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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06741/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici avevano agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal tardivo e/o incompleto recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica dei medici e dalla mancata adeguata remunerazione delle borse di studio/contratti di formazione. In particolare sostenevano che il trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 fosse rimasto congelato per effetto di interventi normativi successivi, con perdita del potere d'acquisto e mancata rivalutazione annuale e triennale; chiedevano quindi la condanna delle amministrazioni al pagamento delle differenze economiche non corrisposte, anche in via equitativa, e comunque delle somme che avrebbero percepito se fossero stati applicati gli incrementi legati all'inflazione e al miglioramento tabellare. Con il ricorso per cassazione censuravano la decisione di merito che aveva negato tali pretese, deducendo la violazione della normativa UE e interna sul recepimento delle direttive e sulla misura della remunerazione adeguata, nonché chiedendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiarire se l'obbligo europeo imponesse anche di mantenere nel tempo l'adeguatezza della remunerazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui le direttive richiamate sono state attuate dall'Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991, mentre la direttiva n. 93/16/CE ha natura meramente compilativa e non innovativa quanto alla misura della remunerazione. Ha quindi affermato che il successivo d.lgs. n. 368 del 1999, divenuto operativo solo dall'a.a. 2006-2007, è espressione di discrezionalità legislativa interna e non impone alcun recepimento retroattivo né giustifica una pretesa risarcitoria per il periodo anteriore. È stato inoltre escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché il diritto dell'Unione non contiene criteri di determinazione della retribuzione adeguata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che per gli anni accademici interessati il trattamento economico non era soggetto a indicizzazione annuale o adeguamento triennale, per effetto del blocco normativo delle rivalutazioni. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per la costituzione solo eventuale delle amministrazioni intimate, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le direttive europee che prescrivono per i medici specializzandi un'adeguata remunerazione non impongono agli Stati membri un importo predeterminato: la fissazione concreta della soglia è rimessa alla discrezionalità legislativa nazionale.
  • Quando il legislatore nazionale ha già attuato l'obbligo europeo con una disciplina interna che riconosce una borsa di studio adeguata, una successiva normativa di riordino può costituire una scelta discrezionale non idonea, di per sé, a fondare una pretesa risarcitoria per ritardato recepimento.
  • La direttiva di codificazione o coordinamento che si limiti a riunire in un testo unico direttive precedenti non introduce, salvo espressa innovazione, nuovi obblighi sostanziali sulla misura della remunerazione.
  • Non è configurabile rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando il diritto dell'Unione non offra criteri per determinare il contenuto della "retribuzione adeguata" e la questione dipenda dalla scelta del legislatore interno.
  • Il blocco legislativo dell'indicizzazione e della rideterminazione periodica di borse o emolumenti pubblici può essere legittimo se inserito in una manovra generale di contenimento della spesa pubblica e se supportato da una consolidata interpretazione giurisprudenziale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando i motivi ripropongono questioni già risolte in modo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti nuovi idonei a mutare l'orientamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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