Cassazione Civile, Ordinanza n. 19864/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due società hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR Basilicata che aveva ritenuto legittimi avvisi di liquidazione per imposta di registro suppletiva relativi a un atto di cessione di ramo d'azienda e alla contestuale costituzione di un diritto d'uso su un locale deposito. La controversia nasceva dalla riqualificazione, da parte dell'Ufficio, della clausola che subordinava l'efficacia del diritto d'uso alla cessazione di un affitto di ramo d'azienda: l'Ufficio e la CTR l'hanno considerata un termine di efficacia, non una condizione sospensiva, con conseguente tassazione proporzionale e non in misura fissa. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 27 d.P.R. 131/1986 e 1353 c.c., sostenendo che l'evento fosse incertus an, incertus quando; 2) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, perché la riqualificazione sarebbe stata fondata su elementi estranei e posteriori e su considerazioni economiche; 3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR attribuito alla clausola un carattere potestativo non dedotto dall'Ufficio; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la pretesa condizione legale che impedirebbe l'efficacia immediata del diritto d'uso; 5) violazione degli artt. 42, 55 e 76 d.P.R. 131/1986, assumendo che l'imposta fosse complementare e non suppletiva, con conseguente decadenza per decorso del termine biennale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente qualificato come termine, e non come condizione, la clausola che faceva decorrere il diritto d'uso dalla cessazione dell'affitto di ramo d'azienda, poiché l'evento era certo nel verificarsi, ancorché non nel momento, e la diversa ipotesi di mancata cessazione richiamata dai ricorrenti era solo congetturale. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, osservando che la riqualificazione si è basata su elementi testuali interni all'atto registrato, non su elementi extratestuali o su atti collegati, e che la riforma normativa dell'art. 20, come interpretata autenticamente, consente di considerare solo gli elementi desumibili dall'atto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto a criticare un ragionamento giuridico e non un fatto storico omesso. Il quinto motivo è stato respinto perché, trattandosi di riqualificazione negoziale e non di rettifica di valore, si applica il termine triennale di decadenza e non quello biennale. Le spese sono state compensate per la delicatezza della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La condizione richiede incertezza sull'evento futuro; se l'evento è certo nel verificarsi, ancorché non nel quando, la clausola va qualificata come termine e non come condizione.
L'imposta di registro va applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione; la riqualificazione deve avvenire sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati.
La registrazione in misura fissa riguarda gli atti sottoposti a condizione; se la clausola è un termine di efficacia, tale regime non è applicabile.
Richiamato dai ricorrenti nel quinto motivo, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'imposta recuperata come suppletiva/da riqualificazione, non come complementare nei termini prospettati.
Richiamato insieme alle altre norme sul regime dell'imposta di registro, senza che la censura dei ricorrenti sia stata accolta.
Per la riqualificazione negoziale è stato applicato il termine triennale di decadenza, ritenuto rispettato; il termine biennale invocato dalle società vale per la diversa ipotesi di rettifica di valore.
Non vi è ultrapetizione se il giudice qualifica giuridicamente una clausola sulla base di fatti pacifici e già in causa; la diversa qualificazione rientra nel potere di sussunzione del giudice.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è infondato quando mira in realtà a ottenere una diversa interpretazione del contratto o una diversa qualificazione giuridica non supportata da errore di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata se la decisione si limita a qualificare giuridicamente una clausola in base al materiale fattuale già acquisito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È inammissibile il motivo che sotto l'etichetta dell'omesso esame contesta in realtà un ragionamento giuridico o una diversa interpretazione della clausola; il vizio riguarda solo un fatto storico decisivo omesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel diritto tributario di registro, la qualificazione di una clausola come termine o condizione dipende dalla certezza o incertezza dell'evento futuro considerato dalle parti: se l'evento è certamente destinato ad avvenire, anche senza una data precisa, la clausola è un termine; se è incerto nel suo verificarsi, è una condizione.
- La riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro deve fondarsi sugli elementi intrinseci dell'atto presentato alla registrazione; non è consentito utilizzare, salvo i limiti di legge, elementi extratestuali o atti collegati per mutarne la natura fiscale.
- In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se indica specifici canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito vi si sia discostato; non è consentito sostituire una propria lettura del testo a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non un argomento giuridico o un diverso percorso logico-interpretativo.
- Quando il recupero d'imposta discende da riqualificazione giuridica dell'atto e non da rettifica del valore, si applica il termine di decadenza previsto per tale diversa ipotesi, non quello dettato per la rettifica di valore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19860/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19861/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19862/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19863/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19866/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19867/2021 del 13/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →