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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19861/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione ha richiesto una maggiore imposta di registro proporzionale, ritenendo tassabile l'intero prezzo dichiarato in un atto di compravendita immobiliare avente ad oggetto la cessione da un Comune a una società di leasing di un compendio immobiliare in stato di degrado. Il notaio sosteneva invece di aver correttamente applicato l'imposta solo sulla parte di prezzo riferita al bene immobiliare originariamente comunale, ritenendo la restante parte, riferita alle opere eseguite da una concessionaria nell'ambito di una concessione di lavori pubblici e gestione, assoggettabile a IVA. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 143 d.lgs. 163/2006 e degli artt. 20 e ss. d.P.R. 131/1986, assumendo che le opere realizzate dalla concessionaria restassero di proprietà di quest'ultima e non del Comune, anche alla luce di una delibera consiliare successiva, dell'assenza di inventariazione e di un parere di stima dell'Agenzia del territorio. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, perché la CTR avrebbe omesso di spiegare perché l'atto dovesse essere inteso come compravendita unitaria di proprietà tutte comunale. Con il terzo motivo lamentava violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la CTR avesse male interpretato il rogito, non considerando la partecipazione della concessionaria come soggetto distinto, lo scorporo del prezzo e la volontà delle parti di separare la vendita dell'immobile comunale dal regime delle opere della concessionaria.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che l'art. 143 d.lgs. 163/2006, nel testo applicabile ratione temporis, non comportasse il trasferimento automatico della proprietà delle opere al concessionario, ma prevedesse come regola la gestione funzionale ed economica dei lavori quale controprestazione, con permanenza del regime ordinario di accessione e conseguente attrazione delle opere nella proprietà del soggetto cui accede il bene. Ha inoltre affermato che, ai fini dell'imposta di registro, l'art. 20 d.P.R. 131/1986, nella formulazione applicabile, consente di guardare soltanto agli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione, non a elementi estrinseci o atti collegati. Le deduzioni del ricorrente basate su atti interni, delibere successive e pareri di stima non erano quindi decisive. Quanto alla motivazione della sentenza impugnata, la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva individuato chiaramente gli elementi essenziali del rogito: parti contrattuali, oggetto unitario e prezzo complessivo. Infine ha escluso la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., affermando che l'interpretazione del giudice di merito era plausibile, coerente con il testo dell'atto e insindacabile in cassazione, trattandosi di una delle possibili interpretazioni non illogiche. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    è stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare errori di diritto nell'applicazione delle norme sostanziali

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione

    è stato evocato per dedurre un vizio di motivazione solo apparente o mancante

  • art. 143 d.lgs. 163/2006

    la controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati

    non comporta di regola il trasferimento della proprietà delle opere al concessionario; la gestione dell'opera è la controprestazione tipica e la proprietà resta soggetta al regime ordinario di accessione, salvo diversa espressa pattuizione

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione

    la disposizione, nel testo applicabile, consente di valorizzare solo l'atto presentato alla registrazione e gli elementi da esso desumibili, non elementi extratestuali o atti collegati

  • art. 24 d.P.R. 131/1986

    è richiamato quale base per l'applicazione del principio di accessione con rilevanza tributaria

  • art. 1, comma 87, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205

    ha modificato l'art. 20 d.P.R. 131/1986 restringendo l'interpretazione al solo atto presentato alla registrazione e agli elementi desumibili dal medesimo

  • art. 1, comma 1084, L. 145/2018

    è richiamato per la natura interpretativa attribuita alla nuova formulazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e la sua applicazione ai rapporti pendenti

  • art. 111, comma 6, Cost.

    è il parametro del minimo costituzionale della motivazione, richiamato per escludere la motivazione apparente

  • art. 1362 c.c.

    è richiamato come canone legale di interpretazione del contratto, la cui violazione non è stata ravvisata

  • art. 1363 c.c.

    è richiamato come canone sistematico di interpretazione del contratto, la cui violazione non è stata ravvisata

  • art. 380-bis c.p.c.

    è richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    è richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, l'interpretazione dell'atto deve essere compiuta, per i giudizi ancora regolati dalla versione applicabile dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, sulla base degli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione, senza utilizzare elementi estrinseci, atti collegati o documenti esterni per alterarne l'assetto giuridico risultante.
  • Nelle concessioni di lavori pubblici, la regola generale non è il trasferimento della proprietà delle opere eseguite al concessionario, ma l'attribuzione del diritto di gestione funzionale ed economica quale controprestazione; salvo diversa pattuizione espressa, permane il regime dell'accessione con acquisizione delle opere al bene cui accedono.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente alcun controllo sul ragionamento decisorio; non sussiste se il giudice di merito indica, anche sinteticamente, gli elementi essenziali posti a base della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica; non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito proponendo una diversa lettura, pur plausibile, del medesimo testo negoziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProveConcessione di lavori pubblici
RamiTributiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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