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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22142/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro l'intimazione di pagamento. Ha inoltre condannato il contribuente al pagamento delle spese di merito e di legittimità in favore di Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione emesso dall'agente della riscossione in relazione a un avviso di accertamento esecutivo relativo al periodo d'imposta 2007. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo invalida la notifica dell'atto presupposto: in particolare, aveva valorizzato asserite irregolarità del procedimento notificatorio, tra cui il diverso nominativo indicato su una raccomandata, la mancata sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e il mancato rispetto del termine di giacenza. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione hanno dedotto, con motivi sostanzialmente sovrapponibili, che la CTR aveva deciso su questioni non ritualmente devolute, poiché i profili di invalidità relativi alla giacenza e alla CAD erano stati introdotti solo con memorie tardive in appello, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e del divieto di nova nel processo tributario; inoltre hanno sostenuto che, dagli atti di notifica già prodotti, risultava regolare la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento e che l'eventuale indicazione di un nome diverso sulla raccomandata informativa non incideva sulla validità della notifica.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario il thema decidendum è rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione dedotti con l'atto introduttivo o con l'atto di appello: questioni nuove, introdotte solo con memorie successive, non possono essere esaminate dal giudice.
  • La deduzione dell'omessa notifica di un atto tributario non consente di devolvere automaticamente ogni possibile vizio del procedimento notificatorio: i singoli profili di nullità devono essere specificamente allegati dalla parte nei modi e nei tempi processuali consentiti.
  • Nel processo tributario l'atto tributario viziato non è per ciò solo inesistente: i vizi che lo colpiscono operano, di regola, come cause di annullabilità e restano irrilevanti se non tempestivamente dedotti con impugnazione.
  • Le memorie depositate in prossimità dell'udienza di discussione in appello hanno funzione illustrativa e non possono essere utilizzate per ampliare il thema decidendum mediante nuove eccezioni o nuovi motivi di invalidità.
  • Quando la decisione di merito è fondata esclusivamente su questioni processuali non ritualmente devolute, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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