Cassazione Civile, Ordinanza n. 22149/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione professionale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'associazione professionale nei confronti di un proprio ex socio, per la restituzione di euro 11.000,00 asseritamente incassati da quest'ultimo dal cliente dell'associazione e non riversati agli altri associati. L'opponente propose opposizione deducendo, in sintesi, che non fosse provato di avere effettivamente incassato quelle somme, che la documentazione prodotta nel monitorio non fosse utilizzabile o fosse comunque contestata, e che, in ogni caso, gli altri soci avrebbero potuto eventualmente pretendere solo le rispettive quote. Il Tribunale rigettò l'opposizione; la Corte d'appello accolse invece il gravame e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo non utilizzabile una quietanza prodotta in copia perché l'originale non era stato depositato e considerando insufficienti gli altri documenti a provare il credito. L'associazione ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che l'appello non avesse censurato la ratio decidendi di primo grado, fondata sulla mancata contestazione dell'incasso; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte d'appello posto a suo carico la prova dell'incasso, mentre avrebbe dovuto gravare sul convenuto la prova liberatoria; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per asserita insussistenza di una contestazione specifica dell'incasso; 4) violazione dell'art. 2719 c.c., per l'erronea esclusione della fotocopia della quietanza in difetto di un valido disconoscimento; 5) violazione degli artt. 2702, 2719 e 2729 c.c. e dell'art. 214 c.p.c., per non avere valorizzato copie e scritture di terzo come indizi; 6) violazione dell'art. 132 c.p.c., per pretesa contraddittorietà della motivazione sull'utilizzabilità della dichiarazione del cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo che l'appello dell'avvocato fosse specifico e idoneo a censurare la decisione di primo grado, che la contestazione dei fatti non fosse generica e che, in tema di prova dell'inadempimento/restituzione di somme, gravasse sull'associazione attrice in monitorio la prova dei fatti costitutivi del credito, compresa l'avvenuta percezione della somma da parte del socio. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che il disconoscimento della copia fotostatica della quietanza non era stato formulato in modo formale, specifico e univoco come richiesto dagli artt. 2719 c.c. e 214-215 c.p.c.; di conseguenza non poteva pretendersi la produzione degli originali e la Corte territoriale non poteva trarre da tale mancata produzione la mancanza di prova del credito. I motivi quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata quindi cassata nei limiti dell'accoglimento del quarto motivo, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È stato escluso il vizio di ultrapetizione o di omessa pronuncia, poiché l'appello investiva effettivamente la questione della prova dell'incasso della somma.
art. 2909 c.c.
È stato escluso il dedotto giudicato interno, non essendo rimasta intatta la ratio decidendi di primo grado.
art. 2697 c.c.
In tema di prova del credito/restituzione di somme, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava sul creditore; il debitore/professionista non deve provare la negativa assoluta dell'incasso.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione opera solo quando la controparte non contesti i fatti in modo incompatibile o specifico; la valutazione della specificità della contestazione è un accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 2719 c.c.
La conformità della copia fotostatica all'originale deve essere disconosciuta in modo espresso, formale e univoco; in mancanza, la copia può fare prova secondo le regole ordinarie.
art. 2702 c.c.
Richiamato insieme agli artt. 2719 c.c. e 214 c.p.c. sul valore della scrittura privata e sulla necessità dell'originale in caso di disconoscimento rituale.
art. 2729 c.c.
Le scritture di terzi e le copie documentali possono, ove ammissibili, essere valutate come indizi insieme ad altri elementi di prova.
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento della scrittura privata deve essere tempestivo e specifico; altrimenti la copia si ha per riconosciuta quanto meno nella sua conformità all'originale.
art. 215 c.p.c.
Nel silenzio normativo sui modi del disconoscimento, la contestazione deve avvenire nei termini e con le forme processuali previste per il riconoscimento tacito.
art. 132 c.p.c.
Il motivo è stato assorbito; la Corte non ha fondato la decisione su una contraddizione motivazionale della sentenza d'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dei motivi è soddisfatto quando l'atto individua chiaramente i capi della decisione censurati e contiene una critica argomentata alle ragioni del primo giudice, anche mediante riproposizione delle difese già svolte in primo grado, purché sia consentito al giudice di comprendere con certezza l'oggetto del gravame.
- Ai fini dell'art. 115 c.p.c., un fatto può dirsi non contestato solo se la difesa avversaria è incompatibile con il suo disconoscimento oppure se la contestazione è limitata ad alcuni soli profili in modo tale da manifestare disinteresse sugli altri; la valutazione della specificità della contestazione appartiene al giudice di merito.
- Quando il creditore agisce per ottenere la restituzione di somme asseritamente dovute, deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusa la circostanza dell'avvenuta percezione delle somme da parte del debitore tenuto al riversamento, non potendo pretendere che quest'ultimo dimostri la pura e semplice non percezione.
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale, così come quello dell'autenticità della sottoscrizione, deve essere espresso in modo formale, specifico e univoco; una contestazione generica o meramente sollecitatoria non è sufficiente a determinare l'inutilizzabilità del documento.
- In difetto di un valido disconoscimento della copia, la parte che intende avvalersene non è tenuta a produrre l'originale; pertanto il giudice non può inferire la mancata prova del fatto costitutivo dalla sola mancata esibizione dell'originale richiesto sulla base di una contestazione non rituale.
- Copie documentali e scritture provenienti da terzi, se ritualmente acquisibili, possono essere valorizzate come elementi indiziari e concorrere con altri riscontri nella formazione del convincimento del giudice.
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