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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07242/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocati)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza ex art. 391-bis c.p.c. proposta da due avvocati, che avevano assistito due parti controricorrenti nel precedente giudizio di legittimità, per ottenere la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione. In quella ordinanza, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale e assorbito l'incidentale, la Corte aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, ma aveva omesso di inserire la richiesta di distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Gli istanti hanno chiesto che tale omissione fosse rettificata come errore materiale, così da attribuire espressamente le spese agli avvocati antistatari.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha stabilito che il dispositivo dell'ordinanza n. 11037/2025 deve leggersi con l'aggiunta della clausola di attribuzione delle spese agli avvocati antistatari indicati, precisando che la mancanza dell'attribuzione costituiva errore materiale correggibile. Ha inoltre disposto che la correzione sia annotata dalla Cancelleria sull'originale del provvedimento e che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il rimedio utilizzato per chiedere la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato solo per indicare che le parti avevano chiesto, nelle memorie, la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel provvedimento originario in tema di ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario può integrare un errore materiale correggibile con il rimedio della correzione, quando dalla decisione emerga in modo chiaro la volontà della Corte di porre le spese a carico della parte soccombente.
  • L'errore di fatto revocatorio, che presuppone una falsa percezione degli atti o l'inesistenza/ esistenza di un fatto in contrasto con gli atti, va distinto dalla svista materiale; solo quest'ultima legittima la correzione dell'errore materiale.
  • Quando la correzione incide esclusivamente sulla formula del dispositivo, aggiungendo l'attribuzione delle spese al difensore antistatario senza alterare la statuizione sulle spese poste a carico della parte soccombente, il provvedimento può essere integrato senza rinvio e senza statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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