Cassazione Civile, Ordinanza n. 23342/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Una società aveva acquistato un capannone finanziato con mutuo bancario, locandolo a terzi e assicurandolo contro i danni con una polizza coassicurata da più compagnie e gravata da vincolo a favore della banca finanziatrice. Dopo un incendio, le compagnie avevano liquidato il danno con quietanza del 26 agosto 2013, ma una parte dell’indennizzo restava sospesa in attesa delle liberatorie del vincolatario; solo nel maggio 2017 la banca aveva rilasciato il nulla osta al pagamento diretto all’assicurata. L’assicurata e la società del gruppo avevano ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dell’indennizzo base e del supplemento per valore a nuovo; le assicurazioni avevano proposto opposizione eccependo la prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. Le opponenti avevano replicato che il termine non poteva decorrere prima del nulla osta della banca, che la compagnia aveva comunque rinunciato a eccepire la prescrizione avviando trattative transattive, e avevano anche chiesto il risarcimento dei danni per violazione di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, deducendo un affidamento ingenerato dalla compagnia sulla esigibilità dell’indennizzo. La Corte d’appello aveva accolto l’eccezione di prescrizione, ritenuto non dovuto il supplemento per valore a nuovo perché il rimpiazzo non sarebbe avvenuto secondo il preesistente tipo e genere, ed escluso sia la violazione di buona fede sia la rinuncia tacita alla prescrizione. In cassazione le ricorrenti hanno censurato: la motivazione apparente sull’identità di posizione tra assicurata e vincolataria ai fini della prescrizione; la violazione delle norme su assicurazione, obbligazioni e prescrizione per avere fatto decorrere il termine dal 2013 nonostante il vincolo; l’errata interpretazione della clausola sul valore a nuovo; l’omesso esame del mancato previo avviso alla banca; la mancata considerazione delle trattative transattive come rinuncia alla prescrizione; e l’erroneo rigetto della domanda risarcitoria fondata sulla violazione di buona fede e sull’affidamento ingenerato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il settimo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto nulla per motivazione apparente la sentenza d’appello nella parte in cui aveva affermato la prescrizione senza spiegare adeguatamente perché la banca vincolataria dovesse considerarsi nella medesima posizione dell’assicurata ai fini della decorrenza e dell’interruzione del termine. Ha inoltre censurato l’interpretazione della clausola sul supplemento di indennità per valore a nuovo, osservando che il solo fatto che un unico capannone avesse sostituito due capannoni distrutti non bastava a escludere, senza ulteriore verifica, il rispetto della clausola sul tipo e genere o l’equivalenza di rendimento/capacità funzionale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
impone che la sentenza sia sorretta da una motivazione effettiva e non meramente apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione deve rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
art. 2952, secondo comma, c.c.
il termine biennale di prescrizione del diritto all’indennizzo assicurativo è centrale nella controversia, ma la sua decorrenza va valutata in relazione alla concreta esigibilità del diritto e alla corretta individuazione del soggetto legittimato.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; occorre dunque verificare quando il credito fosse realmente esercitabile.
art. 2937, terzo comma, c.c.
la rinuncia alla prescrizione può desumersi solo da un comportamento o atto incompatibile con la volontà di avvalersene, da accertare in modo rigoroso.
art. 1882 c.c.
serve a inquadrare il rapporto assicurativo e il diritto all’indennizzo oggetto di lite.
art. 1362 c.c.
nell’interpretazione del contratto il giudice deve partire dal testo negoziale e ricostruire la comune intenzione delle parti.
art. 1363 c.c.
le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, coordinandole nel complesso del contratto.
art. 1366 c.c.
l’interpretazione deve essere conforme a buona fede.
art. 1375 c.c.
il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
art. 1223 c.c.
richiamato per la struttura del danno risarcibile conseguente all’asserita violazione contrattuale.
art. 1917 c.c.
richiamato nel contesto dell’assicurazione di responsabilità e, più in generale, della prestazione indennitaria assicurativa.
art. 2056 c.c.
richiamato per la disciplina del risarcimento del danno in via analogica o di coordinamento.
art. 2043 c.c.
richiamato come norma generale dell’illecito aquiliano nella domanda risarcitoria subordinata.
art. 1227 c.c.
richiamato dalle ricorrenti per contestare l’imputazione di autoresponsabilità loro attribuita dalla corte di merito.
art. 166 cod. ass.
richiamato in relazione al supplemento di indennizzo per valore a nuovo e alle condizioni di liquidazione.
art. 2742 c.c.
richiamato dalle ricorrenti per sostenere l’erroneità del richiamo alla surrogazione personale del creditore ipotecario.
art. 1321 c.c.
richiamato per l’inquadramento dell’accordo negoziale tra assicurato e compagnia.
art. 1322 c.c.
richiamato per l’autonomia contrattuale nella definizione delle modalità di pagamento dell’indennizzo.
art. 1353 ss. c.c.
richiamato in relazione alla condizione sospensiva che, secondo le ricorrenti, governava l’esigibilità del pagamento.
art. 2936 c.c.
richiamato tra le norme sulla prescrizione e le sue regole imperative.
art. 2941 c.c.
richiamato tra le norme sulla sospensione della prescrizione.
art. 2942 c.c.
richiamato tra le norme sulla sospensione della prescrizione.
art. 2943 c.c.
richiamato in tema di interruzione della prescrizione.
art. 2945 c.c.
richiamato in tema di effetti dell’interruzione della prescrizione.
art. 1967 c.c.
richiamato in relazione alle trattative e all’eventuale accordo transattivo.
art. 2395 c.c.
richiamato nel secondo motivo, ma il testo non consente di ricavarne una specifica ratio applicata dalla Corte.
art. 1387 c.c.
richiamato nel settimo motivo insieme alle norme sull’interpretazione contrattuale e sulla rappresentanza, senza una autonoma decisiva ratio nel testo.
art. 1398 c.c.
richiamato nel settimo motivo.
art. 1399 c.c.
richiamato nel settimo motivo.
art. 40 c.p.
richiamato nell’undicesimo motivo, ma senza autonoma decisione specifica nel dispositivo finale.
art. 41 c.p.
richiamato nell’undicesimo motivo, senza autonoma statuizione decisiva nel testo.
art. 43 c.p.
richiamato nell’undicesimo motivo, senza autonoma statuizione decisiva nel testo.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è meramente apparente e quindi nulla quando il giudice si limiti ad aderire in modo apodittico alla decisione di primo grado senza affrontare i motivi di appello e senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito.
- In presenza di una clausola di vincolo su polizza assicurativa, il giudice deve verificare in concreto natura ed effetti del vincolo per stabilire chi sia titolare del diritto all’indennizzo e da quale momento il credito sia effettivamente esigibile ai fini della prescrizione.
- Ai fini della prescrizione del credito assicurativo, non basta individuare una data formale di liquidazione del danno: occorre accertare se, secondo il contenuto negoziale e le condizioni di polizza, il diritto potesse davvero essere fatto valere da chi si assume titolare della pretesa.
- La rinuncia tacita alla prescrizione o il suo mancato avvalimento non possono essere desunti in modo automatico da mere trattative o da atti negoziali non inequivoci: serve un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la prescrizione già maturata.
- Nell’interpretazione delle clausole contrattuali il criterio letterale è prioritario; tuttavia la clausola va letta nel suo complesso e non può essere interpretata in modo da escludere, senza adeguata verifica, soluzioni compatibili con il testo negoziale, come l’equivalenza funzionale del bene sostitutivo rispetto a quello danneggiato.
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