Cassazione Civile, Ordinanza n. 16036/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da un’opposizione alla stima delle indennità dovute per l’occupazione d’urgenza e per l’espropriazione di un fondo sito lungo una strada provinciale, sul quale insistevano tre depositi commerciali e che comprendeva anche un’area residua rimasta nella disponibilità della proprietaria. In appello la domanda era stata accolta e le indennità erano state liquidate tenendo conto del valore venale pieno del bene, delle possibilità di utilizzazione non meramente agricole ma intermedie tra uso agricolo ed edificatorio, della prospettata destinazione a stazione di servizio, del deprezzamento dell’area residua e dei soprassuoli. La Regione, subentrata alla Provincia nei rapporti e nella proprietà della strada, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme urbanistiche ed espropriative sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto compatibile con il fondo la realizzazione di una stazione di servizio, senza considerare il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto stradale, la destinazione viaria impressa dallo strumento urbanistico e la collocazione del fondo all’esterno del centro abitato e in prossimità di un incrocio; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull’espropriazione parziale, contestando il riconoscimento dell’unità funzionale ed economica tra porzione espropriata e area residua e quindi il relativo deprezzamento.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del controricorso fondata sul difetto di legittimazione della Regione, affermando che il trasferimento della proprietà della strada e delle relative funzioni, previsto da leggi regionali e dalla disciplina sul riordino delle province, comportava la successione della Regione anche nei rapporti giuridici e nel contenzioso connesso alle espropriazioni. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la possibilità di uno sfruttamento del fondo diverso da quello agricolo, ma comunque compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, e che la fascia di rispetto stradale non impedisce di per sé l’insediamento di impianti di distribuzione carburanti, salvo divieti espressi. Ha inoltre rilevato che la censura relativa alla concreta ubicazione del fondo investiva un apprezzamento di fatto non deducibile come violazione di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione circa l’esistenza di un’unità economica e funzionale tra le porzioni del compendio e il conseguente deprezzamento dell’area residua costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per vizi motivazionali non dedotti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della Regione alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. Regione Marche 30 dicembre 2016, n. 35
ha comportato il trasferimento alla Regione delle strade ex Anas già di proprietà delle Province.
L. Regione Marche 3 aprile 2015, n. 13
ha disposto il trasferimento alla Regione di funzioni amministrative non fondamentali già esercitate dalle Province, incluse quelle sulla gestione delle strade.
art. 1, comma 96, L. 7 aprile 2017, n. 56
il subingresso nella funzione comporta la successione dell’ente subentrante anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso.
art. 41-septies L. 17 agosto 1942, n. 1150
richiamato per censurare la valutazione urbanistica della Corte territoriale sulla fascia di rispetto stradale.
art. 19 L. 6 agosto 1967, n. 765
richiamato per la disciplina urbanistica delle fasce di rispetto stradali.
art. 9 L. 24 luglio 1961, n. 729
richiamato per il vincolo di inedificabilità collegato alla viabilità.
artt. 32, 37 e 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamati in relazione alla determinazione dell’indennità di espropriazione e alla disciplina espropriativa.
art. 5-bis, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359
richiamato per la determinazione dell’indennità espropriativa e per la disapplicazione dei criteri dichiarati illegittimi.
art. 10, comma 1, lett. c), L. Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15
richiamato in relazione alla disciplina urbanistica regionale applicabile al fondo.
art. 40 L. 25 giugno 1865, n. 2359
richiamato per la disciplina dell’espropriazione parziale e del deprezzamento dell’area residua.
art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per l’espropriazione parziale e la misura dell’indennità in presenza di pregiudizio alla porzione residua.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la valutazione di fatto del giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o dei gravi vizi motivazionali dedotti.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
è stato richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per gli effetti economici dell’impugnazione respinta.
Massime di principio
- Nella determinazione dell’indennità per espropriazione di terreni non edificabili, il valore di mercato può tener conto di utilizzazioni intermedie tra agricola ed edificatoria, purché tali impieghi siano consentiti dalla disciplina urbanistica vigente, anche se richiedano autorizzazioni amministrative.
- La fascia di rispetto stradale non impedisce automaticamente l’insediamento di impianti di distribuzione carburanti, poiché tali impianti possono essere compatibili con la viabilità salvo espressi divieti normativi.
- Quando il motivo di ricorso contesta l’apprezzamento del giudice di merito sulla concreta compatibilità urbanistica o sulla collocazione di fatto del bene, la censura non può essere veicolata come violazione di legge, ma deve investire un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
- L’espropriazione parziale ricorre quando il distacco di una porzione di fondo compromette o altera le possibilità di utilizzazione della parte residua, specie se il compendio presenta un’unità funzionale ed economica; tale accertamento è riservato al giudice di merito.
- Il subingresso previsto da una successione normativa di funzioni e proprietà pubbliche comporta la legittimazione dell’ente subentrante anche nei giudizi relativi ai rapporti trasferiti, senza necessità di ulteriori atti costitutivi se l’effetto è già prodotto dalla legge.
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