Cassazione Civile, Ordinanza n. 20852/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef relativo all’anno 2010, fondato su indagini bancarie e su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. L’Ufficio contestava al contribuente maggiori redditi non dichiarati, qualificandoli come redditi da lavoro autonomo; il contribuente sosteneva invece, in via principale, l’illegittimità dell’atto per difetto di legittimazione del funzionario firmatario e, nel merito, l’erroneità della qualificazione fiscale delle somme movimentate sui conti correnti. Deduceva inoltre che mancasse prova, anche presuntiva, dello svolgimento nell’anno d’imposta di un’attività professionale idonea a giustificare quella qualificazione, che la motivazione della CTR fosse meramente apparente/apodittica, e che i precedenti relativi ad annualità diverse dovessero essere considerati. L’Amministrazione resisteva sostenendo la correttezza dell’accertamento e della sua qualificazione reddituale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla sottoscrizione dell’atto impositivo, ritenendo non adeguatamente dedotta la questione nei gradi di merito e comunque infondata la tesi sull’invalidità automatica degli atti firmati da funzionari delegati. Ha rigettato il sesto motivo, relativo al preteso giudicato formatosi su una decisione concernente un diverso anno d’imposta, richiamando l’autonomia dei periodi d’imposta e rilevando che quella decisione non era definitiva. Ha invece accolto, nei limiti di ragione, i motivi dal secondo al quinto, perché la CTR aveva affermato la qualificazione dei versamenti come redditi da lavoro autonomo senza spiegare adeguatamente la base probatoria di tale ricostruzione: la presunzione di esercizio della professione non risultava supportata da una prova positiva dell’Ufficio, sicché restava plausibile la qualificazione come redditi diversi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame sulla qualificazione fiscale dei maggiori redditi.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 4; primo comma, n. 3; primo comma, n. 4
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da funzionario delegato; la declaratoria di illegittimità degli incarichi dirigenziali non determina automaticamente invalidità degli atti firmati da funzionari delegati abilitati
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente quale norma sulla sottoscrizione/validità dell’atto impositivo
art. 21-septies L. n. 241 del 1990
invocato dal ricorrente in relazione alla nullità dell’atto amministrativo
artt. 3, 5 e 6 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate
richiamati dal ricorrente a sostegno del difetto di legittimazione del funzionario sottoscrittore
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure processuali
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in relazione agli accertamenti bancari e all’onere di giustificazione delle movimentazioni
invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sull’accertamento e sulla motivazione
richiamato per il riparto dell’onere della prova sulla riconducibilità delle somme a una specifica categoria reddituale
richiamato per denunciare motivazione apparente o assente
richiamato in tema di sufficienza della motivazione
richiamata dalla CTR e discussa come base della presunzione di imponibilità delle operazioni bancarie non giustificate
invocato per sostenere l’efficacia del precedente giudicato; la Corte esclude il richiamo perché manca definitività e perché opera l’autonomia dei periodi d’imposta
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
base dei motivi di nullità e violazione di legge
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973
la Corte richiama il principio per cui la validità dell’atto non è inficiata dalla sola illegittimità degli incarichi dirigenziali, se il firmatario è un funzionario delegabile
Corte cost. n. 37 del 2015
richiamata solo per precisare che ha colpito l’attribuzione illegittima di incarichi dirigenziali, non la validità in sé degli atti sottoscritti da funzionari delegati
Cass. sez. V, 26.2.2020, n. 5177
richiamata per affermare la validità degli avvisi sottoscritti da funzionario di carriera direttiva/delegato anche dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012
Cass. sez. VI-V, 10.12.2019, n. 32172
richiamata in senso conforme sul medesimo principio
art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
la declaratoria di incostituzionalità non incide sulla validità degli atti sottoscritti da funzionari delegati aventi la necessaria qualifica
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per le censure di violazione di legge sui profili sostanziali e processuali
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, la validità dell’avviso non è automaticamente compromessa dalla sola illegittimità dell’attribuzione di incarichi dirigenziali, se l’atto risulta sottoscritto da un funzionario che abbia comunque la qualifica e la delega richieste dalla normativa applicabile.
- La doglianza sull’omessa pronuncia o sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione richiede che il ricorrente indichi in modo specifico di avere devoluto la questione al giudice di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
- Nelle indagini bancarie, le movimentazioni non giustificate sono assoggettabili a imposizione, ma la diversa qualificazione reddituale delle somme deve essere sorretta da una base probatoria positiva dell’Ufficio; solo dopo tale prova sorge l’onere del contribuente di fornire la prova contraria.
- La mera esistenza di un passato esercizio professionale, o la successiva ripresa dell’attività, non basta da sola a dimostrare che i versamenti bancari di un determinato anno provengano da attività professionale non dichiarata, se mancano elementi concreti e univoci a sostegno.
- Il richiamo a una precedente decisione resa tra le stesse parti su un diverso anno d’imposta non produce automaticamente vincolo nel nuovo giudizio, sia perché occorre la definitività del precedente, sia perché vige il principio di autonomia dei periodi d’imposta.
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