Cassazione Civile, Ordinanza n. 22147/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione emesso in relazione a una cartella di pagamento formata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per un determinato anno d'imposta. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo nulla la notifica della cartella presupposta, sia per profili relativi al luogo di notificazione, sia per la dedotta mancata conoscenza dell'atto e per vizi del procedimento di compiuta giacenza e dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. L'Agenzia delle Entrate e la società della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la CTR aveva pronunciato su questioni nuove e tardive, introdotte solo con memorie in appello e non con i motivi di impugnazione, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di nova nel processo tributario; hanno inoltre censurato, in via subordinata, l'erronea interpretazione della disciplina notificatoria della cartella e della documentazione relativa alla giacenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la CTR aveva esaminato e deciso questioni di nullità della notifica non devolute con i motivi di appello, ma prospettate soltanto con memorie depositate nel corso del giudizio di secondo grado, con conseguente violazione del divieto di nuovi temi di indagine e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il secondo motivo di ciascun ricorso è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di intimazione. Il contribuente è stato condannato alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di nuove questioni.
La Corte richiama il principio secondo cui il giudice non può pronunciarsi su domande o eccezioni non ritualmente devolute.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla dedotta nullità processuale.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, 24, 32, 53, 56 e 57
Le norme sono richiamate per affermare la struttura impugnatoria del processo tributario, la delimitazione del thema decidendum ai motivi di ricorso e il divieto di nuovi motivi o eccezioni in appello.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2
È richiamato quale base del divieto di proposizione di motivi aggiunti oltre i limiti consentiti, con preclusione di nuove censure introdotte tardivamente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in tema di notificazione della cartella e di efficacia probatoria degli atti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per lamentare omesso esame di fatti decisivi relativi alla notifica e alla giacenza.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Richiamato quale disciplina della notifica della cartella di pagamento.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Richiamato come norma sulle modalità di notificazione degli atti tributari.
Richiamato in relazione alla fede privilegiata delle annotazioni dell'agente notificatore.
Richiamato per il computo del termine in relazione alla tempestività del ricorso notificato in data lunedì.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3
Richiamato per il termine lungo di impugnazione nel processo tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese tenendo conto della difesa personale svolta dall'Agenzia.
Massime di principio
- Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione ritualmente proposti; il giudice non può fondare la decisione su censure o profili di invalidità introdotti solo con memorie successive o comunque fuori dai motivi di appello.
- La deduzione della mancata notificazione di un atto non consente automaticamente di scrutinare qualsiasi vizio del procedimento notificatorio: i vizi devono essere specificamente allegati e devoluti, senza trasformare l'allegazione generica in un'autonoma apertura del giudizio a questioni nuove.
- Le memorie depositate nel giudizio di appello nel processo tributario hanno funzione illustrativa delle difese già introdotte e non possono essere utilizzate per ampliare il thema decidendum con nuove eccezioni o nuovi motivi.
- Quando la decisione di merito di secondo grado è viziata solo per aver esaminato questioni non ritualmente devolute, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.
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