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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23353/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2014 notificato a una società, con recupero dell’imposta detratta e irrogazione di sanzioni, sul presupposto che alcune operazioni di acquisto di merci e beni strumentali, formalizzate con fatture emesse da due società distinte, integrassero in realtà una cessione di azienda o di ramo d’azienda, con conseguente esclusione del regime IVA e applicazione dell’imposta di registro. La società aveva contestato anche un precedente avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro, riferito alla medesima vicenda. In cassazione la contribuente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2555 c.c. e dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che non vi fossero i presupposti per riqualificare come cessione d’azienda singole cessioni di merci e beni strumentali tra soggetti diversi, tutte regolarmente fatturate; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, assumendo che l’Ufficio non avesse provato i fatti costitutivi della pretesa e che mancassero le fatture rilevanti per verificare la natura commerciale delle operazioni; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, deducendo la nullità dell’avviso per mancata allegazione degli atti richiamati e per motivazione per relationem ritenuta illegittima; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, sostenendo che avrebbero dovuto essere compensate e che comunque non sarebbero liquidabili compensi professionali all’Amministrazione assistita da propri funzionari; 5) violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza e sull’ultrapetizione/omessa pronuncia, lamentando motivazione apparente o inesistente e mancato esame di fatti e eccezioni decisive. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, ha rigettato il terzo motivo affermando la legittimità della motivazione per relationem quando l’atto richiamato è conosciuto o il suo contenuto essenziale è riprodotto, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il quarto motivo sulla regolazione delle spese, e ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il quinto motivo, escludendo omessa pronuncia e vizio motivazionale rilevante in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha escluso l’ammissibilità delle censure che miravano a una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle prove, ha confermato la correttezza della riqualificazione dell’operazione come cessione di ramo d’azienda sulla base degli indici accertati nei gradi di merito, ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento per relationem al processo verbale di constatazione, ha riconosciuto la legittimità della condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e la liquidabilità dei compensi in favore dell’Amministrazione assistita da funzionari, e ha escluso la nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente. Non sono state liquidate spese di legittimità per la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2555 c.c.

    La nozione di azienda rileva quale complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa; ai fini tributari la qualificazione dell’operazione richiede una valutazione complessiva della funzione economica realizzata.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la detraibilità dell’IVA sulle operazioni fatturate; la Corte non ne accoglie l’interpretazione perché il punto centrale è la riqualificazione dell’operazione come cessione d’azienda.

  • art. 2112 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per descrivere il trasferimento di ramo d’azienda; la Corte valorizza invece gli indici fattuali del trasferimento di un complesso organizzato.

  • d.lgs. n. 18 del 2001

    Richiamato solo dalla ricorrente in collegamento alla nozione di ramo d’azienda.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte chiarisce che non vi è stata violazione dell’onere della prova, ma una contestazione sulla valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato..."

    È norma di natura sostanziale, applicabile solo ai giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore; nel caso concreto non si applica.

  • art. 3, comma 3, l. n. 241 del 1990

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti, ma la Corte conferma la sufficienza della motivazione dell’avviso.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    La motivazione dell’atto tributario può essere adempiuta anche per relationem, purché l’atto richiamato sia riprodotto nel suo contenuto essenziale o conosciuto dal contribuente.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Le spese seguono la soccombenza; la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. È legittima la liquidazione dei compensi all’Amministrazione che si avvalga di propri funzionari delegati.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente contro la disciplina delle spese, ma senza accoglimento.

  • art. 33 Cost.

    Invocato dalla ricorrente contro la disciplina delle spese, ma senza accoglimento.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza non presenta motivazione meramente apparente o mancante, quindi non è nulla.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di requisiti della motivazione della sentenza, ritenuti rispettati.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza contiene l’esposizione sufficiente dei fatti e delle ragioni della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è inammissibile perché non indica specificamente domande o eccezioni asseritamente omesse.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per le doglianze di violazione di legge, ma le prime censure sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per i vizi processuali della sentenza, ma non accolto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato in cassazione è limitato al minimo costituzionale della motivazione; sono inammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà non riconducibili a motivazione apparente o mancante.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Base del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la qualificazione di un’operazione come cessione di azienda o di ramo d’azienda non dipende dalla sola forma documentale delle singole cessioni né dalla volontà dichiarata dalle parti, ma richiede una valutazione complessiva della funzione economica concretamente realizzata e degli indici oggettivi che rivelino il trasferimento di un complesso organizzato idoneo all’esercizio dell’impresa.
  • Quando il giudice di merito ha accertato, sulla base degli elementi istruttori, che con una serie di operazioni sono stati trasferiti personale, beni strumentali, crediti, contratto di locazione e clientela, la censura in cassazione che prospetti una diversa lettura delle risultanze probatorie è inammissibile, perché mira a una nuova valutazione del fatto non consentita nel giudizio di legittimità.
  • La dedotta violazione dell’onere della prova non sussiste se la censura, in realtà, contesta il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove disponibili; la violazione dell’art. 2697 c.c. riguarda solo l’erronea attribuzione dell’onere probatorio, non l’insoddisfazione della parte per la valutazione del materiale istruttorio.
  • La motivazione dell’avviso di accertamento è valida anche per relationem quando richiama un atto presupposto o istruttorio e ne riproduce il contenuto essenziale, oppure quando l’atto richiamato sia già conosciuto dal contribuente; in tal caso non occorre la pedissequa allegazione integrale del documento richiamato.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è ormai confinato al rispetto del minimo costituzionale: la sentenza è censurabile solo se manca del tutto la motivazione, se è meramente apparente, perplessa o internamente irriducibile; non sono più ammissibili doglianze di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Nel processo tributario le spese seguono la soccombenza; la compensazione costituisce eccezione e richiede gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria vittoriosa può ottenere la liquidazione delle spese e dei compensi anche se si è difesa tramite propri funzionari legittimati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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