Cassazione Civile, Ordinanza n. 07248/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha rettificato l'ordinanza n. 26155/2024, precisando che la condanna alle spese di legittimità deve intendersi disposta in favore del difensore antistatario dei controricorrenti. Ha altresì disposto l'annotazione del provvedimento sull'originale dell'ordinanza corretta e ha escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 26155/2024, il ricorso proposto dall'istituto di credito era stato rigettato e la Corte aveva condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti. I controricorrenti, in sede di controricorso, avevano però chiesto espressamente la distrazione delle spese in favore del proprio difensore antistatario. Successivamente hanno proposto istanza ex art. 287 c.p.c. per correggere l'ordinanza nella parte in cui non recava la statuizione sulla distrazione, deducendo che si trattava di omissione meramente materiale. La Corte ha ritenuto fondata l'istanza, osservando che l'omessa pronuncia sulla distrazione, quando la richiesta sia stata formulata nel corso del giudizio, integra errore materiale emendabile e non incide sul contenuto sostanziale della decisione. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nel procedimento di correzione degli errori materiali, non si procede alla liquidazione delle spese del relativo giudizio, difettando una situazione di soccombenza.
Norme richiamate
costituisce il rimedio per correggere errori materiali o di calcolo contenuti nel provvedimento, quando l'errore non attiene alla sostanza della decisione ma alla sua espressione letterale.
richiamato insieme agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. come base procedurale del procedimento di correzione dell'errore materiale.
richiamato quale norma che disciplina la correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione.
non consente la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione dell'errore materiale, perché in tale procedimento non è configurabile una soccombenza.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando nel giudizio la relativa richiesta sia stata tempestivamente formulata, integra un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione, non un errore di giudizio.
- È legittimato a proporre istanza di correzione il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese nel corso del giudizio, anche se non abbia riprodotto in modo espresso la formula relativa all'anticipazione delle spese e alla mancata riscossione degli onorari, potendo tale elemento ritenersi implicito nella domanda di distrazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può disporsi la liquidazione delle spese, perché esso ha natura sostanzialmente amministrativa e non determina soccombenza tra le parti.
- Un errore materiale correggibile deve consistere in una divergenza percepibile ictu oculi tra la volontà decisoria e la sua trascrizione, dovuta a mera svista o disattenzione, senza incidere sull'assetto sostanziale del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07238/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_civile · 26 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07239/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_civile · 26 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07242/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_civile · 26 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07246/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_civile · 26 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07247/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_civile · 26 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07251/2026 del 26/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →