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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto a una società il diritto alla detrazione IVA per l'anno d'imposta 2003, per un importo pari a euro 2.300.596,00. La società aveva impugnato l'atto, ma il giudizio di appello, poi proseguito dalla curatela del fallimento, era stato accolto dal giudice tributario regionale sul rilievo che l'attività di verifica fiscale si era svolta presso l'abitazione privata del dominus della società senza la necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 33, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la tutela del domicilio riguarderebbe il terzo proprietario/occupante dell'immobile e non la società contribuente, e che comunque l'accesso sarebbe stato legittimo; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, contestando la ricostruzione del giudice di merito circa il luogo di acquisizione dei documenti posti a base dell'accertamento. La curatela ha resistito chiedendo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione di merito, affermando che l'accesso in locali adibiti anche ad abitazione richiede l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica e che la garanzia dell'inviolabilità del domicilio opera indipendentemente dal fatto che l'immobile sia riferibile al contribuente o a un terzo, quando la verifica si svolga nell'abitazione privata senza la prescritta autorizzazione. Sul secondo motivo ha escluso il vizio di motivazione, osservando che il ricorrente non aveva indicato specificamente quale prova dimostrasse il preteso svolgimento dell'ispezione nella sola parte dell'immobile destinata a sede legale della società; ha inoltre ribadito che in cassazione non è consentito censurare la valutazione di merito delle prove, se sorretta da iter logico immune da vizi, e che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica delle argomentazioni del giudice di merito. Conseguentemente, la sentenza della CTR è rimasta ferma e le spese sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1, D.P.R. n. 633/1972

    Per l'accesso in locali adibiti anche ad abitazione, ai fini IVA, è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica; in mancanza, l'attività di accesso e le acquisizioni che ne derivano non possono legittimare l'accertamento.

  • art. 33, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    La disposizione è richiamata in parallelo a quella IVA per gli accessi fiscali, con analoga esigenza di autorizzazione in caso di abitazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge, ma nel caso la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non consente di rivalutare le prove o di contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 14 Cost.

    La previsione tributaria sull'autorizzazione all'accesso nei locali abitativi si collega alla tutela costituzionale dell'inviolabilità del domicilio.

  • art. 63 D.P.R. n. 633/1972

    È richiamato in relazione alla repressione delle violazioni in materia IVA e al sistema dei poteri di accesso e indagine.

Massime di principio

  • L'accesso dell'Amministrazione finanziaria in locali adibiti anche ad abitazione è legittimo solo se preceduto dalla prescritta autorizzazione del Procuratore della Repubblica; la mancanza dell'autorizzazione incide sulla validità della pretesa accertativa quando l'acquisizione probatoria derivi da un accesso illegittimo.
  • La tutela dell'inviolabilità del domicilio opera in funzione della protezione del luogo in cui si svolge l'accesso, non essendo superabile dalla mera qualificazione soggettiva del destinatario dell'accertamento, quando l'ispezione avvenga in un'abitazione privata.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il ricorrente deve indicare un fatto storico specifico, controverso e decisivo, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito.
  • La scelta, da parte del giudice di merito, tra più elementi probatori e la formazione del proprio convincimento sono insindacabili in cassazione se il percorso argomentativo è logicamente coerente e immune da vizi.
  • Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale devono essere formulate in modo specifico e con puntuale indicazione degli elementi di fatto e di prova rilevanti; mere affermazioni apodittiche non sono sufficienti a scardinare la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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