivazione che giustifica l'irrogazione della sanzione deve spiegare non solo l'esistenza dell'illecito, ma anche i criteri che giustificano l'entità scelta: il mero riferimento al ritardo temporale successivo alla consumazione dell'omissione non è sufficiente per motivare l'irrogazione nel massimo edittale.
- In presenza di insufficienti motivazioni sull'entità della sanzione, il giudice può limitare o ridurre la sanzione al minimo previsto dalla legge anziché annullarla integralmente.
- In giudizi parzialmente accolti la compensazione delle spese è conseguente quando il risultato non dà luogo a una netta prevalenza di una delle parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 gen 2022Sentenza del 18/01/2022 n. 5 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 18 gen 2022Sentenza del 18/01/2022 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 gen 2022Sentenza del 18/01/2022 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 18 gen 2022Sentenza del 18/01/2022 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 18 gen 2022Sentenza del 18/01/2022 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 18 gen 2022Sentenza del 18/01/2022 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →