Cassazione Civile, Ordinanza n. 07238/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da dieci creditori che avevano presentato domande di insinuazione al passivo in un fallimento dichiarato nel 2010 e chiuso nel 2022. La Corte d'appello, in un primo momento, aveva riconosciuto un indennizzo parametrato in euro 400 annui per ciascun ricorrente, poi, a seguito dell'impugnazione del Ministero, aveva ridotto l'indennizzo: euro 200 annui, con importi finali diversificati, valorizzando la complessità della procedura concorsuale e il fatto che i creditori avevano ottenuto, entro il periodo di ragionevole durata, un parziale soddisfo attraverso il Fondo di garanzia INPS. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001 e parametri CEDU/costituzionali, per avere la Corte territoriale liquidato un indennizzo inferiore al minimo legale di euro 400 annui; (2) violazione dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, perché, per una delle posizioni, l'indennizzo era stato commisurato al credito residuo dopo il pagamento del Fondo INPS, mentre il valore della causa avrebbe dovuto essere quello del credito ammesso al passivo; (3) violazione delle norme sulle spese processuali e sui compensi professionali, per non aver liquidato anche la fase istruttoria nella fase di opposizione; (4) violazione delle stesse norme tariffarie, per non aver riconosciuto la maggiorazione per l'assistenza di più parti con posizione sostanzialmente identica. La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo legittima la riduzione del parametro annuo in ragione della complessità della procedura fallimentare e del parziale soddisfo intervenuto nel periodo di ragionevole durata, nonché corretto il criterio di contenimento dell'indennizzo entro il danno effettivo, distinguendo tra soddisfazioni avvenute entro e oltre il periodo ragionevole. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che nelle controversie di equa riparazione va liquidato anche il compenso per la fase istruttoria e che, in caso di patrocinio di più parti con posizioni identiche, la maggiorazione ex d.m. n. 55/2014 non può essere neutralizzata da una riduzione del 30% operata sul compenso base, poiché i criteri di calcolo sono distinti e non sovrapponibili. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso, ha rigettato il primo e il secondo, ha cassato il decreto della Corte d'appello di Milano nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Sul piano sostanziale, sono stati confermati i criteri applicati dalla Corte territoriale in tema di quantificazione dell'equa riparazione, ma è stato censurato il capo relativo alla liquidazione delle spese processuali e al compenso per la difesa di più parti.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001
euro 400,00 per ogni anno di ritardo
Il parametro minimo annuo può essere ridotto in ragione della complessità della procedura concorsuale e, in presenza di specifiche circostanze, anche sotto la soglia minima, purché la motivazione sia adeguata e l'importo non risulti irragionevolmente inferiore.
art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001
La riduzione prevista dalla norma non si applica alle procedure concorsuali, salvo il caso in cui il richiedente si sia insinuato al passivo con istanza riferita a una pluralità di soggetti; il numero dei creditori può comunque rilevare come indice della complessità della procedura.
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
L'ammontare massimo dell'indennizzo non può superare il valore del giudizio presupposto; nel fallimento, occorre considerare il credito non soddisfatto alla fine del periodo di ragionevole durata, così da evitare che l'indennizzo ecceda il danno effettivo.
art. 6, par. 1, CEDU
È richiamato come parametro sovranazionale del diritto alla ragionevole durata del processo e dell'equa riparazione.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
È evocato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla quantificazione dell'indennizzo.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale in tema di giusto processo e ragionevole durata.
art. 117 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale di conformità agli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la base processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Regolano la liquidazione e la ripartizione delle spese di lite; nel procedimento di equa riparazione il compenso deve comprendere anche la fase istruttoria.
È richiamato in tema di compenso professionale dell'avvocato, anche con riferimento all'attività svolta in più fasi processuali.
d.m. Giustizia n. 55/2014, art. 4, comma 2
In caso di patrocinio di più parti con medesima posizione processuale, spetta un unico compenso maggiorato; il criterio di calcolo varia se le pretese sono identiche o diverse.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la complessità del fallimento può giustificare la riduzione del parametro annuo di equa riparazione, tenendo conto del numero dei creditori, delle domande di insinuazione, del passivo accertato e dei giudizi incidenti sulla durata della procedura.
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, l'indennizzo non può eccedere il danno effettivo: il limite massimo va commisurato al credito rimasto insoddisfatto alla fine del periodo di ragionevole durata, non al solo credito originariamente insinuato.
- Le soddisfazioni creditorie conseguite entro il periodo di ragionevole durata non generano pregiudizio indennizzabile; hanno invece rilievo le attribuzioni intervenute dopo tale periodo, perché solo queste si confrontano con la lesione derivante dal ritardo.
- Nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione delle spese processuali deve comprendere anche il compenso per la fase istruttoria, se effettivamente svolta.
- Quando un avvocato assiste più parti con identica posizione processuale, spetta un solo compenso base, maggiorato secondo il d.m. n. 55/2014; la maggiorazione non va neutralizzata con criteri di riduzione non sovrapponibili, perché il calcolo del compenso per una parte e quello per più parti seguono passaggi distinti.
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