Cassazione Civile, Ordinanza n. 06741/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici avevano agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal tardivo e/o incompleto recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica dei medici e dalla mancata adeguata remunerazione delle borse di studio/contratti di formazione. In particolare sostenevano che il trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 fosse rimasto congelato per effetto di interventi normativi successivi, con perdita del potere d'acquisto e mancata rivalutazione annuale e triennale; chiedevano quindi la condanna delle amministrazioni al pagamento delle differenze economiche non corrisposte, anche in via equitativa, e comunque delle somme che avrebbero percepito se fossero stati applicati gli incrementi legati all'inflazione e al miglioramento tabellare. Con il ricorso per cassazione censuravano la decisione di merito che aveva negato tali pretese, deducendo la violazione della normativa UE e interna sul recepimento delle direttive e sulla misura della remunerazione adeguata, nonché chiedendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiarire se l'obbligo europeo imponesse anche di mantenere nel tempo l'adeguatezza della remunerazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui le direttive richiamate sono state attuate dall'Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991, mentre la direttiva n. 93/16/CE ha natura meramente compilativa e non innovativa quanto alla misura della remunerazione. Ha quindi affermato che il successivo d.lgs. n. 368 del 1999, divenuto operativo solo dall'a.a. 2006-2007, è espressione di discrezionalità legislativa interna e non impone alcun recepimento retroattivo né giustifica una pretesa risarcitoria per il periodo anteriore. È stato inoltre escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché il diritto dell'Unione non contiene criteri di determinazione della retribuzione adeguata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che per gli anni accademici interessati il trattamento economico non era soggetto a indicizzazione annuale o adeguamento triennale, per effetto del blocco normativo delle rivalutazioni. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per la costituzione solo eventuale delle amministrazioni intimate, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi sono contrari a un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte
norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole per il ricorrente
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha attuato le direttive europee riconoscendo una borsa di studio ai medici specializzandi e prevedendo meccanismi di adeguamento poi bloccati da leggi successive
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
hanno introdotto il contratto di formazione specialistica e un nuovo assetto della specializzazione medica, divenuto operativo solo dall'a.a. 2006-2007
art. 46, comma 2, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
nel testo risultante dalle modifiche, ha differito l'operatività del nuovo regime all'anno accademico 2006-2007
art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
ha inciso sulla disciplina transitoria del nuovo regime delle specializzazioni
art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266
ha modificato il d.lgs. n. 368 del 1999 rendendone operativa l'applicazione dall'a.a. 2006-2007
art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l'applicazione del meccanismo di indicizzazione del d.lgs. n. 257 del 1991
art. 36, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289
ha confermato il blocco dell'adeguamento economico delle borse di studio dei medici specializzandi
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa violazione del diritto dell'Unione, ma senza accoglimento
artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.
richiamati dai ricorrenti nel quadro delle doglianze interpretative e sistematiche
art. 11 L. 23 dicembre 1999, n. 370
richiamato dai ricorrenti nella censura sul trattamento economico
art. 7, comma 5, L. n. 537 del 1993
richiamato in relazione alle proroghe del blocco dell'adeguamento economico
art. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993
richiamato in relazione alle proroghe del blocco dell'adeguamento economico
art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995
richiamato in relazione al blocco dell'adeguamento delle borse di studio
richiamato in relazione alle proroghe del blocco dell'adeguamento economico
richiamato in relazione alle proroghe del blocco dell'adeguamento economico
richiamato nella seconda censura per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
artt. 5 e 189 Trattato CEE
richiamati come base delle direttive europee invocate dai ricorrenti
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, 2005/36/CE
la Corte ha affermato che le prime tre sono state attuate dal d.lgs. n. 257 del 1991; la 93/16/CE è meramente compilativa; la 2005/36/CE è richiamata dai ricorrenti ma non è decisiva nella motivazione
art. 34 e seguenti d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
richiamati dai ricorrenti per i benefici economici e contributivi connessi al nuovo regime
Massime di principio
- Le direttive europee che prescrivono per i medici specializzandi un'adeguata remunerazione non impongono agli Stati membri un importo predeterminato: la fissazione concreta della soglia è rimessa alla discrezionalità legislativa nazionale.
- Quando il legislatore nazionale ha già attuato l'obbligo europeo con una disciplina interna che riconosce una borsa di studio adeguata, una successiva normativa di riordino può costituire una scelta discrezionale non idonea, di per sé, a fondare una pretesa risarcitoria per ritardato recepimento.
- La direttiva di codificazione o coordinamento che si limiti a riunire in un testo unico direttive precedenti non introduce, salvo espressa innovazione, nuovi obblighi sostanziali sulla misura della remunerazione.
- Non è configurabile rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando il diritto dell'Unione non offra criteri per determinare il contenuto della "retribuzione adeguata" e la questione dipenda dalla scelta del legislatore interno.
- Il blocco legislativo dell'indicizzazione e della rideterminazione periodica di borse o emolumenti pubblici può essere legittimo se inserito in una manovra generale di contenimento della spesa pubblica e se supportato da una consolidata interpretazione giurisprudenziale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando i motivi ripropongono questioni già risolte in modo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti nuovi idonei a mutare l'orientamento.
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