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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19880/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego parziale di rimborsi di crediti d'imposta sui dividendi richiesti da una società estera che aveva acquistato titoli azionari italiani. L'Amministrazione, sulla base di verifica fiscale e di atti istruttori derivati da indagini penali, ha ritenuto che una parte consistente delle operazioni fosse simulata o comunque finalizzata a ottenere indebitamente il credito d'imposta tramite schemi assimilati a dividend washing e ha quindi negato il rimborso per la differenza e chiesto anche la restituzione di somme già rimborsate, con interessi. La società ha impugnato il provvedimento e, in cassazione, ha dedotto otto motivi: difetto di motivazione del diniego rispetto alle memorie difensive; decadenza dell'Ufficio dal potere di recupero; violazione della Convenzione Italia-Regno Unito per controlli tardivi; errata ripartizione dell'onere della prova; vizio motivazionale sulla reale finalità economica delle operazioni e sulla terzietà dei soggetti coinvolti; erronea applicazione dell'art. 10, par. 5, della Convenzione quanto al requisito del fine specifico del credito d'imposta; illegittimità dello strumento usato per il recupero delle somme già rimborsate; illegittimità degli interessi applicati e omessa pronuncia su tale punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati i motivi relativi al difetto di motivazione, alla decadenza, alla disciplina convenzionale, all'onere della prova, all'interpretazione dell'art. 10 della Convenzione Italia-UK, al recupero delle somme già rimborsate e agli interessi. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo che mirava a una nuova valutazione del merito e delle prove. È stato quindi confermato il rigetto dell'originaria impugnazione della contribuente e la legittimità del diniego parziale e del recupero delle somme indebitamente rimborsate, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'Ufficio deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non ha l'obbligo di esplicitare nell'atto impositivo le ragioni della loro mancata accoglienza; la nullità non deriva dalla mera mancata menzione delle memorie se queste risultano considerate anche implicitamente.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato come norma sulla motivazione degli atti amministrativi, ma la Corte esclude che imponga l'indicazione espressa nell'atto delle controdeduzioni disattese, in questo contesto tributario.

  • art. 10 L. 7 agosto 1990, n. 241

    È evocato dalla ricorrente insieme agli altri parametri sulla motivazione, ma la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il termine quinquennale di decadenza per la rettifica della dichiarazione non si applica al diniego/ripetizione di rimborsi chiesti da soggetto non residente; sarebbe norma riferita a fattispecie diversa.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Non si applica in via analogica al recupero di somme già rimborsate a soggetto non residente; in difetto di disciplina speciale opera il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

  • art. 2946 c.c.

    In mancanza di un termine speciale previsto per l'accertamento della infondatezza della domanda di rimborso, si applica la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 10, paragrafo 5, Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni

    Per ottenere il credito d'imposta la società residente nel Regno Unito deve provare, se richiesto, che l'acquisto delle partecipazioni fu effettuato in buona fede per ragioni commerciali o nell'ambito della normale attività di investimento e che non aveva come fine specifico il conseguimento del credito d'imposta; l'onere probatorio resta a carico del soggetto che chiede il rimborso.

  • art. 10, paragrafi 2 e 4, Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni

    Il diritto al credito presuppone che il soggetto sia l'effettivo beneficiario dei dividendi e sia soggetto a imposizione nel Regno Unito; in caso di diniego di rimborso, il richiedente deve dimostrare tutti i presupposti del diritto fatto valere.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Non è lo strumento procedimentale corretto per il recupero delle somme già rimborsate a soggetto non residente nel caso esaminato.

  • art. 2033 c.c.

    Quando non opera la disciplina speciale tributaria invocata, la richiesta di restituzione delle somme indebitamente rimborsate si riconduce alla ripetizione dell'indebito, con decorrenza degli interessi dal pagamento non dovuto.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato in relazione alla censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione, ma la Corte ritiene che non vi sia vizio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È invocato per dedurre nullità della sentenza; la Corte esclude il vizio, ritenendo sufficiente la motivazione o comunque sussistente rigetto implicito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato solo a sostegno del vizio motivazionale, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso per le censure di violazione di legge, tutte respinte nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro evocato per nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte esclude che ricorra nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non consente una rivalutazione del merito o delle prove in cassazione; la censura è inammissibile quando mira a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato nelle doglianze sulla decadenza e sullo strumento di recupero, ma la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato a sostegno della tesi sulla decadenza e sulla parità di trattamento, ma senza accoglimento.

  • art. 49 TFUE

    È invocato dalla ricorrente sul piano unionale, ma la Corte esclude la violazione alla luce della giurisprudenza della CGUE sulle restrizioni ammissibili ai movimenti di capitali.

  • art. 56 TFUE

    È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude la violazione per le medesime ragioni.

  • art. 63 TFUE

    La Corte richiama la giurisprudenza UE che consente, in determinate ipotesi, restrizioni ai movimenti di capitali, ritenendo non fondate le censure della società.

  • art. 64 TFUE

    È interpretato come disposizione che consente il mantenimento di restrizioni nazionali già esistenti in materia di investimenti diretti e movimenti di capitali verso Paesi terzi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di controlli fiscali, l'obbligo dell'Amministrazione di valutare le osservazioni del contribuente non comporta, di regola, l'obbligo di darne espressa e analitica confutazione nell'atto impositivo; la nullità ricorre solo se risulti che le deduzioni difensive siano state del tutto ignorate.
  • Per il recupero o il diniego di crediti d'imposta richiesti da soggetti non residenti non è automaticamente applicabile il termine di decadenza previsto per la rettifica delle dichiarazioni; in difetto di una disciplina speciale, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • Le norme che disciplinano il recupero di somme indebitamente rimborsate a seguito di rettifica della dichiarazione non possono essere estese analogicamente a fattispecie diverse, come l'ordine di restituzione rivolto a soggetto estero che abbia ottenuto un rimborso ritenuto indebito.
  • Quando il diritto al credito d'imposta deriva da una Convenzione contro le doppie imposizioni, il soggetto che lo invoca deve provare tutti i presupposti convenzionali, compreso il carattere non preordinato dell'operazione al solo conseguimento del beneficio fiscale.
  • Ai fini dell'art. 10, par. 5, della Convenzione Italia-Regno Unito, non basta allegare una generica ragione economica dell'acquisto; occorre dimostrare che l'acquisizione delle partecipazioni non aveva come fine specifico il conseguimento del credito d'imposta.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione логica e sufficiente.
  • Il recupero di somme indebitamente rimborsate, quando non trovi applicazione una disciplina speciale diversa, si riconduce alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., con decorrenza degli interessi dal pagamento non dovuto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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