Cassazione Civile, Ordinanza n. 23343/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Su istanza di una creditrice, il tribunale aveva aperto la liquidazione giudiziale di una società; la decisione era stata confermata in reclamo dalla corte d'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sulla legittimazione del creditore istante, sostenendo che la creditrice non sarebbe stata legittimata a chiedere l'apertura della procedura perché il suo credito era contestato, pur essendo stato accertato in due gradi di merito; nell'illustrazione ha anche richiamato, in modo estraneo alla rubrica, l'asserita insussistenza dello stato di insolvenza. Con il secondo motivo ha censurato la decisione per avere escluso la prova dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, quindi della non assoggettabilità a liquidazione giudiziale; anche qui, però, l'argomentazione si è in parte soffermata sull'insolvenza. La Corte ha rilevato che la sentenza della corte d'appello era stata notificata d'ufficio dalla cancelleria via PEC ai difensori della società, sicché decorreva il termine breve per ricorrere in cassazione; poiché il ricorso era stato notificato oltre tale termine, è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla notificazione ufficiosa della sentenza d'appello effettuata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 51, comma 12, c.c.i.i. Di conseguenza non ha esaminato nel merito i due motivi. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
"procedimento attivato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i."
indicato come base procedurale dell'istanza che ha condotto all'apertura della liquidazione giudiziale
"Violazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c."
richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione
art. 6 legge fall. (art. 37 c.c.i.i.)
"in relazione all’art. 6 legge fall. (art. 37 c.c.i.i.)"
invocato dalla ricorrente per contestare la legittimazione del creditore istante
art. 111 Cost.
"anche ai sensi dell’art. 111 Cost."
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla violazione di diritti soggettivi
"in relaziona all’art. 121 c.c.i.i."
richiamato nel secondo motivo per contestare l'esclusione della prova dei requisiti dimensionali dell'impresa minore
"ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c."
richiamato per la trattazione in camera di consiglio senza memoria illustrativa
"notificare la sentenza impugnata, a mezzo PEC e nel suo contenuto integrale, ai difensori"
la notificazione ufficiosa della sentenza da parte della cancelleria fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione
"il termine breve di trenta giorni per il ricorso per cassazione"
stabilisce il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione ufficiosa della sentenza
richiamato per evidenziare la regola generale, derogata in materia concorsuale, secondo cui il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza a cura della controparte
"sull’applicabilità del termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c."
escluso nel caso concreto perché operava il termine breve decorrente dalla notificazione d'ufficio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002"
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
"pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13"
parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la notificazione ufficiosa della sentenza di reclamo effettuata dalla cancelleria ai difensori costituiti fa decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione.
- La disciplina speciale della crisi d'impresa deroga alla regola generale dell'art. 326 c.p.c., poiché il termine breve per l'impugnazione non richiede la notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione ufficiosa della decisione impugnata, il ricorso è inammissibile per tardività, senza esame dei motivi di merito.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è dichiarata, il giudice di legittimità condanna la parte soccombente alle spese e dà atto, se dovuto, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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