Cassazione Civile, Ordinanza n. 22143/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia origina da tre opposizioni a decreti ingiuntivi emessi su ricorso di un avvocato per il pagamento di prestazioni professionali. Il Tribunale, decidendo con ordinanza nel rito sommario speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, accolse le opposizioni e condannò l'opposto alle spese. L'avvocato propose appello, ma la Corte d'appello lo dichiarò inammissibile ritenendo che, per le controversie soggette all'art. 14 cit., l'ordinanza fosse non appellabile e ricorribile solo per cassazione; rigettò inoltre la domanda ex art. 96 c.p.c. e lo condannò alle spese. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto separare le domande e trattare con rito ordinario la questione sulla validità di una convenzione di arbitrato irrituale e delle scritture integrative, lasciando al rito speciale solo la parte relativa al quantum del compenso; 2) violazione dell'art. 324 c.p.c. per l'esistenza di un giudicato esterno formatosi con altra sentenza d'appello tra le stesse parti su crediti professionali; 3) erroneità della statuizione sulle spese di lite e sull'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per l'assenza di una chiara e ordinata esposizione dei fatti di causa e dell'iter processuale, tale da non consentire la comprensione della materia del contendere. Ha poi ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato come omesso esame di fatti decisivi, ma in realtà diretto a contestare la valutazione degli atti e la qualificazione processuale della vicenda; inoltre la questione della mancata separazione delle domande non risultava specificamente allegata come già proposta in appello. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva dimostrato l'identità di parti, oggetto e titolo con il diverso giudizio né chiarito la rilevanza temporale del preteso giudicato esterno; per di più le date mostravano che la sentenza richiamata era anteriore a quella impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la liquidazione delle spese è censurabile in cassazione solo per violazione del criterio della soccombenza o dei parametri tariffari, profili non dedotti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
nelle controversie per liquidazione degli onorari e diritti degli avvocati l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile, ma ricorribile per cassazione, anche quando sia controverso non solo il quantum ma anche l'an della pretesa
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio deducibile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la critica alla valutazione delle prove o alle argomentazioni difensive
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e comprensibile esposizione dei fatti di causa e dell'iter processuale, secondo i canoni di chiarezza e sinteticità
art. 366, comma 2, n. 4, c.p.c.
i motivi devono essere specifici e contenere gli elementi necessari a consentire il controllo di ammissibilità, specie quando si deduca un giudicato esterno
il giudicato esterno è rilevabile solo se ne siano allegati i presupposti di identità soggettiva, oggettiva e causale e la sua effettiva rilevanza nel rapporto controverso
la domanda di condanna per პასუხისმგabilità aggravata è stata respinta dalla Corte d'appello; in cassazione non sono state formulate censure specifiche idonee a rimetterla in discussione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. U, ord. n. 37552 del 30/11/2021
richiamata per affermare che il ricorso deve offrire una concisa e chiara rappresentazione della vicenda e delle questioni, pena inammissibilità se l'esposizione è oscura o lacunosa
Cass., Sez. 3, sent. n. 4300 del 13/02/2023
richiamata in continuità con il principio di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione
Cass., Sez. 6-1, ord. n. 2268 del 26/01/2022
richiamata per delimitare il fatto storico rilevante ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass., Sez. 6-1, ord. n. 22397 del 06/09/2019
richiamata per escludere che le mere deduzioni difensive integrino un fatto omesso
Cass., Sez. 5, ord. n. 24035 del 03/10/2018
richiamata per ribadire che il vizio ex art. 360, n. 5, concerne il fatto storico e non singoli elementi istruttori
Cass., Sez. 2, ord. n. 13024 del 26/04/2022
richiamata per definire il fatto storico ai fini del vizio di omesso esame
Cass., Sez. 2, sent. n. 14802 del 14/06/2017
richiamata per affermare che non rientrano nel vizio le mere argomentazioni o deduzioni difensive
Cass., Sez. 2, ord. n. 27415 del 29/10/2018
richiamata per escludere che il vizio sussista quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione
Cass., Sez. 2, ord. n. 2038 del 24/01/2019
richiamata per l'onere di allegare e indicare l'avvenuta deduzione in merito di una questione nuova ai fini dell'ammissibilità in cassazione
Cass., Sez. 6-1, ord. n. 15430 del 13/06/2018
richiamata per l'onere di specifica indicazione dell'atto processuale in cui la questione è stata già sottoposta al giudice di merito
Cass., Sez. 1, sent. n. 14542 del 04/07/2011
richiamata per il principio secondo cui le spese processuali sono censurabili in cassazione solo per violazione del criterio della soccombenza o dei parametri applicabili
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una esposizione chiara, ordinata e autosufficiente dei fatti di causa e dello svolgimento del processo; la mancanza di tale ricostruzione può determinare inammissibilità.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di criticare la valutazione delle prove, le argomentazioni difensive o la mera diversa lettura degli atti.
- La deduzione di una questione nuova in cassazione è inammissibile se il ricorrente non allega specificamente di averla già prospettata nel giudizio di merito e non indica l'atto in cui lo ha fatto.
- Il giudicato esterno può essere valorizzato solo se il ricorrente ne dimostra la rilevanza mediante puntuale allegazione dell'identità di soggetti, oggetto e titolo costitutivo, oltre che della sua effettiva formazione e collocazione temporale rispetto alla decisione impugnata.
- La censura in cassazione sulle spese di lite è ammissibile solo se denuncia la violazione del criterio di soccombenza o dei parametri legali/tariffari, non già una generica erroneità della liquidazione.
- Nelle controversie soggette all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 l'ordinanza conclusiva non è appellabile e il mezzo corretto è il ricorso per cassazione, anche quando siano in discussione sia l'an sia il quantum del compenso professionale.
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