Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto che, in una vendita immobiliare asseritamente sovrafatturata tra due società, la parte di prezzo ritenuta simulata fosse stata poi distribuita ai soci della società acquirente e dovesse quindi essere tassata in capo al socio persona fisica come reddito di capitale. La sentenza impugnata aveva confermato l'annullamento dell'accertamento, dopo che in un giudizio parallelo relativo alla società era stata esclusa la simulazione parziale del prezzo. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e omessa applicazione dell'art. 295 c.p.c., nonché violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe dato indebitamente rilievo a una decisione non ancora passata in giudicato e che avrebbe dovuto sospendere il giudizio; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., lamentando carenza di motivazione e vizio della decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che l'omessa riunione dei processi non determina nullità, salvo allegazione di uno specifico pregiudizio, qui non dimostrato; inoltre, nel caso concreto le due cause erano state trattate e decise in modo sostanzialmente unitario, nella stessa udienza e dallo stesso collegio, con mera redazione separata di due pronunce. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che, una volta esclusa la simulazione del prezzo nel giudizio parallelo, non vi era spazio per imputare utili non distribuiti ai soci; inoltre, la statuizione favorevole al contribuente era ormai coperta da giudicato esterno. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
è richiamato per escludere che la decisione parallela potesse essere utilizzata in assenza di giudicato, ma la Corte valorizza poi la formazione del giudicato esterno sulla questione della simulazione del prezzo.
art. 295 c.p.c.
la sua applicazione è esclusa perché la censura sulla mancata sospensione del processo non risulta decisiva nel caso concreto.
art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
è evocato dal ricorrente nel contesto della dedotta violazione processuale, ma la Corte non ravvisa un vizio idoneo a cassare la sentenza.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ritiene la motivazione sufficiente e coerente.
art. 61 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto nel motivo di nullità della sentenza, senza che la censura sia accolta.
art. 132 c.p.c.
invocato per asserita nullità della sentenza, ma la Corte non ravvisa violazione della norma.
art. 151 disp. att. c.p.c.
la sua violazione, relativa all'omessa riunione dei processi, non comporta nullità in mancanza di un pregiudizio concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per veicolare la censura di violazione di legge nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per veicolare le censure di nullità della sentenza e di violazioni processuali.
Massime di principio
- L'omessa riunione di processi connessi non determina di per sé nullità della decisione; la censura è ammissibile solo se la parte deduce e dimostra uno specifico pregiudizio derivante dalla mancata riunione.
- Quando cause formalmente separate siano state trattate nella stessa udienza, discusse contestualmente e decise dallo stesso collegio, la decisione può essere letta come espressione di un'unitaria trattazione sostanziale, con irrilevanza della mera separazione redazionale dei provvedimenti.
- Una volta formatosi il giudicato esterno su una questione pregiudiziale comune a più giudizi, tale accertamento vincola il successivo giudizio e preclude una diversa valutazione del medesimo fatto costitutivo.
- La cassazione di una sentenza non è necessaria se, anche in ipotesi di accoglimento del vizio denunciato, il ricorrente non potrebbe ottenere in rinvio una decisione più favorevole rispetto a quella già resa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21666/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →