Cassazione Civile, Ordinanza n. 19866/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di rettifica e liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione al conferimento, da parte di una socia, di un compendio immobiliare e aziendale in una società in accomandita semplice. L'Ufficio ha ritenuto che non vi fosse un conferimento d'azienda, ma un mero trasferimento di singoli beni immobili, sostenendo che la conferente non svolgesse attività d'impresa e che uno degli immobili fosse adibito ad abitazione principale. Di conseguenza ha recuperato l'imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa. Le contribuenti hanno impugnato gli avvisi e, dopo il rigetto in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, per avere la CTR invertito l'onere probatorio e negato la natura aziendale del compendio; 3) erronea attribuzione all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 di una funzione antielusiva; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. e del giudicato, per avere la CTR affermato senza adeguato supporto probatorio un intento elusivo; 5) omessa pronuncia sul potere dell'Ufficio di rettificare il valore dei beni conferiti. La censura centrale riguardava la qualificazione del trasferimento come cessione di azienda, in particolare la rilevanza dell'attitudine oggettiva dei beni all'esercizio dell'impresa rispetto alla loro attuale utilizzazione al momento del conferimento.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo per quanto di ragione, dichiarando assorbiti il primo e il quinto. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha annullato gli avvisi di liquidazione e rettifica impugnati. La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'imposta di registro, rilevi la natura oggettiva del compendio come azienda, ossia la sua potenziale idoneità all'esercizio dell'attività economica, e non l'attuale esercizio dell'impresa né un preteso intento elusivo dedotto dall'Ufficio. Ha inoltre precisato che l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 è norma di interpretazione dell'atto registrato e non disposizione antielusiva. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per le incertezze giurisprudenziali sulla portata dell'art. 20.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare la specificità dei motivi di appello dell'Ufficio; il motivo è stato assorbito e non deciso nel merito
invocati per sostenere che l'onere probatorio non potesse essere invertito a danno delle contribuenti
richiamati per censurare la valutazione delle prove e l'utilizzo del materiale probatorio da parte del giudice di merito
norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione
la Corte ne esclude la portata antielusiva, qualificandolo come norma di interpretazione dell'atto sottoposto a registrazione
richiamato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione estensiva dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986
art. 23 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di riserva di legge in materia tributaria
richiamato per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi processuali
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo
regime dell'imposta di registro applicabile agli atti sottoposti a registrazione
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la qualificazione di un complesso di beni come azienda dipende dalla sua obiettiva attitudine all'esercizio dell'impresa, e non richiede la prova di un'attività imprenditoriale attualmente in corso al momento dell'atto.
- Ai fini della distinzione tra cessione di azienda e trasferimento di singoli beni, ciò che conta è la potenziale utilizzabilità coordinata dei beni per una specifica attività economica, anche in relazione agli altri beni già nella disponibilità del cessionario.
- L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 ha funzione interpretativa dell'atto registrato e non attribuisce all'Amministrazione un generale potere antielusivo fondato sul mero intento di risparmio fiscale.
- La mera allegazione di un fine elusivo non basta a riqualificare l'atto ai fini dell'imposta di registro se, sulla base degli elementi oggettivi del negozio, il compendio trasferito integra effettivamente un'azienda.
- Quando il giudice di merito disconosce la natura aziendale del compendio, deve confrontarsi con la sua concreta organizzazione e con la sua idoneità funzionale all'esercizio dell'impresa, non potendo limitarsi alla destinazione contingente di uno o più beni conferiti.
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