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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23382/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per un credito fiscale complessivo derivante da più cartelle, tra cui una cartella di importo rilevante che il contribuente assumeva non essere stata regolarmente notificata. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di prova della notifica; in appello, invece, la CTR aveva ritenuto rituale la notifica della cartella, valorizzando la consegna al portiere e la successiva raccomandata informativa. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla notifica ex art. 139 c.p.c. e art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la relata non attestasse correttamente l’assenza dei soggetti preferenzialmente abilitati a ricevere l’atto e che mancasse prova valida della spedizione della raccomandata informativa; (2) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta mancanza di prova della qualifica del notificatore e della sua appartenenza ai soggetti abilitati; (3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., censurando la valutazione della documentazione prodotta dall’agente della riscossione come prova della notifica; (4) omessa pronuncia e violazione dell’art. 11 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la società di riscossione si fosse costituita in giudizio in modo irregolare tramite procuratori speciali e avvocato del libero foro; (5) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella circostanza che l’agente della riscossione fosse stato rappresentato in primo e secondo grado da procuratori speciali. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata alla società originaria, si è difesa con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la relata, letta nel suo complesso, consentiva di desumere l’assenza del destinatario e delle altre persone preferenzialmente abilitate alla ricezione, e perché la produzione del prospetto riepilogativo con timbro postale costituiva prova sufficiente della spedizione della raccomandata informativa. Ha dichiarato inammissibile, per la parte concernente l’omessa pronuncia, e infondato, per il resto, il secondo motivo: non vi era omessa pronuncia, essendo la questione implicitamente disattesa dalla statuizione di accoglimento dell’appello; inoltre l’eventuale mancanza dell’indicazione della qualifica del notificatore non bastava, da sola, a dimostrare la nullità, gravando sul contribuente l’onere di provare l’eventuale usurpazione della funzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, sotto l’apparenza della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato: nessuna omessa pronuncia configurabile e, nel merito, l’art. 11 d.lgs. 546/1992 non vieta all’agente della riscossione di stare in giudizio con difensore del libero foro, trattandosi di facoltà e non di obbligo esclusivo di rappresentanza interna. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché denunciava non l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la mancata considerazione di tesi difensive e questioni giuridiche già trattate. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La notificazione a mani del portiere è valida solo se l’ufficiale giudiziario abbia prima ricercato il destinatario e le altre persone legittimate in ordine preferenziale; l’attestazione può essere anche non sacramentale, ma deve consentire di desumere chiaramente l’assenza dei soggetti prioritari.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato quale disciplina della notificazione della cartella esattoriale e della raccomandata informativa nelle ipotesi di consegna non a mani proprie.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l’onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti semplicemente l’apprezzamento, da parte del giudice, dell’avvenuto assolvimento dell’onere.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la questione è stata implicitamente rigettata dalla decisione adottata; per le questioni processuali va dedotta l’eventuale violazione della norma processuale specifica.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di applicare un diverso regime di valutazione; non se si contesta la mera ricostruzione del merito.

  • art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992

    La norma disciplina la capacità e la rappresentanza processuale dell’agente della riscossione nel processo tributario e non introduce un divieto di difesa tecnica esterna; l’ente può avvalersi anche di un avvocato del libero foro.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è denunciabile solo se si individua un errore nell’interpretazione o nell’applicazione della norma, non se si prospetta una diversa lettura del fatto.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    Il vizio processuale è configurabile solo in presenza di un effettivo mancato esame; la doglianza non può ridursi a contestare una decisione implicita o la soluzione data alla questione.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    È deducibile soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non è consentito usarlo per censurare l’omessa valutazione di argomentazioni difensive o di questioni giuridiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella notificazione eseguita mediante consegna al portiere, la relata è valida se consente di comprendere che l’ufficiale giudiziario ha previamente ricercato il destinatario e le altre persone legittimate in ordine preferenziale; non sono necessarie formule rituali, ma deve emergere con chiarezza l’assenza dei soggetti prioritari.
  • La prova della spedizione della raccomandata informativa può essere fornita, nel processo tributario, anche mediante il prospetto riepilogativo delle raccomandate recante il timbro datario postale, senza che sia indispensabile la sottoscrizione dell’ufficio postale.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella onerata; se la censura riguarda soltanto la valutazione dell’esito della prova, si tratta di contestazione di merito non sindacabile in cassazione nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice di merito comporta logicamente il rigetto implicito dell’eccezione o della difesa non espressamente esaminata.
  • Nel processo tributario, l’agente della riscossione può legittimamente avvalersi della difesa tecnica di un avvocato del libero foro; l’art. 11 d.lgs. 546/1992 non impone una rappresentanza esclusiva tramite funzionari interni.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo e controverso; non può essere utilizzato per denunciare l’omessa considerazione di tesi difensive o di questioni giuridiche già dibattute.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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