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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22147/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione emesso in relazione a una cartella di pagamento formata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per un determinato anno d'imposta. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo nulla la notifica della cartella presupposta, sia per profili relativi al luogo di notificazione, sia per la dedotta mancata conoscenza dell'atto e per vizi del procedimento di compiuta giacenza e dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. L'Agenzia delle Entrate e la società della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la CTR aveva pronunciato su questioni nuove e tardive, introdotte solo con memorie in appello e non con i motivi di impugnazione, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di nova nel processo tributario; hanno inoltre censurato, in via subordinata, l'erronea interpretazione della disciplina notificatoria della cartella e della documentazione relativa alla giacenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la CTR aveva esaminato e deciso questioni di nullità della notifica non devolute con i motivi di appello, ma prospettate soltanto con memorie depositate nel corso del giudizio di secondo grado, con conseguente violazione del divieto di nuovi temi di indagine e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il secondo motivo di ciascun ricorso è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di intimazione. Il contribuente è stato condannato alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione ritualmente proposti; il giudice non può fondare la decisione su censure o profili di invalidità introdotti solo con memorie successive o comunque fuori dai motivi di appello.
  • La deduzione della mancata notificazione di un atto non consente automaticamente di scrutinare qualsiasi vizio del procedimento notificatorio: i vizi devono essere specificamente allegati e devoluti, senza trasformare l'allegazione generica in un'autonoma apertura del giudizio a questioni nuove.
  • Le memorie depositate nel giudizio di appello nel processo tributario hanno funzione illustrativa delle difese già introdotte e non possono essere utilizzate per ampliare il thema decidendum con nuove eccezioni o nuovi motivi.
  • Quando la decisione di merito di secondo grado è viziata solo per aver esaminato questioni non ritualmente devolute, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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