Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento con cui venivano richieste al contribuente imposte Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente impugnava la cartella sostenendo che l'avviso di accertamento, atto presupposto, non gli era stato notificato perché spedito a un numero civico diverso da quello della sua residenza. La CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR accoglieva l'appello ritenendo che la mancata notificazione dell'accertamento travolgesse anche la cartella. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non perfezionata la notifica dell'accertamento sulla base del solo errore materiale nel numero civico dell'avviso di deposito, mentre l'ufficiale postale aveva comunque individuato l'esatto indirizzo e la residenza del contribuente, come dimostrato dall'avvenuta immissione dell'avviso nella cassetta postale; 2) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, deducendo che il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile almeno con riguardo all'atto di contestazione delle sanzioni, notificato regolarmente. Il contribuente non si costituiva in Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse considerato adeguatamente la circostanza che l'avviso di deposito fosse stato inserito nella cassetta postale, elemento idoneo a far ritenere meramente materiale e irrilevante l'errore nel numero civico (45 anziché 145) e, quindi, a escludere che la notifica dell'avviso di accertamento fosse rimasta invalida o incompiuta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio
La censura è stata ritenuta fondata perché la motivazione della CTR non aveva valorizzato un fatto decisivo, ossia l'inserimento dell'avviso di deposito nella cassetta postale, dal quale desumere l'irrilevanza del mero errore materiale nel numero civico.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
La questione è stata prospettata dall'Agenzia in relazione all'asserita inammissibilità del ricorso quanto all'atto di contestazione delle sanzioni, ma la Corte non vi si è pronunciata nel merito perché il motivo è stato assorbito.
Richiamato per affermare che la sorte delle sanzioni segue quella dell'avviso di accertamento; la questione relativa all'atto sanzionatorio resta rimessa al giudice di rinvio.
Massime di principio
- In tema di notificazione degli atti tributari, un errore materiale meramente formale nel numero civico non comporta di per sé l'invalidità della notifica quando dagli altri elementi del procedimento risulti con ragionevole certezza l'esatto indirizzo del destinatario e l'effettiva immissione dell'avviso nella sua cassetta postale.
- Il giudice di merito deve valutare tutti gli elementi del procedimento notificatorio e non può limitarsi a valorizzare la sola difformità letterale del recapito se essa risulti, nel caso concreto, non idonea a impedire la conoscenza dell'atto.
- Quando viene meno o resta in discussione la validità dell'atto presupposto, la sorte degli atti conseguenti va coordinata con quella del primo; le questioni ulteriori restano assorbite se dipendono dall'esito della censura principale.
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