Cassazione Civile, Ordinanza n. 20535/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a diversi immobili di sua proprietà. La controversia nasceva dalla riscossione di crediti erariali e dalla sequenza degli atti prodromici: il contribuente contestava la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, la mancata previa intimazione di pagamento, la mancata o insufficiente comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e, più in generale, la legittimità e la motivazione dell’atto finale. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo regolarmente notificati gli atti presupposti e sufficiente la motivazione dell’iscrizione ipotecaria. In Cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla nullità/inesistenza della sentenza di primo grado per difetto di motivazione; 2) violazione delle norme in tema di intimazione di pagamento e preavviso di ipoteca, sostenendo che mancasse il contraddittorio endoprocedimentale; 3) violazione di norme sulla notifica degli atti e omesso esame circa la prova delle notifiche delle cartelle e del preavviso; 4) violazione delle norme sulla motivazione degli atti della riscossione, per asserita insufficienza del contenuto dell’avviso di iscrizione ipotecaria e degli allegati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il dedotto vizio della sentenza di primo grado si converte in motivo di impugnazione sul merito e la CTR aveva comunque deciso e motivato sulle questioni riproposte. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: l’iscrizione ipotecaria non è atto di espropriazione forzata e non richiede la previa intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973; inoltre, nel caso concreto, la CTR aveva accertato l’avvenuta notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, così da ritenere attivato il contraddittorio endoprocedimentale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto, sotto la veste di violazione di legge e vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie sulla regolarità delle notifiche. Anche il quarto motivo è stato respinto: l’avviso di iscrizione ipotecaria risultava sufficientemente motivato perché riportava gli immobili e i debiti con richiamo alle cartelle e alle relative date di notifica. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
il giudice di appello non era rimasto inerte sulla censura di difetto di motivazione della sentenza di primo grado, avendo comunque deciso le questioni riproposte
la nullità della sentenza di primo grado si converte in motivo di impugnazione sul merito delle questioni
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1
fuori dalle ipotesi tassative, l’appello tributario ha natura sostitutiva e richiede decisione nel merito
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per dedurre violazioni di legge, ma i motivi sono stati ritenuti in parte inammissibili perché diretti a una rivalutazione del fatto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali per ottenere una nuova valutazione di merito
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
la previa intimazione non è necessaria per l’iscrizione ipotecaria, che non è atto di espropriazione forzata
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
prima dell’iscrizione ipotecaria deve essere comunicato il preavviso e concesso un termine per osservazioni o pagamento, quale forma di contraddittorio endoprocedimentale
la notifica della cartella può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata di notifica
richiamato per la disciplina della notifica degli atti della riscossione
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della notifica, ma la censura è stata reputata inammissibile
richiamato dal ricorrente in tema di nullità della notifica, senza esito favorevole
richiamato in relazione alla prova delle notifiche e della legittimità dell’iter di riscossione
invocato sulla motivazione del provvedimento amministrativo e ritenuto non violato
richiamato sulla motivazione degli atti tributari; l’avviso è stato ritenuto sufficientemente motivato
citato tra le norme asseritamente violate in tema di iscrizione ipotecaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è un atto di espropriazione forzata, ma una misura riferita a una procedura alternativa all’esecuzione, e pertanto non richiede la previa intimazione di cui all’art. 50, comma 2, dello stesso decreto.
- Prima dell’iscrizione ipotecaria, l’agente della riscossione deve comunque attivare il contraddittorio endoprocedimentale mediante comunicazione preventiva e concessione di un termine per osservazioni o pagamento; la sua omissione comporta nullità dell’iscrizione.
- In sede di legittimità è inammissibile dedurre formalmente una violazione di legge quando la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, una volta devoluta in appello, si converte in motivo di gravame sul merito, imponendo al giudice di appello una decisione sostitutiva sulle questioni riproposte.
- In tema di riscossione, la cartella e gli atti presupposti possono ritenersi validamente notificati anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica, se il giudice di merito accerta in fatto la regolarità della notificazione.
- La motivazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria è sufficiente quando consenta di individuare gli immobili vincolati e i debiti garantiti, anche mediante richiamo alle cartelle e alle relative date di notifica, senza necessità di ulteriori dettagli formali se l’atto permette il controllo della pretesa.
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