Sentenza del 18/01/2022 n. 5 - Comm. Trib. II grado di Trento
Processo tributario - Giudizio di rinvio - Autotutela parziale secondo quanto deciso dalla Corte di Cassazione - Rilevante divario tra petitum e decisum - Richiesta di estinzione del giudizio - Regolazione spese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato estinta la causa per cessazione della materia del contendere a causa dell'annullamento parziale operato dall'Ufficio. Applicando letteralmente l'ultimo comma dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, ha disposto che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, con conseguente regolazione delle spese in favore della parte che non le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
In un giudizio di rinvio il contribuente aveva chiesto l'annullamento totale dell'atto impugnato (petitum). In sede di autotutela, l'Ufficio ha provveduto a un annullamento parziale conforme al principio indicato dalla Corte di cassazione, ma in misura quantitativamente inferiore rispetto a quanto richiesto dal contribuente (decisum). Tale difformità tra petitum e decisum ha reso venuta meno la materia del contendere.
Norme richiamate
le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
Applicazione letterale: quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, senza compensazione automatica.
Corte di cassazione (orientamento giurisprudenziale)
La Corte ha ritenuto che l'annullamento parziale in autotutela, se conforme ai principi affermati in cassazione ma quantitativamente inferiore rispetto al petitum, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio di rinvio, l'Amministrazione annulla parzialmente l'atto in misura inferiore a quanto richiesto dal contribuente, questa difformità può determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere occorre applicare l'ultimo comma dell'art. 46 d.lgs. 546/1992: le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
- La decisione di autotutela che elimina la controversia (anche parzialmente) ha effetto pratico di interrompere il procedimento giudiziario: le parti devono valutare tempestivamente le conseguenze sulla regolazione delle spese.
- Il contribuente dovrebbe considerare il rischio di ottenere solo una riduzione parziale rispetto al petitum e ponderare costi/benefici di proseguire il giudizio prima di sostenere ulteriori spese processuali.
- L'Amministrazione può porre fine al contenzioso mediante autotutela, ma la normativa sulle spese può comportare che chi ha anticipato le spese resti gravato di esse; è quindi importante verificare chi ha anticipato i costi per prevedere l'impatto economico.
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