Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16034/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall’occupazione d’urgenza di due fondi privati, poi irreversibilmente trasformati per la realizzazione di alloggi di edilizia economico-popolare, senza che fossero emanati i decreti di espropriazione. I proprietari agirono per il risarcimento del danno da perdita della proprietà. In primo grado il tribunale riconobbe l’intervenuto acquisto della proprietà da parte del Comune per occupazione appropriativa e liquidò il danno; in appello la Corte territoriale, con sentenza non definitiva, confermò il diritto al risarcimento ma dispose una nuova consulenza tecnica per meglio individuare superfici e valore dei terreni. Con sentenza definitiva rideterminò il quantum in misura più elevata rispetto al primo grado, applicando il valore venale stimato dal nuovo c.t.u. e riconoscendo rivalutazione e interessi con decorrenza dalle date in cui l’occupazione era divenuta illegittima. I ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte d’appello, nella sentenza definitiva, ribaltato le conclusioni della sentenza non definitiva sulla stima, nonostante esse avessero già individuato il criterio del valore venale e il metodo peritale da seguire, con conseguente formazione di un giudicato interno; in subordine, difetto di motivazione sulla rinnovazione della c.t.u. e sul metodo di stima; 2) violazione del divieto di reformatio in pejus, poiché, dopo il rigetto dell’appello principale del Comune e l’accoglimento dell’appello incidentale dei proprietari, la Corte d’appello avrebbe liquidato un importo comunque inferiore a quello che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto risultare dalla precedente decisione; 3) violazione delle norme sulla prova e sulla consulenza tecnica per avere recepito la stima del nuovo c.t.u. senza considerare adeguatamente le loro critiche in ordine al costo di costruzione, al tasso di rendimento del capitale investito e all’inclusione del profitto d’impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la sentenza non definitiva avesse natura meramente ordinatoria nella parte in cui disponeva la rinnovazione della consulenza e non fosse idonea a formare giudicato interno sul valore unitario o sul metodo di stima, poiché la liquidazione del danno non era ancora compiuta. Quanto al secondo motivo, ha rilevato il difetto di specificità, perché i ricorrenti non avevano riportato in modo adeguato la motivazione della sentenza di primo grado né quella della sentenza non definitiva, rendendo impossibile verificare se vi fosse stata effettivamente reformatio in pejus. Quanto al terzo motivo, ha osservato che la Corte d’appello non si era limitata ad aderire acriticamente alla c.t.u., ma aveva esaminato e confutato le critiche mosse dalle parti, assolvendosi così l’obbligo motivazionale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale la cui violazione era dedotta dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure per inammissibilità e difetto di giudicato interno.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti sul governo della prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua rispetto alle risultanze peritali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove e della consulenza; la Corte ha escluso il vizio perché il giudice di merito aveva esaminato le critiche tecniche.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Usato dalla Corte per affermare che il vizio motivazionale non sussiste quando il giudice risponde in modo puntuale alle critiche mosse alla c.t.u.

  • art. 177 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la preclusività della pronuncia non definitiva; la Corte ha escluso che la decisione su questioni istruttorie avesse effetti di giudicato.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato tra le norme sulla consulenza tecnica e sulla valutazione delle indagini peritali, ma non ritenuto violato.

  • art. 196 c.p.c.

    Invocato in relazione alla rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta legittima e non preclusa.

  • art. 197 c.p.c.

    Richiamato per contestare la nuova consulenza; la Corte ha ritenuto corretta la rinnovazione dell’istruttoria tecnica.

  • art. 279 c.p.c.

    Censurato quanto alla natura della sentenza non definitiva; la Corte ha chiarito che la statuizione aveva portata ordinatoria e non decisoria sul quantum.

  • art. 340 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di impugnabilità e preclusioni; la Corte ha escluso la formazione di giudicato interno sulla stima.

  • artt. 37 e ss. d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Richiamati come disciplina dell’espropriazione e della determinazione del valore venale dei beni, ma non ritenuti violati.

  • art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333

    Richiamato nel contesto dell’originaria liquidazione del danno e della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, ma la censura sul punto è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 13, comma 1-q

    Citato solo nel dispositivo finale, ma il testo fornito è troncato e non consente di ricostruire integralmente la norma richiamata.

Massime di principio

  • La decisione contenuta in una sentenza non definitiva che si limiti a ritenere condivisibile o meno una consulenza tecnica e a disporne la rinnovazione ha natura ordinatoria, non decisoria, e non è idonea a formare giudicato interno sul quantum o sul metodo di stima.
  • Il giudicato interno può formarsi solo su una statuizione minima completa di fatto, norma ed effetto, ossia su una decisione che definisca in modo autonomo una specifica questione di merito o di rito.
  • Quando la liquidazione del danno è ancora incompleta, il giudice di appello può rinnovare le indagini tecniche e rivalutare anche il criterio di stima, senza essere vincolato da valutazioni intermedie contenute nella sentenza non definitiva.
  • La censura di reformatio in pejus richiede una specifica ricostruzione comparativa tra il contenuto della decisione di primo grado e quello della sentenza d’appello; se mancano gli atti e le motivazioni rilevanti, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del c.t.u. purché dia conto delle critiche tecniche puntuali formulate dalle parti; non è necessario un recepimento autonomo e analitico di ogni osservazione, ma è indispensabile una motivazione che mostri l’avvenuto esame delle contestazioni.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente denunciare in astratto il cattivo governo delle prove o della consulenza tecnica: occorre indicare con precisione gli elementi processuali che rendono verificabile l’errore denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.