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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22176/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento recante iscrizioni a ruolo riferite a diversi enti creditori e a cartelle/avvisi prodromici. In primo grado era stato dichiarato il difetto di giurisdizione solo per alcune cartelle non tributarie, mentre per il resto il ricorso era stato rigettato. In appello la contribuente aveva contestato la regolarità delle notifiche delle cartelle, in particolare quelle eseguite via PEC e quelle con raccomandata informativa asseritamente mancante, e aveva inoltre censurato la prova della pretesa fiscale, sostenendo che l'Ufficio non avesse prodotto la documentazione idonea a dimostrare i presupposti degli importi richiesti. Avverso la sentenza di secondo grado sono stati proposti due ricorsi per cassazione riuniti, affidati a tre motivi: 1) violazione delle norme sulle notificazioni ex artt. 137 e 140 c.p.c. e art. 60 d.P.R. n. 600/1973, per asserita mancata perfezione della notificazione tramite raccomandate informative e per l'inidoneità di documentazione proveniente da soggetto terzo; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 3-bis l. n. 53/1994, per utilizzo di una PEC non iscritta nei pubblici registri e conseguente nullità insanabile della notifica; 3) violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, con richiamo alla modifica introdotta dalla l. n. 130/2022, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato la debenza delle somme.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza e, prima di esaminare nel merito i motivi, ha preso atto della rinuncia ai ricorsi riuniti presentata dalla ricorrente, comunicata alla controparte costituita e accettata dall'Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato estinto il processo di cassazione per rinuncia, compensando le spese di lite tra le parti. La Corte ha inoltre precisato che l'estinzione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla parte costituita, il giudizio si estingue senza esame dei motivi.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • In presenza di rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
  • La riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza è disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c. prima della definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

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