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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16030/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati per gli anni d'imposta 2007 e 2008 nei confronti di una società, con cui l'Ufficio contestava l'indeducibilità di costi per ammortamenti relativi all'acquisto di due marchi, ritenendo che il prezzo di acquisto fosse inferiore a quello dichiarato; per il 2007 recuperava anche IVA ritenuta relativa a fattura parzialmente inesistente. I giudici tributari di merito avevano accolto solo in parte i ricorsi della società, e la CTR aveva poi rigettato sia l'appello principale della contribuente sia l'appello incidentale dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non si sarebbe espressa sul motivo di appello relativo alla congruità del prezzo di cessione del marchio Oxygena; 2) violazione e falsa applicazione delle norme tributarie e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non provata dall'Ufficio l'indeducibilità dei costi, mentre sarebbe spettato al contribuente provarne esistenza e inerenza. La società eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto inammissibile il controricorso del liquidatore giudiziale, ma il vizio è stato sanato dalla successiva costituzione del liquidatore volontario. Nel merito del ricorso, però, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché tardiva: il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., applicabile al giudizio, scadeva il 13 dicembre 2017; il primo tentativo di notifica, effettuato l'11 dicembre 2017, era andato a vuoto per errore dell'indirizzo del difensore; la seconda notifica era stata perfezionata solo il 14 febbraio 2018, oltre il termine di trenta giorni entro cui il notificante deve riattivare con tempestività il procedimento notificatorio dopo l'esito negativo della prima notifica. Non essendo state dedotte circostanze eccezionali o un ritardo nella conoscenza dell'esito negativo, la Corte ha confermato la tardività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate per tardiva proposizione. Ha inoltre rilevato che il controricorso del liquidatore giudiziale era inammissibile, ma la successiva costituzione del liquidatore volontario ha sanato il difetto di legittimazione processuale con efficacia retroattiva. In conseguenza della soccombenza dell'Agenzia, l'ha condannata alle spese del giudizio di legittimità. È stato anche escluso l'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il termine di impugnazione decorre secondo il regime dell'art. 327 c.p.c.; ai termini espressi in mesi si applica la computazione civile per mesi corrispondenti e, se ricade la sospensione feriale, va aggiunto il periodo di sospensione previsto dalla legge.
  • Quando la prima notifica dell'impugnazione non si perfeziona, il notificante deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e, in via ordinaria, entro un termine pari alla metà del termine di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c.; per il ricorso per cassazione, tale limite ordinario è di trenta giorni, salvo prova di circostanze eccezionali.
  • L'errore del notificante nell'individuazione dell'indirizzo del destinatario rende imputabile a lui il mancato perfezionamento della prima notifica e non consente di considerare tempestivo il successivo perfezionamento se la ripresa del procedimento avviene oltre il termine ragionevole richiesto dalla giurisprudenza.
  • Nel processo tributario, la notifica del ricorso per cassazione deve rispettare le regole di cui all'art. 330 c.p.c. e il principio di ultrattività del domicilio eletto in primo grado, quando ricorrano le condizioni processuali previste dall'art. 17 d.lgs. n. 546/1992.
  • Il difetto di legittimazione processuale del soggetto che si costituisce per una società può essere sanato con efficacia retroattiva dalla successiva costituzione del soggetto effettivamente munito di rappresentanza, che ratifichi anche tacitamente gli atti già compiuti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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