Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16032/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La vicenda trae origine da una domanda di azione revocatoria relativa alla vendita di un immobile stipulata nel 2008, accolta in appello in riforma della decisione di primo grado. Successivamente la Corte d’appello ha emesso un’ordinanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 287 c.p.c., correggendo alcuni nomi di parti indicati erroneamente nella sentenza (tra cui il nome di un soggetto indicato con un prenome sbagliato e i cognomi di altri partecipanti al giudizio). La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, che l’istanza di correzione era stata proposta da soggetti privi di interesse o legittimazione e che l’accoglimento avrebbe ecceduto i limiti dell’art. 287 c.p.c., integrando una surrettizia revoca della precedente declaratoria di improcedibilità dell’appello principale; dall’altro, ha denunciato violazione degli artt. 2901 e 2909 c.c. e dell’art. 342 c.p.c. per asserita formazione di un giudicato implicito sulla insussistenza del consilium fraudis e sulla pretesa mancanza di un credito litigioso, nonché violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c. in relazione alla presunta incidenza dell’ordinanza correttiva sul contenuto della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse un mero atto di correzione di errori materiali, privo di attitudine a incidere sul merito della sentenza. Ha affermato che l’impugnazione della sentenza corretta, nella parte oggetto di correzione, può riguardare solo la legittimità ed esattezza della correzione e non il merito della decisione, mentre le censure della ricorrente miravano in realtà a rimettere in discussione il contenuto della sentenza già coperto da giudicato, essendo stata la precedente impugnazione della medesima sentenza definita con estinzione. Ne ha tratto la conseguenza che il ricorso era inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Consente la correzione degli errori materiali; la Corte lo qualifica come strumento che non può modificare il contenuto decisorio della sentenza.

  • art. 288, quarto comma, c.p.c.

    L’impugnazione della parte corretta a seguito di correzione può essere proposta nel termine decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di correzione, ma solo per contestare la legittimità ed esattezza della correzione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato nel delineare la natura e l’ambito del procedimento di correzione degli errori materiali in sede di legittimità.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come parametro della censura sul merito della revocatoria, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato implicito dedotto dalla ricorrente; la Corte osserva che sul merito della decisione si era già formato il giudicato.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere vizi della sentenza di appello, ma le doglianze risultano inammissibili perché dirette al merito già coperto da giudicato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti dell’istanza di correzione; la Corte esclude che l’ordinanza abbia inciso sul merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per censurare la motivazione/struttura del provvedimento, ma senza fondamento per l’inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato solo per indicare che il precedente ricorso sulla stessa sentenza si era estinto per mancata opposizione alla proposta di definizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non può incidere sull’assetto degli interessi regolato dalla sentenza corretta.
  • L’impugnazione del provvedimento di correzione può investire solo la legittimità e l’esattezza della correzione stessa; non è ammesso utilizzarla per rimettere in discussione il merito della decisione originaria.
  • Quando la sentenza di merito sia già stata impugnata e il relativo giudizio si sia definito, sul merito si forma giudicato e non è possibile veicolare censure di merito attraverso l’impugnazione dell’ordinanza di correzione.
  • La legittimazione a richiedere la correzione va valutata in funzione dell’interesse alla rettifica dell’errore materiale, senza che tale verifica preliminare possa trasformarsi in una revisione della decisione sostanziale.
  • La correzione di meri errori di trascrizione di nomi o dati delle parti non integra revoca implicita né modifica delle statuizioni di merito contenute nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.