Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria, all'esito di verifica della Guardia di Finanza conclusa con processo verbale di constatazione, aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della contribuente per l'anno d'imposta 2004, con recupero di maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo la sua illegittimità perché notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del PVC previsto dallo Statuto del contribuente. Sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso, ritenendo non sanzionata con nullità l'anticipazione e comunque sussistenti ragioni di urgenza legate alla prossima decadenza del potere di accertamento. In cassazione gli eredi della contribuente hanno denunciato violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, dell'art. 2697 c.c. e dei principi costituzionali richiamati, sostenendo che l'Ufficio non avesse fornito prova di concrete ragioni di urgenza e che la sola imminenza della decadenza non bastasse a legittimare l'emissione ante tempus dell'avviso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito che il termine di 60 giorni dopo il PVC tutela il contraddittorio procedimentale e che l'Ufficio, per derogarlo, deve allegare e provare specifiche ragioni di urgenza concrete e non imputabili. Ha escluso che la mera imminenza della scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa integri, di per sé, una valida urgenza. Poiché l'Agenzia si era limitata a richiamare il termine ultimo per notificare gli accertamenti relativi al 2004, senza indicare fatti concreti impeditivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
termine dilatorio di sessanta giorni; specifiche ragioni di urgenza
L'inosservanza del termine di 60 giorni dal PVC rende illegittimo l'avviso di accertamento emesso ante tempus, salvo che l'Ufficio provi specifiche ragioni di urgenza.
L'onere di provare le ragioni di urgenza che giustificano la deroga al termine dilatorio grava sull'amministrazione finanziaria, trattandosi di fatto impeditivo/eccezione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina del termine dilatorio e dell'onere probatorio.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13 Cost.
Richiamato unitamente ai principi di legalità posti a fondamento della censura.
art. 24 Cost.
Richiamato unitamente ai principi di legalità e difesa invocati dai ricorrenti.
art. 97 Cost.
Richiamato unitamente ai principi di legalità e buon andamento invocati dai ricorrenti.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tributario seguito ad accesso, ispezione o verifica, il termine di 60 giorni dal rilascio del PVC è posto a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, se violato, comporta di regola l'illegittimità dell'avviso emesso prima della scadenza.
- La deroga al termine dilatorio è ammessa solo in presenza di specifiche e concrete ragioni di urgenza, che devono essere allegate e provate dall'Ufficio.
- La sola imminenza della decadenza dal potere di accertamento non integra, di per sé, una ragione di urgenza idonea a giustificare l'emissione anticipata dell'atto.
- Quando la violazione del termine e l'assenza di valide ragioni di urgenza emergono dagli atti, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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