Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento nei confronti della società, recuperando a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES, IRAP e IVA per asserito difetto di certezza e di inerenza. La società aveva impugnato gli atti sostenendo che si trattava di spese per corsi di formazione dei dipendenti, quindi inerenti e deducibili ai sensi dell'art. 109 TUIR. I giudici tributari di primo grado avevano invece ritenuto che, per le modalità concrete dei corsi, tali costi avessero natura premiale e finalità estranee all'impresa, mentre in appello erano stati ritenuti deducibili almeno per la parte riferibile ai dipendenti, esclusa quella dei familiari accompagnatori. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR avrebbe indebitamente escluso il sindacato giudiziale sull'inerenza, mentre proprio tale norma richiede la verifica della riferibilità del costo all'attività d'impresa; inoltre affermava che le spese avevano natura di incentivi premiali e, quindi, dovevano essere considerate indeducibili per difetto del requisito di inerenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia non fosse coerente con la motivazione della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva negato in astratto la necessità del requisito di inerenza, ma aveva escluso che le concrete modalità di svolgimento dei corsi e la scelta delle sedi turistiche fossero sufficienti a far perdere il nesso con l'attività imprenditoriale. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'inerenza ha natura qualitativa e consiste nella riferibilità, coerenza e correlazione del costo all'attività d'impresa idonea a produrre reddito, restando estranei i costi collocati in una sfera diversa. Ha inoltre osservato che le spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale rientrano tra gli esborsi finalizzati al potenziamento dell'impresa e che la valutazione compiuta dal giudice di merito sui servizi resi e sui relativi costi è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e l'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
art 109 comma 5 del dpr 917 del 1986
la deducibilità dei costi presuppone la verifica della loro inerenza all'attività d'impresa; l'inerenza va valutata con riferimento alla riferibilità del costo all'esercizio dell'impresa, non a un sindacato di merito sulle scelte imprenditoriali in sé
art. 74 d.P.R. 917/1986
art 74 del dpr n.917 del 1986
le spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, nel testo anteriore alle modifiche del 2003, possono rientrare tra gli esborsi per studi e ricerche finalizzati al potenziamento dell'impresa
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art 360, primo comma, n.3 c.p.c
la violazione di legge è stata invocata come parametro di ricorso per censurare la pretesa errata applicazione della disciplina sull'inerenza
Massime di principio
- Nel giudizio sulla deducibilità dei costi d'impresa, l'inerenza è un requisito qualitativo che impone di verificare se la spesa sia riferibile, coerente e correlata all'attività imprenditoriale, e non richiede una correlazione diretta e quantitativa con uno specifico ricavo.
- Il giudice di merito può valutare, alla luce delle concrete modalità di svolgimento dell'operazione, se un costo resti nell'alveo dell'attività d'impresa o vi sia estraneo; tale valutazione, se logicamente motivata, è insindacabile in cassazione.
- Le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale possono costituire costi inerenti all'impresa quando siano finalizzate al suo potenziamento organizzativo o produttivo, senza che rilevi la distinzione tra miglioramento dell'organizzazione aziendale e crescita delle competenze dei collaboratori.
- La mera circostanza che un'attività formativa si svolga in luoghi o con modalità anche gradevoli non basta, da sola, a escluderne l'inerenza, se il costo conserva una funzione collegata all'esercizio dell'impresa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21666/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →