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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07353/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, ricevuto il 15/6/2017 un pignoramento presso terzi, ha acquisito un estratto di ruolo dal quale risultavano tre cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento esecutivi, che ha impugnato assumendo di non averne mai ricevuto la notifica. In primo grado la CTP ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per i due avvisi di accertamento e ha rigettato il ricorso per il resto. In appello la società ha censurato la motivazione della sentenza di primo grado e la ritenuta regolarità delle notifiche. In cassazione ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle regole sulla legittimazione passiva e dell’onere della prova, sostenendo che l’agente della riscossione avrebbe dovuto chiamare in causa l’ente impositore e che la mancata produzione degli atti avrebbe impedito di provare la regolare notifica dei due avvisi; (2) e (3) violazione delle norme sul disconoscimento delle copie e omessa pronuncia, per il disconoscimento dell’autenticità delle copie dei referti di notifica delle due cartelle notificate via PEC e per la mancata verificazione; (4) violazione della disciplina della notifica via PEC, assumendo l’inesistenza delle notifiche perché provenienti da indirizzi non inseriti in pubblici elenchi; (5) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla stessa questione dell’inesistenza delle notifiche via PEC. L’agente della riscossione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo che la CTR avesse pronunciato d’ufficio sul difetto di legittimazione passiva relativo ai due avvisi di accertamento, nonostante tale punto non fosse stato devoluto in appello.

La decisione

La Corte ha innanzitutto rimesso in termini la ricorrente principale per il tardivo deposito della copia autentica della sentenza e dell’attestazione di deposito del fascicolo, valorizzando il malfunzionamento del processo tributario telematico. Ha poi dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad agire sopravvenuto e alla luce della disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, l’originario ricorso limitatamente alla cartella n. 01920160002255375, non indicata nell’atto di pignoramento presso terzi, perché non era stato allegato nei termini alcun pregiudizio tipizzato dalla legge. Quanto ai due avvisi di accertamento, ha dichiarato inammissibile il primo motivo della società perché la statuizione di primo grado sul difetto di legittimazione passiva non era stata specificamente impugnata in appello. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo perché il disconoscimento delle copie dei referti di notifica era stato tardivo/generico e quindi inefficace; ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il quarto motivo sulla pretesa inesistenza delle notifiche PEC da indirizzi non risultanti nei pubblici elenchi, ritenendo valida la notifica effettuata dall’agente della riscossione; ha rigettato il quinto motivo sulla pretesa omessa pronuncia, poiché la questione non era stata devoluta in appello ed era comunque infondata. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito. In dispositivo la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello solo per la cartella n. 01920160002255375, dichiarando inammissibile il ricorso originario in relazione a tale atto, ha rigettato il ricorso principale per il resto, ha assorbito l’incidentale e ha compensato le spese per un quarto, condannando la ricorrente al pagamento dei tre quarti residui e dando atto del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il termine per il deposito della copia autentica della sentenza e dell’attestazione di deposito del fascicolo è soggetto a rimessione in termini ove il ritardo dipenda da un malfunzionamento del processo tributario telematico.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Consente la rimessione in termini quando il tardivo deposito è dipeso da causa non imputabile alla parte.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente a quello successivo non esaurisce le possibili forme di tutela contro la notificazione invalida di un atto comunque conosciuto legittimamente.

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; ruolo e cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, a pena di inammissibilità per difetto di interesse ad agire.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in L. 215/2021

    La disciplina che introduce il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 si applica ai processi pendenti perché incide sull’interesse ad agire e non ha natura di interpretazione autentica o retroattiva in senso proprio.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 110/2024

    La nuova versione del comma 4-bis amplia ulteriormente i casi di tutela giurisdizionale immediata e si applica anch’essa ai processi pendenti.

  • art. 372 c.p.c.

    La persistenza dell’interesse ad agire può essere documentata anche nel giudizio di legittimità mediante deposito di documenti nei termini consentiti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo per omessa pronuncia è infondato se la questione non è stata devoluta con l’appello o se la sentenza si limita a richiamare la statuizione di primo grado senza reiterarla come nuova decisione.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni fino a querela di falso, salvo riconoscimento della sottoscrizione o riconoscimento legale.

  • art. 2719 c.c.

    Le copie hanno la stessa efficacia dell’originale se la conformità non è espressamente disconosciuta; il disconoscimento deve essere specifico e tempestivo.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della sottoscrizione/copia deve essere formulato secondo le regole processuali e con specificità.

  • art. 215 c.p.c.

    Il disconoscimento va effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, e non può essere generico o preventivo se non riferito a documenti determinati e conosciuti.

  • art. 216 c.p.c.

    La mancata richiesta di verificazione non rende inefficace un documento se il disconoscimento è stato tardivo o generico; la questione decisiva è la correttezza del disconoscimento.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    La previsione dell’indirizzo del notificante tratto da pubblici elenchi riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati e non si estende automaticamente alle notifiche della pubblica amministrazione nell’ambito della riscossione.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    La notifica della cartella può essere eseguita via PEC secondo la disciplina speciale, senza richiedere che l’indirizzo del mittente risulti dai pubblici elenchi.

  • art. 60-ter d.P.R. 600/1973

    La disciplina della notifica via PEC dell’atto di riscossione rinvia a regole speciali che consentono la validità della notifica anche se l’indirizzo del mittente non è in un pubblico elenco.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato si applica anche quando la sentenza è cassata senza rinvio per inammissibilità del ricorso originario.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è consentita solo quando il contribuente dimostri un pregiudizio rientrante in una delle ipotesi tassative previste dalla legge applicabile al momento della decisione, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse ad agire fuori da tali casi.
  • La disciplina sopravvenuta che limita o tipizza l’azione diretta contro ruolo e cartella si applica ai giudizi pendenti perché incide sull’interesse ad agire, che è condizione dinamica dell’azione e va verificata fino alla decisione.
  • In sede di legittimità il contribuente può allegare la persistenza dell’interesse ad agire mediante documenti depositati nei termini processuali; in difetto, la domanda è inammissibile per la sola cartella che non risulti collegata a un atto successivo notificato.
  • Il disconoscimento di una copia documentale deve essere tempestivo, specifico e riferito a documenti determinati; un disconoscimento generico, preventivo o meramente assertivo non impedisce al giudice di attribuire valore probatorio alla copia.
  • La mancata proposizione dell’istanza di verificazione non è il dato decisivo se il disconoscimento è inefficace: ciò che conta è che la copia non sia stata validamente contestata secondo gli artt. 214-215 c.p.c.
  • Una statuizione di primo grado non devoluta specificamente in appello non può essere riesaminata in cassazione come vizio di omessa pronuncia; il motivo è inammissibile quando l’atto di gravame non esprima in modo inequivoco la volontà di censurare quel capo.
  • La notifica via PEC effettuata dall’agente della riscossione non è inesistente né nulla per il solo fatto che l’indirizzo del mittente non sia inserito in un pubblico elenco, se la disciplina speciale di settore non lo richiede e l’atto è comunque riconoscibile come notificazione compiuta da un soggetto legittimato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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