Cassazione Civile, Ordinanza n. 16035/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di capitali per l'anno d'imposta 2015, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni, nonché da avvisi emessi ai soci per maggior IRPEF e per omesso versamento di ritenute sugli utili ritenuti distribuiti. In appello la Corte di giustizia tributaria ha rigettato i ricorsi, ritenendo sussistenti i presupposti per la presunzione di distribuzione degli utili in una società a ristretta base sociale. In Cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: il primo relativo alle operazioni con NEA.CHEM, contestando la ritenuta irregolarità delle fatture, il riparto dell'onere della prova, la valutazione degli indizi e l'inutilizzabilità di un documento non prodotto in sede endoprocedimentale; il secondo relativo alle operazioni intracomunitarie con UAB LITCHEMA, censurando la valutazione delle lettere di vettura internazionali, la prova richiesta per costo e IVA e la valutazione indiziaria; il terzo relativo alle ritenute/IRPEF, contestando l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili in una compagine partecipata da società, anche di persone, e sostenendo che non vi fossero utili extracontabili ma soltanto costi disconosciuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché le censure erano eterogenee, generiche e dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità; in particolare, il ricorso non colpiva integralmente la ratio decidendi sulla documentazione richiesta in fase endoprocedimentale e sulla valutazione complessiva degli indizi. Ha invece rigettato il terzo motivo, affermando che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera anche per società di capitali a ristretta base sociale partecipate esclusivamente da società, sia di persone sia di capitali, quando il ristretto assetto societario consenta un effettivo controllo reciproco; inoltre, la presunzione comprende anche il disconoscimento di componenti negative di reddito, poiché un costo non riconosciuto equivale a maggiori risorse sociali suscettibili di distribuzione ai soci. È stato anche respinto il rinvio a nuovo ruolo richiesto per la pendenza di un giudizio di revocazione straordinaria, poiché mancava la sospensione del giudizio di cassazione richiesta al giudice della revocazione ai sensi dell'art. 398 c.p.c. applicabile al processo tributario. Il ricorso è quindi stato complessivamente respinto/in parte dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
disciplinano i motivi di revocazione straordinaria; nel processo tributario la revocazione è ammessa anche per i motivi previsti dal codice di rito, nei limiti e con le modalità richiamate dal d.lgs. 546/1992.
art. 396 c.p.c.
richiamato per la simmetria con la disciplina della revocazione nel processo tributario.
art. 398, comma 4, c.p.c.
sancisce la tendenziale non interferenza tra giudizio di revocazione e giudizio di cassazione, salvo la possibilità per il giudice della revocazione di sospendere il procedimento su istanza di parte.
art. 1 d.lgs. 546/1992
i giudici tributari applicano, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
art. 64 d.lgs. 546/1992
regola la revocazione delle sentenze tributarie, rinviando ai motivi dell'art. 395 c.p.c. e prevedendo la revocazione straordinaria per i motivi tipizzati anche oltre la scadenza del termine per l'appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto sufficientemente esposto quanto ai fatti e quindi non carente sotto questo profilo.
art. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917/1986
richiamato dai ricorrenti per contestare il disconoscimento dei costi.
art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per la detrazione dell'IVA sugli acquisti.
art. 21, secondo e quarto comma, d.P.R. n. 633/1972
richiamato con riferimento ai requisiti di regolarità della fattura.
art. 5 d.lgs. n. 446/1997
richiamato in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP.
art. 1, terzo comma, primo periodo, d.P.R. n. 472/1996
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle contestazioni fiscali.
art. 2697 c.c.
invocato in tema di riparto dell'onere della prova.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
richiamato dai ricorrenti in tema di prova nel processo tributario.
art. 2729 c.c.
richiamato con riferimento alla prova presuntiva e alla valutazione degli indizi.
art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973
la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non specifica e perché non confrontata con la ratio decidendi sull'ampiezza della richiesta documentale in sede procedimentale.
art. 45 d.l. n. 331/1993
richiamato per le operazioni intracomunitarie.
art. 226 dir. 2006/112/CE
richiamato per la disciplina delle fatture nelle operazioni soggette a IVA.
art. 53 Cost.
richiamato come fondamento della capacità contributiva che giustifica la presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base sociale.
art. 5 d.P.R. n. 917/1986
richiamato nel contesto della trasparenza e dell'imputazione ai soci dei redditi sociali.
art. 67, primo comma, lett. c-bis), d.P.R. n. 917/1986
richiamato nel motivo sul trattamento fiscale degli utili imputati ai soci.
art. 27 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alle ritenute sugli utili distribuiti.
Massime di principio
- Nel processo tributario la revocazione straordinaria ex art. 64 d.lgs. 546/1992 è compatibile con il giudizio di cassazione, ma la mera pendenza del ricorso per revocazione non impone il rinvio o la sospensione del giudizio di legittimità se non risulta attivato il meccanismo di sospensione previsto dall'art. 398, comma 4, c.p.c. mediante istanza al giudice della revocazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo confuso doglianze eterogenee, riconducibili a violazione di legge, contestazioni sull'onere della prova e critica alla valutazione del materiale probatorio, senza specifica e univoca sussunzione nella tipologia di vizio denunciato.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge quando la censura mira, in realtà, a contrapporre una diversa lettura delle prove e degli indizi rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- La valutazione degli indizi in materia fiscale deve essere complessiva e non atomistica: la gravità, precisione e concordanza possono risultare dal coordinamento di più elementi, ciascuno dei quali può essere di per sé insufficiente, ma idoneo a rafforzarsi reciprocamente nel quadro unitario della prova presuntiva.
- Nella società di capitali a ristretta base sociale la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili opera in base al dato sostanziale del controllo concentrato della compagine, non essendo decisivo che tra i partecipi vi siano soltanto società e non persone fisiche; rileva la sostanza economica del fenomeno e il vincolo di reciproco controllo tra i soci.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale non riguarda solo i maggiori componenti positivi di reddito, ma anche il disconoscimento di componenti negative: un costo non riconosciuto dall'Amministrazione si traduce in maggiori risorse sociali che possono presumersi distribuite ai soci, salva prova contraria.
- Ai fini dell'operatività della presunzione di distribuzione degli utili in una società a ristretta base sociale, il contribuente che la contesta deve specificamente negare il conseguimento dei maggiori utili o fornire prova contraria, non essendo sufficiente una mera contestazione della mancanza di un accertamento valido o definitivo nei confronti della società.
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