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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21674/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbite le ulteriori censure. Ne è seguita la cassazione della sentenza della CTR e il rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una ditta individuale per gli anni d'imposta 2002 e 2003, con recupero a tassazione di maggiori redditi e maggiori imposte ai fini IRPEF/Iva/Irap sulla base degli studi di settore. La CTP aveva confermato gli accertamenti, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente annullando gli atti. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che per l'anno 2000 si fosse già formato un giudicato sull'applicabilità dello studio di settore relativo all'attività svolta; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto e sul procedimento di accertamento standardizzato, contestando che la CTR avesse annullato l'atto solo perché non erano state confutate le difese del contribuente nel contraddittorio preventivo; 3) ulteriori censure su disciplina degli studi di settore, onere della prova, presunzioni e motivazione, poi rimaste assorbite o comunque non accolte. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché il giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non preclude la valutazione in altro giudizio quando la situazione fattuale non sia tendenzialmente permanente e invariabile; ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che la sufficienza della motivazione dell'avviso va distinta dalla prova della pretesa e che, in giudizio, spetta al contribuente allegare e provare circostanze idonee a giustificare lo scostamento dagli standard, mentre il giudice di merito non può limitarsi a rilevare la presunta insufficienza motivazionale dell'atto se il contraddittorio preventivo si è svolto e l'Ufficio ha esplicitato la non giustificazione della non congruità. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non opera come preclusione in un diverso giudizio relativo a distinti periodi d'imposta, se non vi è identità oggettiva del rapporto giuridico e dei presupposti fattuali, specie quando la situazione accertata non abbia carattere permanente.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di validità e motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte distingue la motivazione dell'atto dalla prova della pretesa tributaria.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La motivazione dell'atto impositivo è requisito formale distinto dall'accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa.

  • art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973

    Gli studi di settore possono fondare un accertamento analitico-induttivo quando gli scostamenti dal dichiarato emergano e il contraddittorio con il contribuente sia stato attivato.

  • artt. 62-bis e 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993 conv. in L. n. 427/1993

    Sono le norme di riferimento degli studi di settore, che costituiscono parametri/statistiche idonei a supportare l'accertamento nei confronti del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    In fase contenziosa il contribuente deve allegare e provare circostanze specifiche che giustifichino l'eventuale scostamento dallo standard applicato.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulle presunzioni nel quadro dell'accertamento analitico-induttivo.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulle presunzioni nel quadro dell'accertamento analitico-induttivo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulle presunzioni nel quadro dell'accertamento analitico-induttivo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicato quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuali e vizio motivazionale.

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Richiamato solo per la sospensione dei termini processuali.

  • art. 1, art. 2 e art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati nell'ultimo motivo, rimasto assorbito, in relazione al processo tributario e ai limiti del giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nell'ultimo motivo, rimasto assorbito, per dedotta ultrapetizione o omessa pronuncia.

  • art. 3, commi 181-187, L. n. 549/1995

    Gli studi di settore sono descritti come risultato di elaborazioni statistiche su dati settoriali, idonei a costituire base per l'accertamento standardizzato.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su un periodo d'imposta diverso non preclude automaticamente il riesame della stessa questione in relazione ad annualità successive, quando il presupposto fattuale dell'imposizione non sia tendenzialmente permanente e identico nel tempo.
  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il contraddittorio preventivo con il contribuente è elemento essenziale del procedimento, ma la verifica giudiziale deve distinguere tra sufficienza della motivazione dell'avviso e fondatezza sostanziale della pretesa.
  • Una volta attivato l'accertamento standardizzato, sul contribuente incombe l'onere di allegare e provare, anche con qualunque mezzo, circostanze specifiche che giustifichino lo scostamento dai ricavi presunti; l'Ufficio deve invece dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto.
  • Il giudice di merito non può annullare l'avviso solo per ritenuta carenza motivazionale se il verbale/atto esplicita lo scostamento e dà conto dell'assenza di giustificazioni del contribuente; deve invece valutare se le allegazioni difensive siano state provate e se siano idonee a superare la presunzione derivante dallo studio di settore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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