Cassazione Civile, Ordinanza n. 22142/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro l'intimazione di pagamento. Ha inoltre condannato il contribuente al pagamento delle spese di merito e di legittimità in favore di Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione emesso dall'agente della riscossione in relazione a un avviso di accertamento esecutivo relativo al periodo d'imposta 2007. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo invalida la notifica dell'atto presupposto: in particolare, aveva valorizzato asserite irregolarità del procedimento notificatorio, tra cui il diverso nominativo indicato su una raccomandata, la mancata sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e il mancato rispetto del termine di giacenza. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione hanno dedotto, con motivi sostanzialmente sovrapponibili, che la CTR aveva deciso su questioni non ritualmente devolute, poiché i profili di invalidità relativi alla giacenza e alla CAD erano stati introdotti solo con memorie tardive in appello, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e del divieto di nova nel processo tributario; inoltre hanno sostenuto che, dagli atti di notifica già prodotti, risultava regolare la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento e che l'eventuale indicazione di un nome diverso sulla raccomandata informativa non incideva sulla validità della notifica.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle preclusioni processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sulla notifica a mezzo posta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Il giudice non può pronunciarsi su domande o eccezioni non ritualmente dedotte dalle parti.
Richiamato in relazione alla nullità processuale e al regime di deducibilità delle irregolarità.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, 24, 32, 53, 56 e 57
Richiamati per delimitare il thema decidendum nel processo tributario e il divieto di introdurre nuove eccezioni e nuovi motivi in appello.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
La parte che acquisisce documenti nel processo di primo grado avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, proporre motivi aggiunti nei termini e nei modi previsti dalla norma.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32 e 61
Richiamati per affermare che in appello non possono essere introdotte nuove censure mediante memorie oltre i limiti consentiti.
l. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8 e 14
Richiamati per sostenere la regolarità della notificazione a mezzo posta e degli adempimenti successivi al mancato recapito.
Richiamato quanto all'efficacia probatoria degli atti pubblici e delle attestazioni dell'agente notificatore/postale.
Richiamato per il computo del termine di dieci giorni di giacenza, da escludere il dies a quo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3
Richiamato per la tempestività del ricorso dell'agente della riscossione notificato entro il termine lungo.
Richiamato insieme all'art. 38 del processo tributario per il termine lungo di impugnazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies
Richiamato per la riduzione delle spese in ragione della difesa personale svolta dall'Agenzia.
Massime di principio
- Nel processo tributario il thema decidendum è rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione dedotti con l'atto introduttivo o con l'atto di appello: questioni nuove, introdotte solo con memorie successive, non possono essere esaminate dal giudice.
- La deduzione dell'omessa notifica di un atto tributario non consente di devolvere automaticamente ogni possibile vizio del procedimento notificatorio: i singoli profili di nullità devono essere specificamente allegati dalla parte nei modi e nei tempi processuali consentiti.
- Nel processo tributario l'atto tributario viziato non è per ciò solo inesistente: i vizi che lo colpiscono operano, di regola, come cause di annullabilità e restano irrilevanti se non tempestivamente dedotti con impugnazione.
- Le memorie depositate in prossimità dell'udienza di discussione in appello hanno funzione illustrativa e non possono essere utilizzate per ampliare il thema decidendum mediante nuove eccezioni o nuovi motivi di invalidità.
- Quando la decisione di merito è fondata esclusivamente su questioni processuali non ritualmente devolute, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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