Cassazione Civile, Ordinanza n. 22151/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notificazione, da parte dell’agente della riscossione, di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su più cartelle di pagamento. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, mentre in appello la CTR aveva annullato alcune cartelle per intervenuta prescrizione ma aveva confermato il preavviso per quelle ritenute non prescritte, applicando il termine quinquennale. La contribuente ricorre in cassazione con due motivi: con il primo lamenta omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non si sia pronunciata sull’inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione e sulla tempestività/notifica della sentenza di primo grado; con il secondo deduce difetto di motivazione e nullità della produzione documentale dell’agente della riscossione, assumendo che le copie delle cartoline di ritorno prodotte non fossero conformi agli originali e non potessero provare la notifica delle cartelle. L’Agenzia delle entrate-Riscossione propone a sua volta ricorso incidentale: con il primo motivo denuncia omessa pronuncia sull’eccezione di tardività dell’appello incidentale della contribuente; con il secondo censura la CTR per avere applicato la prescrizione quinquennale anche a crediti erariali, che invece soggiacciono al termine decennale.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso principale della contribuente, ritenendo il primo motivo inammissibile e comunque infondato e il secondo motivo inammissibile e comunque infondato. Accoglie invece il secondo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, rigettando il primo: la sentenza impugnata viene cassata limitatamente al capo relativo alla prescrizione delle cartelle tributarie considerate dalla CTR come soggette a termine quinquennale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il doppio contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è il corretto paradigma per denunciare un’omessa pronuncia, che va invece dedotta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro corretto per censurare l’omessa pronuncia del giudice di merito su una domanda o eccezione ritualmente proposta.
impone al giudice di pronunciare su domande ed eccezioni ritualmente devolute; la censura in cassazione richiede specifica autosufficienza e puntuale indicazione degli atti in cui la questione è stata proposta e mantenuta.
la notificazione della sentenza deve essere effettuata al procuratore costituito e non personalmente alla parte, per far decorrere il termine breve d’impugnazione.
la notifica della sentenza in forma esecutiva va eseguita al procuratore costituito; se eseguita alla controparte personalmente è inidonea a far decorrere il termine breve.
il disconoscimento delle copie fotostatiche richiede una contestazione chiara e univoca, specifica sul documento e sugli aspetti differenziali rispetto all’originale; non bastano clausole di stile o contestazioni generiche.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
ai fini della prova della notificazione della cartella esattoriale non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica.
per i crediti erariali privi di una diversa previsione di termine più breve opera la prescrizione ordinaria decennale.
il termine quinquennale non si applica ai crediti erariali in quanto l’obbligazione tributaria, pur annuale, ha carattere autonomo e unitario; il termine breve riguarda invece gli interessi, che hanno autonomia rispetto all’obbligazione principale.
la mancata impugnazione della cartella nel termine di decadenza non determina la conversione automatica di un eventuale termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale; la conversione opera solo nei casi previsti.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della parte soccombente.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia non può essere denunciata come omesso esame di fatto decisivo: occorre dedurre specificamente la violazione dell’art. 112 c.p.c. e indicare in modo autosufficiente l’atto e il momento processuale in cui la questione è stata proposta e mantenuta.
- La notificazione della sentenza effettuata personalmente alla parte, anziché al procuratore costituito, non fa decorrere il termine breve per impugnare.
- Il disconoscimento delle copie fotostatiche richiede una contestazione specifica, chiara e univoca; in mancanza, il documento può essere utilizzato come prova.
- Per la prova della notifica della cartella esattoriale non è indispensabile esibire l’originale: è sufficiente la produzione della copia della cartella con la relazione di notifica, secondo l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
- La mancata impugnazione della cartella non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c.; occorre verificare se il credito abbia un termine di prescrizione breve tipicamente previsto.
- I crediti erariali per IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrivono ordinariamente in dieci anni, perché l’obbligazione tributaria ha natura autonoma e unitaria e non è soggetta al termine quinquennale dell’art. 2948 n. 4 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22142/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22143/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22147/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22149/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22154/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22156/2024 del 06/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →