Sentenza del 18/01/2022 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tares - Presupposto impositivo - Dichiarazione - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 000006X/P relativo a TARSU per l'anno d'imposta 2013 (importo complessivo €5.010,00) emesso per presunto omesso versamento. La società aveva presentato denuncia TARSU il 01/03/2012 indicando una superficie imponibile (800 mq + 300 mq piazzale) e, solo il 18/03/2016, aveva chiesto la rideterminazione della tariffa a decorrere dal 2012 depositando una nuova denuncia rettificativa e documentazione (planimetria, formulari rifiuti) sostenendo che solo 67 mq producevano rifiuti urbani e il resto fosse produttivo di rifiuti speciali non assimilati. L'ente aveva accolto la rettifica per il 2017 ma aveva emesso avviso di accertamento per il 2013. Il ricorrente deduceva carente motivazione dell'atto, insufficiente apporto probatorio dell'Amministrazione, errata applicazione dell'art. 14 d.l. 201/2011 e chiedeva la retroattiva rettifica delle superfici imponibili.
La decisione
Appello respinto. Il Collegio ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse atto di constatazione del mancato pagamento basato su avvisi di pagamento (11/07/2013 e 25/11/2013) e sollecito (22/08/2014) mai contestati dalla contribuente, pertanto adeguatamente motivato. Quanto alla richiesta di rettifica retroattiva delle superfici, il Collegio ha affermato che il regolamento comunale (richiamante i commi 33-34 dell'art.14 d.l. 201/2011) prevede che la variazione debba essere dichiarata entro 60 giorni dal suo verificarsi e che, in assenza di tale dichiarazione, la denuncia di occupazione ha efficacia per gli anni successivi (ultrattività). Le riduzioni o esenzioni sono deroghe di stretta interpretazione e l'onere della prova spetta al contribuente; inoltre l'art.9, comma 5 del regolamento richiede l'indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali e documentazione idonea per il riconoscimento dell'esenzione. Il Collegio ha ritenuto che l'unico rimedio per correggere superfici tassabili sia la dichiarazione di variazione presentata nei termini; la questione di sentenze favorevoli per anni successivi non incide sul 2013. Condanna dell'appellante alle spese di giudizio del grado (€2.000).
Norme richiamate
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, commi 33-34
I commi disciplinano la dichiarazione iniziale e le variazioni inerenti alla tassa sui rifiuti: la variazione deve essere dichiarata nei termini (60 giorni secondo il regolamento comunale che recepisce tali commi) e in assenza di variazione la dichiarazione iniziale mantiene efficacia per gli anni successivi (effetto ultrattivo).
Regolamento comunale (art. 29, commi 1-5 e lett. f) comma 4; art. 9 comma 5)
L'art.29 regola la denuncia di inizio occupazione e la denuncia di variazione: la variazione va presentata entro 60 giorni con elementi probatori; per utenze non domestiche il contribuente deve indicare nella dichiarazione i presupposti per riduzioni/agevolazioni. L'art.9 comma 5 stabilisce che l'esenzione è riconosciuta solo previa indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione e produzione di adeguata documentazione sul trattamento degli stessi.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 7
Il principio invocato riguarda l'obbligo di motivazione degli atti tributari: il Collegio ha però chiarito che l'avviso di accertamento, quando sia atto di constatazione di mancato pagamento rispetto ad avvisi di pagamento non contestati, non deve riprodurre ex novo i criteri di calcolo presenti negli avvisi di pagamento originari.
codice civile, art. 2697
Richiamato in tema di onere della prova: la prova delle condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni grava sul contribuente che le deduce.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio generale)
Richiamato il principio che le riduzioni/agevolazioni fiscali sono deroghe interpretate restrittivamente e che l'onere della prova sulla loro spettanza grava sul contribuente.
Massime di principio
- La dichiarazione iniziale relativa alla tassa sui rifiuti, in assenza di tempestiva dichiarazione di variazione nei termini regolamentari, mantiene efficacia anche per gli anni successivi (effetto ultrattivo).
- Le rettifiche retroattive delle superfici imponibili non sono ammesse "ad libitum": per ottenere efficacia retroattiva è necessario il rispetto della procedura di variazione e dei termini previsti dal regolamento e dalla normativa statale.
- L'onere di provare il diritto a riduzioni o esenzioni (es. superfici produttive di rifiuti speciali e corretto smaltimento) grava sul contribuente; occorre produrre documentazione idonea (planimetrie, formulari, prove di smaltimento conformi).
- Un avviso di accertamento che contesta il mancato pagamento sulla base di avvisi di pagamento precedenti non contestati è considerato adeguatamente motivato anche se non ricostruisce in dettaglio i criteri di calcolo già presenti negli avvisi originari.
- I vari anni d'imposta sono autonomi: sentenze favorevoli per annualità successive non gravano automaticamente su annualità precedenti, specialmente se non rese note o depositate nel procedimento.
- È essenziale contestare tempestivamente gli avvisi di pagamento o presentare la dichiarazione di variazione nei termini; scarsa diligenza nel controllare dichiarazioni e documenti può precludere rimedi successivi.
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