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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22154/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un Ministero aveva emesso, ai sensi del r.d. n. 639/1910, un’ingiunzione di pagamento nei confronti di una persona fisica per il recupero pro quota di somme che lo Stato aveva corrisposto in forza dell’accollo ex lege n. 237/1993 dei debiti di una cooperativa agricola in liquidazione coatta amministrativa. L’ingiunzione si fondava sull’assunto che il destinatario, già socio e garante dei debiti sociali, fosse stato escluso dal beneficio della liberazione dalle garanzie prestate perché ritenuto corresponsabile dell’insolvenza e privo dei requisiti soggettivi per usufruire dei benefici di legge. In primo grado l’opposizione all’ingiunzione era stata accolta; in appello il Ministero aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto dell’opposizione. Nel ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che l’Amministrazione non avesse provato i presupposti della revoca del beneficio e che la Corte territoriale avesse valorizzato documenti prodotti tardivamente in appello, nonostante l’eccezione di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la censura relativa all’art. 345 c.p.c. non colpisse la ratio decidendi, poiché la Corte d’appello aveva già affermato l’inammissibilità dei documenti prodotti in secondo grado; dall’altro lato, che la doglianza sull’art. 2697 c.c. fosse generica e non autosufficiente, perché non riproduceva né individuava specificamente gli atti dell’opposizione idonei a dimostrare la contestazione delle circostanze poste a fondamento dell’ingiunzione e della decisione di merito. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • r.d. n. 639/1910

    ai sensi del r.d. n. 639/1910

    indicato come base del procedimento di ingiunzione di pagamento utilizzato dall’Amministrazione per il recupero coattivo del credito

  • L. n. 237/1993

    richiamata come fonte del beneficio di liberazione dalle garanzie e dei presupposti soggettivi per fruirne

  • art. 2697 c.c.

    la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente diretta contro la ratio decidendi e non supportata da adeguata autosufficienza

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte ha escluso il vizio denunciato, rilevando che la produzione documentale in appello era stata già reputata inammissibile dal giudice di merito

  • art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso, poi dichiarato inammissibile

  • art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, 1° co. bis, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato

  • artt. 416 c.p. e 2621 c.c.

    menzionati come reati oggetto della precedente condanna penale posta a base dell’esclusione dal beneficio

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando si deduce un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti, ma il ricorrente deve comunque indicare in modo puntuale gli elementi del fatto processuale rilevante e riprodurre o localizzare gli atti decisivi; non è sufficiente un richiamo generico.
  • La doglianza sulla violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se si risolve in una contestazione apodittica dell’apprezzamento probatorio del giudice di merito, senza confrontarsi con gli specifici passaggi motivazionali posti a fondamento della decisione.
  • La deduzione di un vizio relativo alla produzione di documenti in appello non è ammissibile se la decisione impugnata ha già escluso quella produzione come tardiva e il ricorrente non spiega perché tale statuizione sarebbe erronea.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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