Cassazione Civile, Ordinanza n. 16687/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso presentata da una società per ottenere il 90% delle imposte dirette versate negli anni 1990-1992, in relazione a redditi da lavoro dipendente, ai sensi della normativa agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. La Commissione provinciale aveva accolto in parte il ricorso, e la Commissione regionale aveva riconosciuto il diritto al rimborso limitatamente all’IRPEG e all’ILOR, escludendo l’IVA e parte delle ritenute IRPEF. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina agevolativa e delle norme sulle ripetizioni dell’indebito, sostenendo che il rimborso non fosse dovuto perché l’obbligazione tributaria era stata adempiuta; 2) violazione della medesima disciplina e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la società non fosse legittimata a chiedere il rimborso poiché non era essa il soggetto che aveva materialmente versato l’imposta, avendola assolta il sostituto d’imposta; 3) in via subordinata, violazione delle norme sulla decadenza dall’azione di rimborso, sostenendo che l’istanza del 28/11/2007 fosse tardiva rispetto al termine biennale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso che la sopravvenuta disciplina interpretativa dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 ostacolasse il diritto al rimborso, chiarendo che per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 che abbiano versato più del 10% delle imposte dirette per il triennio 1990-1992 sussiste il diritto alla restituzione dell’eccedenza, se l’istanza è proposta entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 31/2008, cioè dal 1 marzo 2008. Ha quindi affermato la tempestività dell’istanza del 28/11/2007. Quanto alla legittimazione attiva, ha ribadito l’orientamento per cui, in tema di rimborsi di imposte versate indebitamente, può agire sia il sostituto d’imposta sia il sostituito; nel caso concreto, peraltro, l’istanza era stata proposta dalla società sostituto d’imposta, sicché la doglianza dell’Agenzia era comunque priva di fondamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata richiamata come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Costituisce la base del beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, con riduzione dell’imposta dovuta al 10% per il triennio 1990-1992.
Richiamato dall’Agenzia; la Corte ha valorizzato la successiva legge interpretativa come norma di interpretazione autentica.
Richiamato dall’Agenzia; la Corte ha comunque applicato la norma sopravvenuta interpretativa favorevole al contribuente.
art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel ricorso dell’Agenzia, senza che la Corte vi attribuisca un ruolo decisivo nella soluzione della controversia.
art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1992, n. 472
Richiamato nel ricorso dell’Agenzia, senza incidenza decisiva sulla ratio decidendi.
Richiamato quale norma sulla ripetizione dell’indebito; la Corte ha ritenuto sussistente il diritto alla restituzione dell’eccedenza versata.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
"I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ... hanno diritto ... al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ... Il termine di due anni ... è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31"
È stata qualificata come norma di interpretazione autentica che consente il rimborso del 90% anche a chi abbia già pagato integralmente, purché l’istanza sia proposta entro il termine biennale decorrente dal 1 marzo 2008.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha affermato che, per il diritto al rimborso sopravvenuto rispetto al pagamento, si applica il termine biennale di decadenza previsto da questa norma.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui il termine di quarantotto mesi si applica solo ai versamenti non dovuti ab origine, non al caso in cui il diritto alla restituzione sorga successivamente.
Richiamato nel ricorso; la censura è stata disattesa perché la questione della legittimazione non incideva sulla decisione nei termini prospettati dall’Agenzia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In presenza di una norma successiva qualificata come interpretazione autentica, il giudice deve applicarla per ricostruire il contenuto e l’estensione del beneficio fiscale, anche con effetti favorevoli su posizioni già definite solo in fatto.
- Per i benefici fiscali connessi al sisma del 1990, chi abbia già versato integralmente o in eccedenza le imposte dovute ha diritto al rimborso del 90% dell’importo versato oltre il limite agevolato del 10%, purché ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina.
- Quando il diritto alla restituzione nasce solo per effetto di una disciplina sopravvenuta, il termine di decadenza per chiedere il rimborso è quello biennale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e decorre dalla data indicata dalla norma sopravvenuta, non dal pagamento originario.
- In tema di rimborso di imposte indebitamente versate, la legittimazione ad agire spetta alternativamente sia al sostituto d’imposta sia al sostituito, con possibilità per entrambi di chiedere la restituzione e di impugnare il diniego.
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge è sufficiente l’indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e delle specifiche affermazioni della sentenza che si assumono contrastanti con esse, senza che ciò determini inammissibilità se la censura è adeguatamente argomentata.
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