Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria riteneva che, in una vendita immobiliare ritenuta sovrafatturata tra una società e una società acquirente, la parte di corrispettivo asseritamente simulata fosse stata poi distribuita ai soci della società acquirente e dovesse quindi essere tassata come reddito di capitale in capo a un socio, poi sostituito processualmente dal suo erede. In primo e secondo grado l’accertamento era stato annullato sulla base dell’esclusione della simulazione parziale del prezzo. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, nonché omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avrebbe impropriamente attribuito rilievo a una decisione resa in altra controversia, non ancora passata in giudicato, e che avrebbe dovuto sospendere il processo o comunque non prescindere dalla mancata riunione dei giudizi riguardanti la società e il socio; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., lamentando insufficienza o nullità della motivazione nella parte in cui la CTR aveva escluso la distribuzione di utili ai soci una volta negata la simulazione del prezzo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che la mancata formale riunione dei processi non determina di per sé nullità, in assenza di una specifica sanzione e di un concreto pregiudizio allegato; ha inoltre rilevato che le controversie, pur restando formalmente separate, erano state trattate e decise unitariamente nella stessa udienza, con sostanziale unificazione dell’esame. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, esclusa la simulazione del prezzo nella controversia parallela, e risultando tale accertamento ormai coperto da giudicato esterno, non vi era spazio per ritenere distribuiti utili ai soci. Ha aggiunto che, anche a voler ipotizzare un vizio della sentenza, l’annullamento non sarebbe stato utile perché nel successivo giudizio non sarebbe stata comunque possibile una decisione più favorevole per il ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di giudicato esterno; la Corte valorizza la definitività dell’accertamento sulla insussistenza della simulazione del prezzo

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria non è ritenuta decisiva nel caso, anche perché la mancata riunione non comporta automaticamente invalidità

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    invocato dal ricorrente in relazione alla struttura dell’appello nel processo tributario

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 274 c.p.c.

    la sua violazione, secondo la Corte, non è assistita da nullità automatica e richiede la deduzione di un concreto pregiudizio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale di riferimento per i motivi di nullità della sentenza

  • Cass. 23 febbraio 2010, n. 4340

    richiamata per il principio secondo cui la cassazione con rinvio è utile solo se il ricorrente possa ottenere nel rinvio una decisione più favorevole

Massime di principio

  • La mancata riunione di cause connesse non determina automaticamente nullità della sentenza: occorre allegare e dimostrare un concreto pregiudizio processuale derivante dalla separata trattazione.
  • La riunione o la trattazione unitaria dei giudizi può risultare anche implicitamente dalla sentenza che decide contestualmente le impugnazioni, specie quando esse siano state discusse nella stessa udienza e decise dallo stesso collegio.
  • Il giudicato esterno su una questione comune a giudizi connessi vincola il giudice della controversia successiva, impedendo di rimettere in discussione l’accertamento ormai definitivo.
  • Una censura di nullità della sentenza non può condurre a cassazione quando, per effetto del giudicato o della struttura della controversia, il rinvio non potrebbe comunque portare a un esito diverso e più favorevole per il ricorrente.
  • Nel processo tributario, il vizio motivazionale va valutato in relazione alla reale decisività della questione controversa: se escluso il presupposto fattuale dell’imposizione, viene meno la base per ulteriori pretese fiscali consequenziali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.