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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19862/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, in relazione a un atto del 12 dicembre 2008 con il quale una società aveva ricevuto il conferimento di un complesso organizzato di beni, rapporti e dipendenti relativo a un circuito di collaudo automobilistico sito in Balocco. La società aveva autoliquidato l'atto come conferimento di ramo d'azienda con imposte in misura fissa; l'Ufficio lo aveva invece riqualificato, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, come trasferimento di singoli beni non integranti un ramo aziendale, con applicazione di imposte proporzionali secondo la natura dei beni. In cassazione la società ha proposto cinque motivi, ma il testo non ne riproduce analiticamente il contenuto, limitandosi a dare atto che l'Agenzia ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di fatto sulla natura dell'operazione.

La decisione

La Corte non esamina il merito delle censure perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione. La ricorrente aveva dichiarato che la sentenza della CTR le era stata notificata il 9 febbraio 2015, ma non aveva depositato, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione. La Corte ribadisce che tale deposito è necessario per verificare la tempestività del ricorso ex art. 325 c.p.c. e che non sono ammessi equipollenti; l'improcedibilità può essere esclusa solo se la relata risulti comunque nel fascicolo per effetto del deposito della controparte o dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio, circostanze che qui non ricorrevano. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile e la società è condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    richiamato come base della riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, nel senso di consentire l'inquadramento dell'operazione secondo la sua natura effettiva così come valorizzata dall'Amministrazione

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    art.369, 2^ co., n.2) cpc

    impone al ricorrente il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quale onere necessario per il controllo della tempestività del ricorso

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    richiamato quale termine breve di impugnazione la cui osservanza deve poter essere verificata tramite il deposito della sentenza notificata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • L. n. 228 del 2012

    richiamata quale norma di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è un onere imprescindibile quando la parte deduce che la decisione le è stata notificata: serve a consentire il controllo della tempestività del ricorso nel termine breve.
  • La mancanza del deposito prescritto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. comporta improcedibilità del ricorso, salvo che il documento risulti comunque acquisito al fascicolo della Corte per effetto del deposito della controparte o della trasmissione del fascicolo d'ufficio e tale disponibilità consenta comunque la verifica della tempestività.
  • Ai fini dell'improcedibilità non sono ammessi equipollenti rispetto al deposito documentale imposto dalla legge, poiché l'adempimento è finalizzato a esigenze di certezza e immediatezza del controllo sulla formazione del giudicato interno.
  • La declaratoria di improcedibilità nel giudizio di cassazione comporta la condanna della parte ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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