Cassazione Civile, Ordinanza n. 19860/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo cessata la materia del contendere per effetto della definizione agevolata della controversia fiscale. Ha inoltre precisato che le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, in applicazione del comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento IRES con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la riportabilità di perdite fiscali, ritenendo superato il limite quinquennale previsto dalla legge, e aveva irrogato le relative sanzioni. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017, allegando la prova del pagamento della prima rata. L'Agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta. La Corte rileva che non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 e che non risultava notificato diniego entro il 31 luglio 2018.
Norme richiamate
art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017
"l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018... Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse... Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto comporta l'estinzione del processo; il diniego, ove non notificato nei termini, non impedisce la definizione e, in presenza di pagamento, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017
è la disciplina speciale della definizione agevolata delle controversie tributarie applicata alla lite pendente
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l'omessa presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine perentorio previsto dalla legge determina l'estinzione del processo.
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata e paga quanto dovuto, il giudice può dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del giudizio.
- Nel regime della definizione agevolata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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