Cassazione Civile, Ordinanza n. 19863/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società personale e i soci hanno impugnato dinanzi alla Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che aveva confermato la legittimità di avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relativi all'anno 2006, emessi per il presunto utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I ricorrenti avevano proposto tre motivi di ricorso avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, deducendo l'avvenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 11 d.l. 50/2017, conv. in l. 96/2017, con integrale versamento di quanto dovuto; la parte ricorrente ha poi depositato ulteriore documentazione attestante quietanze e regolarità della definizione. La controversia è quindi stata esaminata non nel merito dei motivi di ricorso, ma alla luce della sopravvenuta definizione della lite fiscale.
La decisione
La Corte ha preso atto che la controversia tributaria era stata validamente definita mediante integrale pagamento degli importi dovuti nell'ambito della procedura agevolata prevista dall'art. 11 d.l. 50/2017. In conseguenza di ciò ha dichiarato estinto il processo, senza esaminare i tre motivi di ricorso, e ha compensato le spese. La decisione è fondata sul dato che la stessa amministrazione finanziaria ha attestato la regolarità della definizione della lite.
Norme richiamate
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato dalla parte resistente per chiedere la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
art. 11, d.l. 50/2017, conv. in L. 96/2017
la Corte lo applica come disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie: il regolare versamento del dovuto comporta la definizione della lite e, in assenza di istanza di trattazione, l'estinzione del processo; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria risulta validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata è निर्णente la prova del regolare versamento di quanto dovuto, anche attraverso attestazione dell'amministrazione finanziaria.
- Nel processo estinto per definizione della lite fiscale, salvo diversa disciplina specifica, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, con possibilità di compensazione se prevista o disposta dal giudice.
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